SPECIFICHE TECNICHE: la CGUE chiarisce che le specifiche tecniche in lex specialis non devono obbligatoriamente essere motivate/giustificate
È noto che le specifiche tecniche servono a definire l’oggetto della gara consentendo, nel contempo, la massima apertura alla concorrenza degli appalti, e definiscono detto oggetto sia suggerendo le ‘soluzioni tecniche’ da ricercare sul mercato sia indicando le ‘prestazioni” di cui abbisognano e/o i ‘requisiti funzionali’ per eseguirle. Parimenti le amministrazioni aggiudicatrici devono trattare gli operatori economici su un piano di parità ed in modo non discriminatorio, agendo in maniera trasparente e proporzionata. La questione posta all’attenzione della Corte riguardava proprio l’esclusione per mancato rispetto di alcune specifiche tecniche di gara da parte di un concorrente, che lamentava la mancanza di trasparenza in lex specialis, in quanto la definizione di alcune specifiche non risultava in alcun modo motivata e giustificata.
Corte Giustizia Europea VII 16/4/2026 n. C-568/24