Andrea Stefanelli

Aree Legali

Andrea Stefanelli è avvocato cassazionista, co-fondatore e co-titolare dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli. È esperto di diritto amministrativo, e in particolare di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, contrattualistica pubblica, concessioni e convenzioni.

Partecipa come docente a numerosi corsi, seminari e Master in materia di appalti organizzati su territorio nazionale da enti quali: Business School Sole 24Ore, ANIE - Confindustria, ROGA, Scuola superiore di Pubblica Amministrazione di Villa Umbra, Federazione Economi e Provveditori della Sanità (FARE).

È autore di numerose pubblicazioni in materia di appalti e collabora stabilmente con riviste di settore, tra cui la rivista Teme di FARE, che riguarda la gestione di organizzazioni sanitarie dal punto di vista amministrativo.

Ultime pubblicazioni

12/03/2026

NO Prelazione sui PPP ad iniziativa privata “pendenti” alla data di pubblicazione della sentenza CGUE 5/2/2026, causa 810/24

Nel nostro recente approfondimento "La CGUE recita il de profundis al PPP ad iniziativa privata" si è dato ampio risalto alla pronuncia della CGUE del 5 febbraio 2026 che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la disposizione del Codice appalti che riconosceva il diritto di prelazione all’operatore economico che proponeva un progetto di Partenariato Pubblico Privato, dichiarato d’interesse pubblico dall’Amministrazione e quindi fatto oggetto di una gara pubblica. Alla luce di detta sentenza si è posto immediatamente il problema di come regolarsi nei confronti di quei PPP ad iniziativa privata appena proposti all’Amministrazione (ma non ancora dichiarati d’interesse pubblico), oppure di quelli già oggetto di gara ma la cui procedura non è ancora conclusa.

Corte Conti sez. controllo Emilia-Romagna 26/2/2026 n. 15

19/02/2026

La CGUE recita il de profundis al PPP ad iniziativa privata

Non c’è pace per il Partenariato Pubblico Privato, istituto previsto dalle Direttive comunitarie in materia d’appalti e concessioni ma mai veramente ‘decollato’ in Italia, a causa dello scarso appeal suscitato nel settore degli approvvigionamenti pubblici.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea ha infatti annullato definitivamente il diritto di prelazione in capo al Promotore, in tal modo rendendo molto meno interessante la presentazione di un PPP da parte di un operatore privato.

CGUE, II, 5/2/2026 n. C-810/24