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Il 2025 dello IAP sui prodotti cosmetici

12/02/2026

Sono decorsi due anni dall’ultima rassegna sulla pubblicità dei prodotti cosmetici, mediante la quale si offriva una panoramica delle decisioni degli organi dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) intervenute nell’anno 2023.

Pare interessante comprendere, anche solo mediante una semplice tabella, come nell’anno 2025 si siano mossi gli organi autodisciplinari, specialmente in funzione di un apparentemente cambiato approccio degli operatori del settore cosmetico in ambito pubblicitario.

A tal proposito, per facilitare la lettura della sottostante tabella, pare il caso di ricordare i poteri degli organi dello IAP:

  • Comitato di Controllo: è l’organo preposto alla tutela del cittadino-consumatore e agisce sia d’ufficio che su segnalazione. Il Comitato di Controllo può sottoporre al Giurì i messaggi ritenuti difformi rispetto al Codice di autodisciplina, può adottare azioni di moral suasion, può emettere ingiunzioni di desistenza (quale provvedimento unilaterale);
  • Giurì: è l’organo che giudica la comunicazione commerciale su istanza del Comitato di Controllo o delle aziende, ordinando la cessazione dei messaggi ritenuti in contrasto con le norme del Codice di autodisciplina successivamente alla celebrazione del procedimento (in cui vi è contraddittorio tra le parti).

Si vedranno, infatti, nella tabella a seguire i riferimenti a due tipologie di provvedimenti: da un lato le ingiunzioni, che sono quelle emesse dal Comitato di Controllo e che quindi non comportano lo svolgimento di un procedimento; dall’altro lato, le pronunce, che sono quelle emesse dal Giurì a seguito del procedimento in contraddittorio tra le parti ed i relativi difensori e/o tecnici.

PROVVEDIMENTO

PRODOTTO

CLAIM

Ingiunzione n. 3/2025

Idrastin Trattamento cosmetico intensivo

“Contribuisce a correggere e prevenire le discromie evidenti contrastando la loro ricomparsa”;

“Migliora la luminosità della pelle per un incarnato radioso ed omogeneo”;

“Utile per melasma, macchie solari, lesioni acneiche, iperpigmentazioni post infiammatorie, macchie da profumo o farmaci, trattamento preventivo e di mantenimento nelle applicazioni laser”

MOTIVAZIONE

La documentazione probatoria inviata dall’inserzionista non è sufficiente a provare la veridicità, in termini assoluti e circostanziati, degli effetti vantati (completa sparizione delle macchie). Peraltro, si attribuisce al prodotto una funzione di tipo farmacologico, non potendo un cosmetico trattare condizioni patologiche come il melasma, iperpigmentazioni post infiammatorie, ecc.

Ingiunzione n. 7/2025

Lifting facciale e palpebrale

“Trattamento completo 7 giorni”;

“Trattamento intensivo contiene 7 dosi da applicare per 7 giorni”;

“Trattamento intensivo”

MOTIVAZIONE

Dalla documentazione probatoria emergeva che il prodotto non aveva alcun effetto sulle palpebre, come invece vantato. Inoltre, i claims lasciano intendere una efficacia del prodotto in 7 giorni, in realtà gli effetti del trattamento, in base allo studio sotteso, avrebbero richiesto non solo più giorni ma anche l’applicazione di due distinti prodotti.

Pronuncia n. 10/2025

Prodotti “Hair Army”

  • individuazione della miniaturizzazione del capello quale cause della calvizie, che può essere contrastata con i prodotti;
  • invito a prendersi cura preventiva del capello per evitare la calvizie

MOTIVAZIONE

I prodotti cosmetici non possono vantare azioni di contrasto alla patologia della alopecia androgenetica. Alterazioni di natura non fisiologica non possono essere trattate con il semplice utilizzo di un prodotto cosmetico, la cui efficacia può essere espressa unicamente in termini di prevenzione o di riduzione della caduta dei capelli per cause fisiologiche e temporanee.

