Adriano Colomban

Aree Legali

L’avv. Adriano Colomban collabora con lo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli principalmente in materia di diritto delle imprese e del lavoro, appalti pubblici, gestione e recupero del credito.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, si occupa della fase preliminare di partecipazione alle procedure concorsuali d'appalto, della successiva fase d'esecuzione del contratto, nonché dell’eventuale fase di contenzioso giudiziale ed arbitrale, con patrocinio legale in tutto il territorio nazionale. Gestisce inoltre gli aspetti civili, giuslavoristici e amministrativi correlati all'attività dell'imprenditore.

Ha frequentato la Scuola di Alta Formazione in Diritto del lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale dell’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani), la Scuola C.S.I.M.A. Centro Studi Indirizzo Magistratura Avvocatura in Bologna. In ambito post-universitario ha conseguito presso l'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna un Master Internazionale di Studi sulla Filantropia e l’imprenditorialità Socialmente Responsabile e ha partecipato al Corso di Alta Formazione Tributaria tenuto dalla stessa.

È autore di articoli e approfondimenti giuridici in riviste di settore, e partecipa come docente a seminari e master, principalmente in materia di appalti, legislazione anticorruzione e gestione del credito.

Ultime pubblicazioni

28/03/2024

Casellario informatico: una netta diminuzione dei diritti procedimentali dell’operatore economico

Il nuovo regolamento sulla Gestione del Casellario Informatico non prevede più una comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità, ma solo un obbligo per la Stazione Appaltante di inviare ad ANAC le informazioni suscettibili di iscrizione, entro 60 giorni, inviando contestualmente una comunicazione anche all’operatore, il quale non potrà più partecipare al procedimento.

T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 22/01/2024, nr. 1110

28/03/2024

Più operatori riconducibili al medesimo centro di interessi non si possono “accaparrare” più lotti

La norma del Nuovo Codice che prevede la possibilità di limitare il numero di lotti aggiudicabili a un concorrente può essere interpretata nel senso di dare prevalenza alla massima partecipazione degli operatori, anche a discapito del principio di risultato, e ciò vale tanto per il singolo operatore quanto per i concorrenti che versino in situazioni di collegamento o controllo.

Consiglio di Stato, Sez. III, 05/03/2024, nr. 2149