La presunzione di idoneità dei Modelli conformi alla Uni EN 45001 alla luce del Decreto sicurezza sul lavoro e la più recente giurisprudenza. L’inadeguatezza del Modello va provata?
L'assetto normativo della salute e sicurezza sul lavoro subisce una significativa evoluzione con l’entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del D.L. n.159/2025, avente ad oggetto “Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Tra le novità di maggiore rilievo si segnala quella apportata all’articolo 30 del D.lgs. 81/2008, la norma che, come noto, descrive i requisiti e i contenuti dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Ora il comma 5 recita: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”. Ma cosa comporta per l’ente tale presunzione di conformità?