Ingiunzione n. 11/2025

Fanghi d’alga Guam

  • L’unico cosmetico anticellulite con efficacia dimostrata da uno studio scientifico indipendente pubblicato”;
  • “2,7 cm di calo del girocoscia medio in un mese di trattamento

MOTIVAZIONE

La comunicazione attribuisce al prodotto caratteristiche ed effetti che non possono essergli riconosciuti, in quanto un cosmetico – presentato come avente carattere distintivo rispetto agli altri – non può agire sulla cellulite ma solo sugli “inestetismi cutanei” della cellulite.
Anche dal punto di vista dell’efficacia (i.e. calo del girocoscia) la comunicazione lascia intendere che il cosmetico abbia effetti di perdita di peso e/o di dimagrimento, il quale avviene non per effetto di un prodotto cosmetico bensì mediante adozione di uno stile di vita sano, di una dieta ipocalorica e di attività fisica.

Ingiunzione n. 12/2025

Advanced Neuro Cosmetic formula N-Cosmetic Collagen

innovativo trattamento di bellezza basato sull’interazione tra neurotrasmettitori e pelle per migliorare l’aspetto esteriore e il benessere interiore rigenerando le cellule indebolite dal neuro-invecchiamento

MOTIVAZIONE

Il messaggio è ingannevole in quanto l’inserzionista non ha ottemperato alla richiesta di fornire dimostrazione dei vanti relativi al prodotto. Tale mancanza costituisce elemento di valutazione di presunta ingannevolezza del messaggio.

Pronuncia n. 22/2025

Nivea Q10 Anti-Rughe Expert Siero Doppia Azione

  • Il consumo eccessivo di zuccheri può provare le rughe”
  • “Le rughe dipendono da diversi fattori inclusa l’esposizione ai raggi solari e lo stile di vita”

MOTIVAZIONE

La comunicazione si poneva in contrasto con quanto già determinato dal Giurì con pronuncia n. 33/2024, la quale considerava i claims relativi al prodotto ingannevoli e denigratori.
Tali claims venivano modificati come riportato sul riquadro sopra, tuttavia, gli stessi risultavano ugualmente contestabili. Da un lato, la formulazione sul “consumo eccessivo di zuccheri” rimane critica per il fatto di collegare la produzione di rughe al solo consumo (ancorché eccessivo) di zuccheri, quando tale fenomeno può originare da fattori causali diversi. Dall’altro, il disclaimer sarebbe invece da considerarsi come inesistente, dal momento che nel video in cui era inserito non appariva per un tempo sufficiente per consentirne la lettura.

Ingiunzione n. 24/2025

Correttore Estee Lauder

Perfeziona scolpisce, valorizza, io l’ho usato come fondotinta ed è pazzesco 24h di tenuta. Leggero e modulabile. Effetto naturale, zero pesantezza

MOTIVAZIONE

La comunicazione veicola un contenuto eminentemente promozionale, ma tale circostanza non risulta esplicitata, non consentendo agli utenti di riconoscere in modo immediato la natura promozionale del contenuto. Il solo rinvio all’account ufficiale dell’azienda non è idoneo a rendere inequivocabile l’identificazione di tale contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale.

Ingiunzione n. 32/2025

Legalene Intensive Renewal Elixir

Risolvi la Dermatite con Lagalene: La Soluzione Naturale che Funziona"

MOTIVAZIONE

La comunicazione lascia intendere che il prodotto abbia effetti risolutivi di una condizione patologica, non compatibile con la natura di un prodotto cosmetico. Non è ammesso alcun riferimento ad azioni antinfiammatorie o risolutive contro la dermatite, trascendendo gli effetti riferibili al cosmetico (cioè unicamente lenire, idratare e portare sollievo alla sensazione di secchezza e prurito).

La tabella mostra un – seppur piccolo ma non per questo insignificante – cambiamento da parte degli operatori del mercato cosmetico nell’approccio alla pubblicità.
Basti considerare che, rispetto al 2023, il Comitato di Controllo ha emesso n. 6 ingiunzioni (contro le 9 del 2023) e il Giurì ha emesso n. 2 pronunce (la metà di quelle del 2023).
Che non sia questo uno spunto di riflessione e/o un dato che faccia presumere il raggiungimento di una maggiore consapevolezza delle aziende di settore, magari più attente ad una formazione preventiva sui limiti della pubblicità.