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L’evoluzione del Codice del Consumo negli ultimi dieci anni Dal mercato fisico alla società digitale

20/05/2026
Eleonora Lenzi
Greta Maiorana

Il Codice del Consumo, introdotto con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ha rappresentato fin dalla sua adozione il principale riferimento sistematico del diritto dei consumatori nell’ordinamento italiano.
Concepito come strumento di riordino e razionalizzazione di una normativa settoriale frammentata, il Codice ha assolto, nel corso degli anni, una funzione ben più ampia: quella di adattarsi a un contesto economico e sociale in rapida evoluzione.

Il decennio compreso tra il 2014 e il 2025 è stato, da questo punto di vista, particolarmente intenso. La digitalizzazione dell’economia, la diffusione delle piattaforme online, l’emergere di nuovi modelli contrattuali e la crescente asimmetria informativa tra operatori professionali e consumatori hanno sollecitato interventi normativi profondi, per lo più di origine comunitaria recepiti nel nostro ordinamento, che hanno ridisegnato tanto il perimetro applicativo della disciplina quanto il contenuto delle tutele garantite.

Il presente articolo si propone di ripercorrere le principali tappe di questa evoluzione, individuando i fili conduttori che collegano i diversi interventi e tentando di offrire una lettura sistematica delle trasformazioni in atto.

Il punto di partenza: un Codice nato per il mercato fisico

Per comprendere la portata delle trasformazioni degli ultimi dieci anni, è necessario partire da ciò che il Codice del Consumo era e, in larga misura, è ancora nella sua struttura originaria: un testo pensato per disciplinare le relazioni contrattuali tra professionisti e consumatori in un mercato prevalentemente fisico, in cui il bene oggetto di scambio era tipicamente una cosa materiale e il servizio una prestazione erogata in modo tradizionale.

L’impianto originario del Codice rifletteva questa impostazione. Le disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette, di contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, di garanzie legali di conformità e di responsabilità del produttore erano tutte calibrate su una realtà in cui la fisicità del bene e la presenza del professionista costituivano i parametri di riferimento impliciti. Il consumatore era concepito come la parte debole di un rapporto bilaterale, da tutelare attraverso obblighi informativi precontrattuali, diritti di recesso e garanzie post-vendita.

Questa impostazione non è priva di meriti: consentiva e consente tuttora di garantire un elevato livello di certezza giuridica e di costruire tutele concrete e azionabili. Il suo limite, tuttavia, è costituito dalla velocità con cui il mondo reale evolve e con la necessità per il Codice di confrontarsi  e di dare risposte utili rispetto a modelli economici radicalmente diversi da quelli per i quali era stato concepito.

La prima stagione di riforme: 2014–2018

Il primo impulso significativo alla modernizzazione del Codice del Consumo è venuto dall’attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recepita con il D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21. La riforma ha ridisegnato la disciplina dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, estendendo gli obblighi informativi precontrattuali, ampliando il diritto di recesso a quattordici giorni e introducendo specifiche disposizioni per i contratti conclusi online, tra cui l’obbligo per il professionista di rendere esplicito al consumatore il carattere oneroso dell’operazione prima della sua conclusione.

Un ulteriore tassello normativo, spesso trascurato nelle ricostruzioni del periodo, è rappresentato dal D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, con cui l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva 2013/11/UE in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), in parallelo con l’applicazione del regolamento (UE) n. 524/2013 sulla piattaforma europea per la risoluzione online delle controversie (ODR), successivamente dismessa con il Regolamento (UE) 2024/3228 del 19 dicembre 2024
La dismissione della piattaforma ODR non significa però l’abbandono delle ADR da parte del legislatore europeo, che ha infatti approvato la Direttiva 2025/2647, che non prevede più una piattaforma europea quanto piuttosto un sistema decentrato basato sugli ADR nazionali.
La Direttiva include esplicitamente tra i contratti oggetto di ADR quelli che riguardano contenuti digitali, servizi digitali, piattaforme online.
Con una grande novità ovvero l’inclusione nel sistema ADR di quei contratti in cui il consumatore non paga in denaro ma fornisce dati personali quale controprestazione e con la previsione di obblighi informativi stringenti in capo ai fornitori.

