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Commento al nuovo Codice Appalti: la conservazione dell’equilibrio contrattuale
Il nuovo Codice degli Appalti ha introdotto importanti novità anche in relazione alla fase esecutiva degli appalti pubblici.
L’aspetto sicuramente di maggior rilievo consiste nell’aver elevato a principio fondamentale la c.d. conservazione dell’equilibrio contrattuale durante l’esecuzione del contratto (art. 9).
La volontà del legislatore di disciplinare in maniera dettagliata tale principio è il frutto di un’esigenza emersa durante il periodo di crisi pandemica e successiva crisi macroeconomica che hanno messo in luce tutte le fragilità del settore dei contratti pubblici; per far fronte a tali difficoltà, in un primo momento, il legislatore è intervenuto con una serie di misure emergenziali che lo hanno poi portato a disciplinare all’interno del Nuovo Codice il principio dell’equilibrio contrattuale che oggi rappresenta la sintesi della volontà di far fronte alle esigenze degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.
Con il Nuovo Codice viene quindi introdotto nella contrattualistica pubblica il concetto di rinegoziazione secondo buona fede sulla scorta del principio civilistico dell’equilibrio contrattuale e riconduzione ad equità, prevedendo il diritto per la parte che risulta svantaggiata di rinegoziare il contratto al fine di ripristinare l’originario equilibrio contrattuale. Il Codice eleva quindi la rinegoziazione a diritto della parte svantaggiata dando valore alla logica della conservazione del contratto salvandone gli effetti e scongiurandone la risoluzione. La ratio di tale norma è dunque quella del ripristino e conservazione del sinallagma contrattuale andando oltre l’ordinaria fluttuazione economica e il normale rischio di mercato.
Il legislatore pone però anche un limite al ripristino dell’equilibrio contrattuale specificando che la rinegoziazione non deve alterare l’originario equilibrio economico dal momento che lo squilibrio deve essere stato determinato da circostanze straordinarie ed imprevedibili estranee alla normale alea del contratto.
Oltre alla rinegoziazione del contratto secondo buona fede, il Nuovo Codice ha introdotto con l’art. 60 importanti novità anche in materia di revisione prezzi.
L’aumento dell’inflazione a causa del periodo pandemico, prima, e la guerra Russa-Ucraina, poi, ha causato un aumento vertiginoso del costo delle materie prime che, in materia di contratti pubblici ha rappresentato un duro colpo per gli operatori economici.
Mentre nei rapporti fra privati è da sempre ammissibile richiedere modifiche alle condizioni economiche nel corso della durata del contratto fino a giungere, in caso di disaccordo, all’eventuale risoluzione contrattuale, in un contratto pubblico ciò non è consentito se non in alcuni particolarissimi casi, ovvero se nel contratto è presente una clausola revisionale oppure nelle ipotesi espressamente previste per legge.
Il sistema normativo previsto dal “vecchio codice” limita fortemente la possibilità di modificare i contratti in corso di esecuzione senza procedere ad una nuova gara dal momento che l’art.106 (d.lgs. 50/2016) prevede la possibilità di procedere ad una revisione prezzi solo qualora nella documentazione di gara siano previste specifiche clausole contrattuali in assenza delle quali gli unici rimedi esperibili restano quelli di natura civilistica.
L’aumento eccezionale dei costi ha fatto invece emergere la necessità di prevedere un regime obbligatorio di revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta; tuttavia, la normativa emergenziale non si è rivelata particolarmente efficace dal momento che i contratti di beni e servizi sono rimasti privi di tutela.
Con l’art.60 del nuovo Codice gli appalti di servizi e forniture vengono quindi equiparati agli appalti di lavori colmando il vuoto normativo lasciato dalla normativa emergenziale prevedendo l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento le clausole di revisione prezzi, introducendo un meccanismo revisionale automatico che si attiva in presenza di circostanze che determinano una variazione oltre una certa soglia.
Le clausole, in sostanza, potranno attivarsi ogni qualvolta - a causa di una condizione oggettiva - si verifichi una variazione dei prezzi che prescinde dal fatto che i fattori scatenanti siano o meno noti al momento della formulazione dell’offerta.
Con tali importanti novità si apre sicuramente una nuova era per la fase esecutiva dei contratti pubblici nel segno della preservazione del contratto a garanzia degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.
Scheda riepilogativa
Le maggiori novità che hanno interessato la fase esecutiva possono così essere riassunte:
- Introduzione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9)
- Diritto per la parte svantaggiata di rinegoziare il contratto per ripristinare l’originario equilibrio contrattuale.
- Obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi.