Gaspare Castelli

L’avv. Gaspare Castelli collabora con lo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli nel settore imprese e disposit­ivi medici.

Le precedenti esperienze professionali hanno portato l’avvocato Castelli a specializzarsi nel settore del diritto civile, in particolare diritto bancario e nelle controversie relative ai prodotti finanziari.

Ha acquisito esperienza nell’ambito del recupero crediti, delle procedure esecutive immobiliari e mobiliari e delle procedure di sovraindebitamento.

Ha conseguito il diploma di specialista nelle professioni legali presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti” di Bologna.

Ultime pubblicazioni

09/11/2023

L’abuso di posizione dominante nell’uso dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare, l’evergreening

Gaspare Castelli
Elena Panella

Le  piccole, medie e grandi imprese  investono parte delle proprie  risorse in attività di Ricerca e Sviluppo per progettare e fabbricare prodotti di varia natura, come farmaci, cosmetici,  dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, software e  varie tecnologie  di intelligenza artificiale. Uno degli obiettivi è quello di “monetizzare” l’investimento attraverso lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale o industriale (diritto d’autore, marchi, brevetti, know-how ecc.), cioè nuove creazioni quali invenzioni, opere d’ingegno, disegni, modelli, simboli, sviluppo di nuove conoscenze tecniche, nonché nomi e immagini utilizzate dall’impresa. Vediamo un caso in cui l’(ab)uso dei diritti di proprietà intellettuale e industriale può generare condotte illecite in quanto volte a ostacolare indebitamente la concorrenza e di fatto impedire  l’ingresso di nuovi concorrenti, integrando la fattispecie dell’abuso di posizione dominante.

28/09/2023

Estensione dell’applicabilità delle “pratiche commerciali scorrette” alle “microimprese”: le ricadute sui rapporti b2b

Gaspare Castelli
Elena Panella

La legge n. 27/2012 ha modificato il Codice del Consumo estendendo l’applicazione del divieto delle “pratiche commerciali scorrette” anche alle “microimprese”, oltre che ai consumatori. La novella è passata quasi “in sordina” senza richiamare la giusta attenzione delle aziende e/o studi professionali coinvolti in pratiche commerciali B2B. Tali soggetti  potrebbero  - a loro insaputa – contrattare con microimprese o rientrare essi stessi in questa categoria normativa, con l’inevitabile effetto di dover rispettare il “nuovo” divieto o poter beneficiare dei relativi rimedi a seconda del caso.