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Deepfake nel Modello 231: l’impresa non è più solo vittima
I deepfake consentono di sostituire un volto, clonare una voce o realizzare video nei quali una persona sembra pronunciare parole mai dette.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), all’art. 3, punto 60), li definisce come “un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona”.
Una fake news può falsificare il racconto di un fatto. Un deepfake può dare a quel racconto un volto e una voce, facendo apparire reale una dichiarazione o una situazione mai avvenuta.
La disponibilità di fotografie, interviste e registrazioni, facilmente reperibili sul web, offre materiale utilizzabile per queste manipolazioni. Anche un video pubblicato anni prima può essere recuperato e trasformato. Una volta diffuso, il falso può essere copiato, modificato e ripubblicato: la rimozione di una versione non ne impedisce necessariamente la circolazione.
Le conseguenze coinvolgono sia la persona fisica, nella sua identità e reputazione, sia l’impresa, da un duplice punto di vista: come vittima e, oggi, anche come possibile autore.
L’impresa vittima: voci clonate e falsi ordini di pagamento
Lo dimostrano i casi di cronaca: la voce del vertice clonata per ottenere un bonifico, il cambio di IBAN richiesto con un messaggio apparentemente autentico. Riconoscere una voce o un volto non significa più avere la certezza dell’identità di chi sta parlando. È un rischio che non genera, di per sé, responsabilità 231 per l’ente, ma che un sistema di controllo interno ben costruito non può ignorare.
La prevenzione deve poggiare su procedure applicabili anche quando il messaggio sembra credibile e la voce familiare. Queste regole devono essere conosciute e rispettate a ogni livello, compresi i vertici.
I protocolli dovrebbero prevedere:
- verifiche delle richieste sensibili (esecuzione di pagamenti, cambi di IBAN) attraverso un canale indipendente;
- soglie e doppie autorizzazioni, evitando, ad esempio, che una sola persona possa disporre pagamenti rilevanti;
- metodi di controllo ulteriori, come parole o frasi concordate.
Urgenza, riservatezza assoluta e richiamo all’autorità del vertice devono aumentare l’attenzione, non abbassarla. Le procedure devono permettere al dipendente di fermarsi e chiedere conferma, senza temere conseguenze per avere rallentato l’operazione.
L’impresa autore: il nuovo art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001
Con l’ingresso dei deepfake nel catalogo 231 la prospettiva si rovescia. Non si tratta più soltanto di proteggere l’impresa dal falso che subisce, ma di prevenire che il falso sia prodotto e diffuso dall’interno, nell’interesse o a vantaggio della società.
Il D.Lgs. 160/2026, pubblicato in G.U. il 15.09.2026 e in vigore dal 30.09.2026, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo articolo, art. 25-vicies “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”, che disciplina l’applicazione della responsabilità dell’ente in relazione a due nuove fattispecie:
- l’art. 437-bisp. – Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi (di cui tratteremo nel webinar ---);
- l’art. 612-quaterp. – Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. La sanzione va da 200 a 700 quote.
Il quadro normativo
L’art. 612-quater c.p. è stato introdotto dall’art. 26 della L. 23 settembre 2025, n. 132, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” ed è in vigore dal 10.10.2025.
Il reato punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il consenso della persona interessata, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), all’art. 50, par. 4, interviene sul piano della trasparenza, imponendo ai deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» di rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. L’obbligo si applica dal 2 agosto 2026 (art. 113). La violazione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore (art. 99, par. 4).
Il Garante per la protezione dei dati personali aveva già emanato la Delibera 18 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 5 del 08 gennaio 2026, con cui avvertiva “tutte le persone fisiche o giuridiche che utilizzano, in qualità di titolari o di responsabili del trattamento, servizi di generazione di contenuti basati sull’intelligenza artificiale partendo da voci o immagini reali di terze persone che tale trattamento dei dati personali, qualora sia effettuato in assenza di una idonea condizione di liceità e senza che siano preliminarmente fornite agli interessati informazioni corrette e trasparenti, può, verosimilmente, violare le disposizioni del Regolamento, in particolare gli articoli 5, par. 1, lettera a), 6 e 9 del Regolamento, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali”.
Legislatore europeo, legislatore nazionale e Autorità di controllo stanno dunque costruendo una tutela su più livelli. Sono esposti l’autore del deepfake, gli utilizzatori professionali (deployer) che non rispettano gli obblighi di trasparenza e, ora, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, gli enti nel cui interesse o a cui vantaggio i contenuti vengono illecitamente diffusi.
La responsabilità dell’ente
L’ente risponde dell’illecito dipendente dal reato di cui all’art. 612-quater c.p. quando il fatto è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001). Restano esclusi i casi in cui l’autore abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2). L’adozione e l’efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi è la condizione principale per escludere la responsabilità dell’ente (art. 6, comma 1, e art. 7, comma 2, D.Lgs. 231/2001).
Alcuni esempi di condotte a rischio:
- una campagna pubblicitaria che utilizza il volto o la voce di un personaggio noto, ricostruiti con l’IA, senza il suo consenso;
- un video alterato che attribuisce al manager di un concorrente dichiarazioni mai rese, diffuso per screditarlo;
- contenuti promozionali o formativi in cui compaiono, generati artificialmente, dipendenti o ex dipendenti che non lo hanno autorizzato.
In questi casi il vantaggio commerciale o competitivo per l’impresa è evidente. Il danno ingiusto alla persona ritratta andrà accertato in concreto, ma è facilmente configurabile: si pensi alla lesione della reputazione o allo sfruttamento economico non autorizzato dell’immagine o della voce.
Come aggiornare il Modello 231: aree a rischio e presidi
Con l’introduzione del nuovo reato presupposto, le imprese dotate di un Modello 231 dovranno anzitutto aggiornare la valutazione del rischio di commissione del reato in relazione alle specifiche direzioni o funzioni aziendali e, in esito a tale valutazione, prevedere protocolli di prevenzione specifici. I presidi devono essere collegati ai processi effettivamente esposti, con responsabilità chiare, controlli documentati e flussi informativi verso l’OdV.
La valutazione dovrà concentrarsi sulle funzioni che producono e diffondono contenuti: marketing e comunicazione, gestione dei canali social, ufficio stampa e relazioni esterne, area commerciale, risorse umane (employer branding e formazione interna), oltre all’IT, che governa gli strumenti di IA messi a disposizione del personale. Particolare attenzione meritano i rapporti con agenzie, creator e influencer, che spesso realizzano materialmente i contenuti diffusi a nome dell’impresa: clausole contrattuali dedicate, l’obbligo di dichiarare l’uso dell’IA e la verifica del consenso delle persone ritratte riducono in modo significativo il rischio.
Il recente assetto normativo e, ancor prima, la cronaca invitano dunque le imprese a una duplice verifica. Da un lato, che le regole aziendali sappiano resistere a una richiesta urgente e apparentemente autorevole, sospendendo l’operazione finché non si ottiene una conferma affidabile. Dall’altro, e oggi soprattutto, che impediscano di trasformare l’IA in uno strumento per diffondere, nell’interesse dell’impresa, contenuti falsi e lesivi.