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Digital Services Act: quali effetti sulla proprietà intellettuale?

09/03/2023
Eleonora Lenzi
Ilaria Nanni

A distanza di vent’anni dall’adozione della Direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE), la Commissione europea è intervenuta lo scorso 19 ottobre 2022 con il Regolamento (UE) 2022/2065 relativo al mercato unico dei servizi digitali, noto come Digital Services Act (DSA).

Il DSA mira a riformare la precedente Direttiva sugli E-commerce, al fine di accrescere la responsabilità e la trasparenza delle piattaforme digitali in ragione del crescente ruolo da esse svolto nell’economia digitale, tutelando in modo efficace i consumatori e i loro diritti fondamentali online, garantendo una maggiore trasparenza ed una minore esposizione a contenuti illegali presenti in rete.

Negli ultimi anni, infatti, siamo sempre più coinvolti in nuovi servizi e modelli di business presenti nella società dell’informazione, che consentono la rapida diffusione di informazioni, la pubblicizzazione di prodotti e marchi, nonché la conclusione di contratti online (a distanza) tra consumatori ed intermediari. 

Questo evidentemente espone a maggiori rischi in riferimento all’uso illecito di marchi e segni distintivi, che potrebbero essere utilizzati impropriamente in rete, inducendo il consumatore in errore nell’acquisto di merce contraffatta.

Cosa è illegale in rete?

Leggendo il Considerando 12) del DSA emerge che ciò che è illegale offline lo è anche online.

il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe rispecchiare ampiamente le norme vigenti nell'ambiente offline”.

Il concetto di contenuto illegale copre le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali, tra cui per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale la vendita di prodotti non conformi o contraffatti o l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore.

A chi si rivolge il DSA?

Il nuovo Regolamento è diretto principalmente agli intermediari e alle piattaforme online.

E’ lo stesso DSA che identifica le diverse categorie di intermediari di riferimento in base al servizio svolto:

  • servizi intermediari: quali i mere conduit (come i nomi di dominio, Wi-Fi hotspot ecc.), i caching (ad esempio le piattaforme cloud globali) e l’hosting (quali i motori di ricerca, social network, marketplace ecc.);
  • hosting services providers: fornitore di servizi digitali che mette a disposizione degli utenti i propri server e i propri spazi web;
  • piattaforme online: fornitore di servizi di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico;
  • piattaforme di grandi dimensioni (c.d. VLOPs – Very Large Online Platforms): vantano più di 45 milioni di utenti attivi in media nell’Unione europea.

Il regime di responsabilità

Il DSA istituisce un sistema comunitario di norme sugli obblighi e le responsabilità degli intermediari di servizi operanti nella società dell’informazione.

L’art. 6 del Regolamento, introduce un principio generale di esenzione di responsabilità dei “prestatori di servizi”, i quali non saranno considerati responsabili dei contenuti illegali caricati dai loro utenti a meno che:

  • non siano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro natura illegale;
  • non rimuovano prontamente tale contenuto.

A seconda però che si tratti di servizi di intermediazione, di hosting, piattaforme online o piattaforme di grandi dimensioni, sono stati introdotti quattro livelli di due diligence in base al ruolo, alle dimensioni e all’impatto sull’ecosistema digitale.

L'impatto sui diritti di proprietà intellettuale

Per le piattaforme online, il DSA (art. 16) prevede l’obbligo di predisporre meccanismi c.d. di segnalazione e azione, che consentono a qualsiasi persona o ente di notificare la presenza nel servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali.

Il prestatore ha l’obbligo non solo di dare riscontro al segnalante della ricezione della notifica ma anche di informarlo circa i provvedimenti adottati; i prestatori dei servizi sono tenuti a adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui le segnalazioni si riferiscono in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo.

Viene introdotta inoltre la nozione di trusted flaggers (art. 22) ovvero segnalatori attendibili le cui notifiche di contenuti illegali presenti online sono prese in considerazione con priorità dalle piattaforme.