Di grande rilievo interpretativo è stata, in questa fase, l’evoluzione della prassi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette, che attuano la direttiva 2005/29/CE. Pur in assenza di modifiche formali al Codice, l’AGCM ha progressivamente esteso la propria azione a situazioni del tutto nuove: le pratiche di dark pattern, la pubblicità occulta online e le prime forme di manipolazione algoritmica delle scelte del consumatore sono state ricondotte alle fattispecie codicistiche di pratiche ingannevoli e aggressive, dimostrando la duttilità dello strumento normativo anche in assenza di interventi legislativi ad hoc.

La svolta digitale: il quadriennio 2019–2023

La fase più intensa di rinnovamento del Codice del Consumo si è concentrata nel quadriennio 2019–2023.
A livello europeo, il legislatore ha adottato un pacchetto normativo di portata storica recepito in Italia tra il 2021 e il 2023:
la direttiva sulla vendita di beni (Direttiva 2019/771 del 20.05.2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni),
la direttiva sulla fornitura di contenuti e servizi digitali (Direttiva 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali),
la cosiddetta direttiva Omnibus (Direttiva 2161/2019 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori) e
la direttiva sulle azioni rappresentative (Direttiva 1828/2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Il filo conduttore dell’intero pacchetto è la presa d’atto, da parte del legislatore europeo, che il mercato digitale non è una variante del mercato tradizionale, ma un ambiente radicalmente diverso, che richiede categorie giuridiche nuove (sul punto si veda anche un nostro precedente contributo "E-commerce: nuove tutele a favore del consumatore e obblighi dei prestatori"

Il primo elemento di discontinuità riguarda la nozione stessa di corrispettivo. Per la prima volta, l’ordinamento europeo ha riconosciuto esplicitamente che i dati personali del consumatore possono costituire una forma di pagamento: il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 di recepimento della Direttiva 770/2019, ha introdotto nel Codice la disciplina dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, ha sancito il principio per cui chi accede gratuitamente a una piattaforma non è necessariamente il beneficiario di un servizio gratuito, ma spesso una controparte contrattuale che paga con i propri dati. L’implicazione sistematica è di straordinaria portata: estende le tutele consumeristiche a una vasta categoria di rapporti dai social network ai motori di ricerca ai cloud gratuiti che fino ad allora si trovavano in una sostanziale zona grigia normativa.

Il secondo elemento di discontinuità riguarda la trasparenza del mercato online. Il D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, che ha recepito la direttiva Omnibus, ha introdotto obblighi che incidono sul funzionamento concreto delle piattaforme di e-commerce: l’obbligo di indicare il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti ogni annuncio di sconto, contrastando la pratica diffusissima dei falsi ribassi, la trasparenza sui criteri di classificazione dei risultati di ricerca e la verifica dell’autenticità delle recensioni dei consumatori. Non si tratta di mere formalità: questi obblighi toccano il cuore dei modelli di business di molte tra le più grandi piattaforme digitali operanti in Europa.

Il terzo elemento, forse il più significativo in prospettiva applicativa, è il rafforzamento del sistema sanzionatorio. La direttiva Omnibus ha introdotto la possibilità di irrogare sanzioni fino al 4% del fatturato annuo del professionista, con massimali sensibilmente più elevati rispetto al passato.
Il segnale è chiaro: la tutela del consumatore cessa di essere una questione di rimedi individuali e diventa uno strumento di regolazione del mercato, in cui la deterrenza è calibrata sulla capacità economica dell’operatore piuttosto che sul danno subito dal singolo, tendenza questa che a partire dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è ormai una prassi.

