L’Unione europea è intervenuta recentemente con numerosi provvedimenti che hanno lo scopo di regolare il mercato dei servizi digitali, incidendo in maniera importante sulla tutela dei consumatori e di conseguenza sugli obblighi in capo ai prestatori di servizi.
Analizziamo in particolare le novità rilevanti che impattano sulla vendita di beni o servizi on line, il c.d. e-commerce.
La normativa rilevante
Il codice del consumo (D.lgs. 206/2005) è stato modificato a far data dalla fine del 2021 in seguito al recepimento nell’ordinamento italiano di tre diverse direttive
- DIRETTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali
Recepita in Italia con il D.lgs. 173/2021
- DIRETTIVA (UE) 2019/771 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE
Recepita in Italia con il D.lgs. 170/2021
- DIRETTIVA (UE) 2019/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori
Recepita in Italia con il D.lgs. 26/2023
Il Regolamento UE 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Digital Service Act) è in vigore dal novembre 2022 e si pone, tra gli scopi dichiarati, quello di tutelare in modo efficace i consumatori e i loro diritti fondamentali on line.
Le modifiche al codice del consumo
Le recenti modifiche hanno introdotto nel Codice del consumo delle definizioni di
- MERCATO ON LINE: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori;
- FORNITORE DI MERCATO ONLINE: qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori;
e hanno ampliato le nozioni di
- BENE: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali")
- SERVIZIO DIGITALE:
- un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
- un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati.
Il D.lgs. 26/2023 ha ampliato le informazioni che il fornitore del mercato on line deve dare al consumatore “in maniera chiara e comprensibile” prima del perfezionamento del contratto on line, tra cui sottolineiamo
- l’obbligo di indicare l’indirizzo geografico dove il fornitore è stabilito, in numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica; tutti i mezzi di comunicazione indicati devono permettere al consumatore di contattare il fornitore rapidamente e in modo efficace;
- l’obbligo di indicare se il terzo che offre i beni o i servizi sul mercato on line sia un professionista o no e nella seconda ipotesi che non si applica la normativa a tutela dei consumatori;
- l’obbligo di fornire informazioni sui principali parametri che determinano le modalità di presentazione delle offerte presentate come risultato della ricerca svolta dal consumatore.
In relazione al dovere di indicare in modo chiaro il prezzo totale dei beni o dei servizi offerti sul sito di e-commerce, l’art. 49-bis prevede ora l’ulteriore obbligo di informare il consumatore qualora il prezzo sia stato calcolato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
In materia di recesso, agli obblighi del professionista in caso di recesso del consumatore sono aggiunti ulteriori adempimenti vincolanti, in particolare con riguardo ai contratti connessi alla fornitura di servizi o contenuti digitali, tra cui
- il divieto per il fornitore di usare qualsiasi contenuto – diverso dai dati personali – che sia stato fornito o creato dal consumatore durante l’uso di un contenuto o servizio digitale del professionista;
- in caso di richiesta del consumatore, l’obbligo di mettere a sua disposizione gratuitamente ed entro un lasso di tempo ragionevole i suddetti contenuti in un formato di uso comune e facilmente leggibile (portabilità);
- l’obbligo di rispettare in ogni caso le previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
In caso di recesso del consumatore, il professionista avrà però la possibilità di “impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente”, fatti salvi i citati contenuti forniti o creati dal consumatore stesso.
A sua volta il consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso dovrà astenersi dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale del professionista e dal metterlo a disposizione di terzi.
Il consumatore, inoltre, non potrà recedere dai contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale che impongono l’obbligo di pagare, se l’esecuzione sia iniziata e il consumatore abbia acconsentito a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso.
In tale ipotesi il consumatore deve essere stato debitamente informato della perdita del suo diritto di recesso e deve avere fornito il proprio consenso; il professionista, a sua volta, deve avere fornito debita conferma circa la conclusione del contratto. Se i suddetti requisiti non sono soddisfatti in relazione al singolo contratto, il diritto di recesso del consumatore rimarrà invariato ovvero di 14 giorni senza dover fornire alcuna motivazione.
Il Digital service act
Il Regolamento UE 2065/2022, in vigore dal 16 novembre 2022, si pone come finalità principali quelle di
- accrescere la responsabilità e la trasparenza delle piattaforme digitali in ragione del crescente ruolo da esse svolto nell’economia digitale
- tutelare in modo efficace i consumatori e i loro diritti fondamentali online
- maggiore trasparenza
- minore esposizione a contenuti illegali presenti in rete.
Si applica, tra gli altri, alle piattaforme online ovvero fornitore di servizi di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, compresi dunque i mercati on line.
Nello specifico in relazione agli e-commerce, l’art. 30 prevede la prevede la messa in opera di un sistema di tracciabilità degli operatori commerciali. Gli operatori commerciali potranno utilizzare i market place per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se avranno preventivamente fornito le informazioni elencate nei punti da a) a e) dell’art. 30 par. 1 e le piattaforme sono tenute a compiere “il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), siano attendibili e complete… Il prestatore può chiedere agli operatori informazioni aggiuntive e chiarimenti e qualora non ne riceva o non siano esaustivi deve sospendere prontamente il servizio sulla propria piattaforma online.
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Alla luce delle rilevanti novità introdotte si rende necessaria una revisione delle piattaforme di e-commerce e in particolare delle condizioni generali di vendita (termini e condizioni come vengono spesso denominate), al fine di adattarle ai nuovi obblighi introdotti nel nostro ordinamento.