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Il 2023 dello IAP sui prodotti cosmetici
Lasciamo alle spalle l’anno 2023 protagonista di alcune novità nella materia pubblicitaria, sia essa diffusa con metodi “tradizionali” che sui social network.
Si pensi, ad esempio, a quanto svolto dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), il quale ha, nel 2023, aggiornato il Regolamento Digital Chart (per approfondire rimandiamo al nostro precedente articolo ove sono contenute indicazioni sulle buone pratiche di comunicazione commerciale sui social nel rispetto dei principi generali di verità, trasparenza e correttezza della pubblicità.
È proprio sulla base del lavoro svolto dallo IAP che si vuole orientare il presente contributo. Questo si propone di fungere da raccoglitore dell’attività svolta dal Giurì e dal Comitato (organi dello IAP) nell’anno 2023, focalizzando l’attenzione su pronunce e provvedimenti di ingiunzione relativi alla categoria merceologica dei cosmetici.
Per agevolare la lettura delle decisioni assunte dagli organi autodisciplinari, sarà utile ricordare che:
- il prodotto cosmetico è “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei” (art. 2, Regolamento CE n. 1223/2009);
- nella pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni che attribuiscano caratteristiche o funzioni che non possiedono (art. 20, Regolamento CE n. 1223/2009);
- alla regola appena esposta lo IAP aggiunge nel proprio Codice la precisazione secondo cui la pubblicità di prodotti cosmetici e per l’igiene personale “pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule o ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l’igiene personale con i medicinali, con i presidi medico-chirurgici, con i dispositivi medici e coi trattamenti curativi” (art. 23, Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale).
Tenendo in considerazione le disposizioni sopra esposte, si propone di seguito una tabella riepilogativa che raccoglie le decisioni degli organi di controllo dello IAP intervenute sulle pubblicità riferite a prodotti cosmetici e suddivise per articolo violato.
- Violazione dell’art. 7 del C.A.C.C. – riconoscimento della pubblicità come tale.
- Violazione degli artt. 2 e 23 del C.A.C.C. – ingannevolezza
PROVVEDIMENTO |
PRODOTTO |
CLAIM |
Ingiunzione n. 3/2023 |
Maschera e siero a marchio "Pharmalife Research" |
@Pharmalife Research |
MOTIVAZIONE |
Il rimando all’account ufficiale dell’azienda o al link dello shop online non sono elementi idonei a rendere inequivocabile la natura pubblicitaria dei contenuti e l’identificazione di tali contenuti come frutto di un accordo commerciale con l’inserzionista |
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Ingiunzione n. 4/2023 |
Leggins e shorts a vita alta a marchio Guarm |
@fanghidalgaguam |
MOTIVAZIONE |
Il rimando all’account ufficiale dell’azienda o al link dello shop online non sono elementi idonei a rendere inequivocabile la natura pubblicitaria dei contenuti e l’identificazione di tali contenuti come frutto di un accordo commerciale con l’inserzionista |
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Ingiunzione n. 44/2023 |
Maschera colorante condizionante Coffee bronzer make up |
"Mai più senza la mia coffee bronze make up che utilizzo come trattamento a casa per ravvivare i riflessi del mio colore e nutrire intensamente i capelli" |
MOTIVAZIONE |
La comunicazione veicola un contenuto eminentemente promozionale, ma tale circostanza non risulta esplicitata, non consentendo agli utenti di riconoscere in modo immediato la natura del contenuto. Il solo rinvio all’account ufficiale dell’azienda non è idoneo a rendere inequivocabile l’identificazione di tale contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale. |
PROVVEDIMENTO |
PRODOTTO |
CLAIM |
Pronuncia n. 9/2023 |
Prodotti per l’igiene intima, specificatamente “Assorbenti Ultra Giorno con Ali”, “Assorbenti Ultra Notte con Ali” e “Proteggislip Distesi” |
· “Prodotto con materie prime naturali per tornare in natura; · la prima linea di assorbenti e salvaslip 100% biodegradabili e compostabili; · Il tuo ciclo a impatto green - 90% di emissioni CO2* · Scopri la nuova Lines 100% Naturale” |
MOTIVAZIONE |
La comunicazione è stata ritenuta in parte corretta e in parte ingannevole. Corretta , nella parte in cui è vera la dichiarata natura biodegradabile e compostabile dei prodotti reclamizzati, così come è corretto l’inserimento del disclaimer “verifica le disposizione del tuo Comune” nella comunicazione diffusa sul sito web e sulle confezioni. È vero, altresì, che i prodotti (i) sono conformi alla norma EN 13432 (raccolta differenziata per rifiuti organici); (ii) si disintegrano in 90 giorni e (iii) sono adatti ad essere smaltiti nel canale di raccolta umido organico. Ingannevole, nei contenuti diffusi tramite volantini in quanto in essi il vanto ambientale veniva reclamizzato in caratteri colossali, promettendo ed enfatizzando un impatto green comportante il 90% in meno di emissioni di CO2. Tale vanto non è veritiero poiché se il prodotto non viene trattato in un impianto di compostaggio la riduzione delle emissioni di CO2 è solo del 50%. Il volantino inoltre nascondeva le avvertenze circa la necessità di verifica locale del canale di smaltimento idoneo. |
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Ingiunzione n. 10/2023 |
Fondotinta idratante kind&free Rimmel London |
· “Un beauty migliore; · Il lato clean del make-up · Formula che funziona senza compromessi · Non testato sugli animali · Kind to Animals – Rimmel non testa sugli animali e ci impegniamo nel porre fine ai test sugli animali in tutta l’industria del beauty” |
MOTIVAZIONE |
I messaggi risultano impropri in quanto vantano un pregio differenziale ingiustificato, posto che le norme europee vietano a tutti i prodotti cosmetici di essere testati sugli animali. Non è pertanto possibile vantare, quale pregio del prodotto, il rispetto della legge (che non è un pregio ma un precipuo dovere), alla quale tutti gli operatori del settore sono tenuti a conformarsi. |
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Pronuncia n. 14/2023 |
Olio-shampoo Restivoil |
· “Antiricomparsa fino a 6 settimane · 100% liberi dalla forfora" |
MOTIVAZIONE |
La comunicazione è stata ritenuta in parte corretta e in parte ingannevole: Corretta, nella parte in cui il claim “azione antiricomparsa fino a 6 settimane” suggerisce un effetto di mero contrasto del fenomeno della forfora e non una promessa di radicale e definitiva eliminazione dello stesso, in quanto è nozione comune quella per cui la forfora è un fenomeno di carattere cronico. Il produttore ha inoltre dimostrato l’effettivo verificarsi della reclamizzata azione di contrasto. Ingannevole, nella parte in cui il claim “100% liberi dalla forfora”, lungi dall’avere natura meramente iperbolica, si accompagna da altri messaggi che descrivono gli effetti del prodotto, suggerendo una non veritiera azione risolutiva e definitiva dello stesso sulla forfora. |
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Ingiunzione n. 15/2023 |
Crema Caudalie Premier Cru |
· “8 segni dell'età coretti · Tecnologia brevettata Tet8TM · Riparano la barriera cutanea" |
MOTIVAZIONE |
Nessuno dei claims appare corretto:
non è altresì vero che la tecnologia menzionata sia brevettata, poiché al momento della diffusione del messaggio l’inserzionista aveva solo presentato la domanda di brevetto ma non anche ottenuto il rilascio dello stesso. Solo il rilascio del brevetto può giustificare le particolari caratteristiche di innovazione del prodotto, lecitamente spendibili nella comunicazione. |
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Ingiunzione n. 20/2023 |
Cipria minerale argillina sole |
· “Adatta per pelli sensilibili · Protezione dall'inquinamento atmosferico · Formulata per riflettere i raggi del sole · Protegge la pelle dal sole evitando i filtri chimici · Protezione completa, uniforme e duratura · Prevenzione dalle macchie solari" |
MOTIVAZIONE |
