Il 2 aprile 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 26/2023 (attuativo della c.d. Direttiva “Omnibus” 2019/2161), il quale apporta notevoli cambiamenti nell’ambito delle vendite online.
Il nuovo decreto, in particolare, modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), intervenendo sulle norme che disciplinano, sia i contratti online - ivi ampliando, a mero titolo esemplificativo, le informazioni obbligatorie da fornire all’utente prodromiche alla conclusione del contratto online e gli adempimenti in caso di esercizio del diritto di recesso (per approfondimenti sugli aspetti contrattuali rimandiamo al nostro precedente articolo "E-commerce: nuove tutele a favore del consumatore e obblighi dei prestatori")– sia le pratiche commerciali ingannevoli ed i relativi strumenti di tutela per il consumatore.
Ponendo particolare attenzione sulle novità riguardanti le pratiche commerciali ingannevoli, il Codice del Consumo si riempie di nuove fattispecie tipizzate di azioni ed omissioni ingannevoli.
Nelle azioni ingannevoli si codifica il c.d. Dual Quality, ossia quando in uno Stato membro viene pubblicizzato un bene come identico ad altro bene commercializzato in Stati membri diversi, nonostante le significative differenze attinenti alle caratteristiche ed alla composizione dei due beni, salvo che la comunicata identità sia giustificata da fattori legittimi ed obiettivi (art. 21, Codice del Consumo).
Più consistente l’intervento sulle fattispecie di omissioni ingannevoli (art. 22, Codice del Consumo) e sulle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (art. 23, Codice del Consumo), che, oltre a quelle già previste, adesso comprendono:
- l’obbligo di trasparenza nei risultati di ricerca sui marketplace. Esso esprime l’esigenza di consentire al consumatore di comprendere come vengono presentati i risultati della ricerca (es. tramite parole chiave) all’interno del marketplace utilizzato e come vengono classificati i prodotti offerti dai vari venditori. Le informazioni relative a tali aspetti devono essere chiare e accessibili allo scopo di non indurre il consumatore ad operare scelte “pilotate” dalle sponsorizzazioni. Ciò si riferisce, in particolare, al caso in cui un annuncio sia messo in evidenza e che tale posizionamento sia frutto di apposito pagamento da parte del professionista;
- le recensioni online. Si tratta di una fattispecie che impone al venditore, che intende avvalersi delle recensioni per incentivare l’acquisto di un prodotto o servizio, di fornire adeguate informazioni che indichino se e in che modo il professionista garantisce la provenienza delle recensioni da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. Si tratta di una novità di non poco conto, considerato come la manipolazione delle recensioni sia in grado di direzionare le scelte dei consumatori mediante una distorsione dell’immagine del prodotto. La forza persuasiva delle recensioni è ancora più evidente se si considera che tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli si è sentita la necessità di cristallizzare il divieto di inviare o incaricare altro soggetto ad inviare “recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti” al fine di promuovere prodotti;
- la rivendita di biglietti per eventi, è considerata una pratica commerciale in ogni caso ingannevole qualora il professionista rivenda biglietti a sua volta acquistati mediante strumenti automatizzati, elusivi del limite numerico di biglietti acquistabili.
Altra rilevante novità riguarda l’introduzione dell’articolo 17-bis, rubricato “Annunci di riduzione di prezzo”, volto a contrastare il fenomeno della poca trasparenza nell’applicare e comunicare al pubblico i ribassi di prezzo (elemento notoriamente attrattivo ed incentivo per il consumatore all’acquisto di prodotti), spesso connotati da falsità occulte. Oggi, infatti, le comunicazioni di riduzioni di prezzo possono avvenire a condizione che l’annuncio contenga il prezzo applicato nei 30 giorni antecedenti l’applicazione dello sconto.
Nel complessivo quadro innovativo apportato sull’esigenza di adeguamento alla legislazione comunitaria, non si può non porre l’attenzione sui rimedi introdotti all’art. 27 del Codice del Consumo (rubricato “Tutela amministrativa e giurisdizionale”) nel caso siano poste in essere pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori.
Sul punto, restano ferme le già previste tutele che coinvolgono l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) d’ufficio o su istanza di parte. Ciò che cambia è l’introduzione di:
- una sanzione massima irrogabile nel caso delle sanzioni inflitte nei confronti dell’operatore responsabile di infrazioni diffuse nel territorio dell’UE, vale a dire fino al 4% del fatturato annuo del professionista ovunque realizzato nell’UE o, in assenza, sino a 2.000.000 di euro; nonché
- alcuni criteri non esaustivi per la quantificazione della sanzione. L’AGCM deve, infatti, tenere anche conto: a) della natura, gravità, entità e durata della violazione; b) gli eventuali rimedi esperiti dal professionista; c) eventuali violazioni commesse in precedenza; d) benefici economici conseguiti (anche in termini di perdite evitate); e) sanzioni già inflitte in altri Stati membri per la medesima violazione; f) eventuali fattori aggravanti o attenuanti applicabili al caso concreto.
Ma la svolta forse più rilevante del sistema sanzionatorio previsto dal Codice del Consumo e totalmente nuova rispetto al passato riguarda l’introduzione della possibilità per il consumatore di adire il giudice ordinario al fine di ottenere tutti i rimedi adeguati al ristoro delle conseguenze derivanti dalla pratica commerciale scorretta, ivi incluso il risarcimento del danno e, ove applicabile, la riduzione del prezzo.
Ci troviamo di fronte, dunque, ad un cambiamento che certifica l’attenzione alle pratiche svolte attraverso mezzi tecnologici ormai parte integrante del mercato e della quotidianità degli utenti/consumatori, spesso di difficile controllo stante la velocità con la quale consentono la diffusione di contenuti.
Proprio le difficoltà di controllo hanno evidentemente condotto i legislatori comunitario e nazionale, da un lato, a responsabilizzare il consumatore, educandolo a svolgere un ruolo attivo nel discernimento dei contenuti cui è sottoposto (offrendogli la possibilità di agire per il risarcimento del danno), dall’altro, ad allontanare il professionista dalle pratiche commerciali scorrette, diversamente rischiando un “bombardamento sanzionatorio” sotto più fronti (quello dell’AGCM, delle Autorità degli Stati membri interessati, del consumatore attraverso il giudice ordinario).