L’introduzione di nuove procedure di segnalazione consente un evidente miglior dialogo tra prestatori di servizi online e consumatori. Il provider infatti, in seguito al ricevimento di una segnalazione, potrà effettuare le verifiche necessarie all’identificazione dell’illegalità del contenuto che violi diritti di proprietà intellettuale e procedere mediante la tempestiva rimozione dalle pagine web, garantendo così adeguata tutela al consumatore finale ma anche al titolare di un diritto di proprietà intellettuale.

Per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali (e-commerce), l’art. 30 prevede la messa in opera di un sistema di tracciabilità degli operatori commerciali. Di fatto gli operatori commerciali potranno utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se avranno preventivamente fornito le informazioni elencate nei punti da a) a e) dell’art. 30 par. 1, tra cui

  1. e) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione,

ergo servizi e prodotti che non ledano la proprietà intellettuale e/o industriale altrui.

Le piattaforme sono tenute a compiere “il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili” (art. 30 par. 2).

Il prestatore può chiedere agli operatori informazioni aggiuntive e chiarimenti, e qualora non ne riceva o non siano esaustivi deve sospendere prontamente il servizio sulla propria piattaforma online.

Il DSA sarà applicabile in tutto il territorio dell’Unione a partire dal 17 febbraio 2024.

Nel frattempo quale tutela?

Sino ad allora, la Corte di Giustizia dell’Unione europea avrà modo di esprimere interessanti principi in materia di responsabilità degli intermediari di servizi online, anche alla luce della normativa attualmente vigente sul territorio europeo.

Ciò è avvenuto ad esempio nella recente sentenza del 22/12/2022 (Cause riunite C-148/21 e C-184/21 – Caso Louboutin contro Amazon) dove la Corte ha riconosciuto la responsabilità del celebre marketplace Amazon in qualità di gestore di un sito internet di vendita online qualora utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio dell’Unione europea altrui, per prodotti identici senza il consenso del titolare del marchio, e nel caso in cui l’utente normalmente informato finisca per stabilire un nesso tra i servizi del marketplace e il marchio in questione.

Questo è quanto avvenuto nel presente caso, dove il consumatore ha avuto l’impressione che fosse il gestore medesimo (Amazon) a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti recanti il marchio Louboutin, quando al contrario si trattava di merce contraffatta.

Non a caso la Corte ha di fatto anticipato le previsioni del DSA, ove al Considerando 24) troviamo sancito il principio per cui le piattaforme di e-commerce non potranno beneficiare di esenzioni di responsabilità

nella misura in cui tali piattaforme online presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che tali informazioni siano state fornite dalle piattaforme online stesse o da operatori commerciali che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali piattaforme online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. Esempi di tali condotte potrebbero verificarsi nel caso in cui una piattaforma online non mostri chiaramente l'identità dell'operatore commerciale, come prescritto dal presente regolamento, nel caso in cui una piattaforma online non riveli l'identità dell'operatore commerciale o le informazioni di contatto fino a dopo la conclusione di un contratto tra l'operatore commerciale e il consumatore o nel caso in cui una piattaforma online commercializzi il prodotto o servizio a proprio nome anziché in nome dell'operatore commerciale che fornirà tale prodotto o servizio. A tale riguardo, è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le circostanze del caso, se la presentazione possa indurre un consumatore medio a credere che l'informazione in questione sia stata fornita dalla stessa piattaforma online o da operatori commerciali sotto la sua autorità o il suo controllo. Dal caso menzionato, emerge pertanto una tendenza europea alla responsabilizzazione degli intermediari di servizi online, e ciò anche alla luce della crescente rilevanza rivestita dalla proprietà intellettuale ed in particolar modo dal sistema di norme introdotto mediante il pacchetto europeo sui servizi digitali”.

*  *  *

È evidente l’accento crescente posto dal legislatore europeo sulla tutela della proprietà intellettuale a difesa tanto dei consumatori quanto dei titolari dei diritti IP, che costituiscono un asset fondamentale di qualsiasi operatore commerciale.

Il termine per adeguarsi al complesso quadro di adempimenti imposti dal DSA è già dietro l’angolo e, comunque, i prestatori dovranno tenere in considerazione anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia che in qualche modo anticipa i tempi.