Dalla documentazione prodotta dall’inserzionista non è stato possibile dimostrare la veridicità dei vanti veicolati nel messaggio per quanto concerne (i) la generale efficacia del prodotto; (ii) il potere assorbente delle argille con riferimento specifico alla protezione contro l’inquinamento atmosferico; (iii) la formulazione quantitativa del prodotto; (iv) l’azione di prevenzione delle macchie solari. |
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Ingiunzione n. 23/2023 |
Vari prodotti Isdin Italia |
@isdinitalia |
MOTIVAZIONE |
La comunicazione veicolata sui social network attraverso il profilo Instagram di una influencer ha contenuto eminentemente promozionale, senza che ciò sia doverosamente esplicitato per riconoscere in modo immediato la natura del contenuto. Il solo rimando all’account ufficiale dell’azienda non è infatti elemento idoneo a rendere palese l’identificazione dei contenuti come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. |
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Ingiunzione n. 25/2023 |
Bende riducenti monouso Mar Morto |
· “Effetto riducente dopo soli 45 minuti · La soluzione anticellulite che stavi cercando" |
MOTIVAZIONE |
La comunicazione risulta ingannevole in quanto i perentori claims non trovano riscontro nella documentazione probatoria. Gli studi sull’efficacia del prodotto sono avvenuti su 19 soggetti (dai 23 ai 61 anni) con grado di cellulite eterogeneo. Inoltre, il risultato percettibile dopo 45 minuti è di soli 0,59 cm ragionevolmente dovuto alla perdita di liquidi derivanti dalla presenza di sale e nulla vi è a supporto della vantata azione sugli inestetismi della cellulite. |
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Pronuncia n. 31/2023 |
Crema antirughe nivea q10 siero filler rughe |
· “Riduce le rughe dopo solo 5 minuti · Azione mirata contro le righe più ostinate" |
MOTIVAZIONE |
La comunicazione è in parte corretta e in parte ingannevole: Corretti sono i claims che promettono rapidità di risultato e un’azione incentrata sull’applicazione del prodotto sulle singole rughe, poiché tali caratteristiche risultano in linea con i test autovalutativi effettuati dall’inserzionista, con la promessa di risultato estetico e con le caratteristiche chimiche del prodotto accertate nei test di laboratorio. Ingannevole è invece il rendering del viso rappresentato prima e dopo l’applicazione del prodotto, poiché non è ammesso valorizzare pubblicitariamente accostamenti prima/dopo puramente virtuali, ma debbono accostare foto reali dei risultati dell’applicazione del prodotto, senza ricorrere a fotoritocchi. Della reale esistenza delle foto non è stata data prova, di talché si può concludere per la realizzazione delle immagini con tecniche puramente digitali, come tali artefatte. |
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Ingiunzione n. 34/2023 |
Braccialetti profumati "Zanzarella" e profumatori naturali "Zanzarella" |
· “Barriera sana e sicura per 12 ore · Attiva fino a 60 gg" |
MOTIVAZIONE |
La documentazione prodotta dall’inserzionista non consente di affermare gli effetti vantati dai messaggi. Da un lato, infatti, è improprio il riferimento ad una barriera “sana e sicura” poiché si tratta di un requisito previsto dalla legge affinché il prodotto non rechi danni alla salute se applicato nelle normali condizioni d’uso. Anche la qualificazione “naturale” del prodotto è errata in quanto trattasi di perle polimeriche (di natura sintetica) di oli essenziali (unici elementi naturali). Dall’altro, la durata degli effetti è insufficientemente provata da uno studio di autovalutazione svolta da un solo soggetto. |
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Pronuncia n. 39/2023 |
Lozione "alpecin coffein liquid" |
· “Non è uno shampoo, non è una fiala, non è un integratore. È Alpecin Caffein Liquid: lo applichi, massaggi e senti subito l’effetto. L’alta dose di caffeina penetra nelle radici le rinforza e rallenta la comune caduta dei capelli. Alpecin Caffein Liquid. È la soluzione" |
MOTIVAZIONE |
La comunicazione non è conforme in quanto non esiste una soluzione per il trattamento dell’Alopecia, a prescindere dalla sua natura, né vi sono prove riguardo l’alta dose di caffeina contenuta nel prodotto e l’effetto di rallentamento della caduta dei capelli. |