La riforma della garanzia legale di conformità

Tra le novità più significative del periodo in esame vi è senza dubbio la riforma della disciplina della garanzia legale di conformità. Il D.Lgs. 170/2021 ha riformato integralmente la Parte IV, Capo I, del Codice, ridisegnando il sistema dei rimedi per i beni di consumo, inclusi i beni con elementi digitali. Il D.Lgs. 173/2021 ha contestualmente introdotto la Parte IV-bis (artt. 135-octies/135-vicies ter CodCons), con una disciplina specifica per i contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
Il risultato è un sistema dual-track che distingue il regime applicabile ai beni fisici da quello previsto per i contratti aventi ad oggetto contenuti e servizi in senso proprio.

Tra le innovazioni strutturali di maggior rilievo si segnalano:
  • l’introduzione di un obbligo di aggiornamento software per tutta la durata ragionevolmente attesa del bene o del servizio digitale;
  • la distinzione tra conformità soggettiva, adeguatezza agli standard qualitativi ragionevolmente attesi dal consumatore;
  • e una significativa revisione dei termini di garanzia.
Il dettaglio analitico di queste previsioni, con le relative implicazioni operative per produttori e fornitori di servizi, è oggetto del secondo contributo di questa serie.

Il ruolo dell’AGCM nell’evoluzione interpretativa

Parallelamente agli interventi legislativi, un ruolo di primo piano nell’adattamento del sistema consumeristico alla realtà digitale è stato svolto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La prassi decisoria dell’AGCM degli ultimi dieci anni documenta un percorso di progressiva estensione delle fattispecie di pratiche commerciali scorrette (artt. 18 ss. Cod. Cons) alle specificità dell’ambiente online.

Tra i profili più significativi affrontati dall’Autorità si segnalano: le pratiche di nudging e dark pattern, volte a orientare le scelte del consumatore attraverso la manipolazione dell’interfaccia utente, ricondotte alle fattispecie di pratiche aggressive di cui agli artt. 24–26 Cod. Cons; le pratiche di personalizzazione dei prezzi attraverso algoritmi di dynamic pricing, potenzialmente idonee a sfruttare le vulnerabilità individuali del consumatore; la pubblicità occulta tramite influencer e creator di contenuti digitali, oggetto delle Linee Guida adottate dall’AGCM nel 2022 in applicazione degli artt. 22 e 23 Cod. Cons.

La giurisprudenza dell’AGCM ha così contribuito a definire il perimetro della tutela consumeristica nel contesto digitale, anticipando in molti casi le soluzioni poi adottate dal legislatore europeo con la direttiva Omnibus (Dir. 2019/2161/UE). Significativa, in questo senso, è anche l’introduzione di un nuovo sistema di azioni rappresentative qualificate sia inibitorie che risarcitorie promosso da enti legittimati riconosciuti, che ha superato definitivamente la previgente class action di cui all’art. 140-bis Cod. Cons.

Il percorso evolutivo del Codice del Consumo negli ultimi dieci anni restituisce l’immagine di un sistema normativo in costante trasformazione, chiamato a misurarsi con sfide che trascendono le categorie concettuali sulle quali era stato costruito. L’economia digitale ha imposto una riscrittura delle categorie fondamentali del diritto dei consumatori: cosa si intende per “bene”, cosa per “servizio”, quale sia il contenuto minimo degli obblighi informativi, come si definisca la non conformità in un contesto in cui il prodotto si aggiorna nel tempo.

Il quadro che emerge da questa analisi è, al tempo stesso, incoraggiante e problematico. Incoraggiante, perché il legislatore europeo e, per suo tramite, quello nazionale hanno dimostrato una capacità di risposta alle sfide del mercato digitale più rapida e articolata di quanto ci si potesse attendere. Problematico, perché la moltiplicazione degli interventi normativi, culminata, da ultimo, con la legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025) in materia di greenwashing e obsolescenza programmata ha prodotto un testo codicistico sempre più complesso, con il rischio di rendere la tutela formalmente più estesa ma sostanzialmente meno accessibile.

È in questo contesto che si inserisce la questione, oggetto del secondo contributo di questa serie, dell’introduzione della nozione di bene e servizio digitale: una delle innovazioni più significative e, al tempo stesso, più problematiche degli ultimi anni, che merita un’analisi approfondita tanto sul piano definitorio quanto su quello delle implicazioni pratiche per gli operatori del settore.