Federica Pucarelli

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Alma Mater di Bologna, l'avvocato Federica Pucarelli ha conseguito il “Master di Specializzazione di I livello in Trattamento dati personali e Privacy Officer” presso il Cirsfid – Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna che le ha consentito di maturare conoscenze specialistiche in materia di compliance alla normativa di protezione dei dati personali.

Fin dal suo ingresso nello Studio Legale Stefanelli & Stefanelli, svolge attività di consulenza legale nell’ambito della protezione dei dati personali, in particolare in ambito sanitario e giuslavoristico.
Fornisce assistenza alle aziende per l'implementazione di sistemi di gestione dei dati, per l’analisi by design dei trattamenti dati, mappatura dei processi aziendali, redazione e verifica delle procedure organizzative e svolge anche l’incarico di ufficio privacy esternalizzato.

L'Avvocato Puceralli fa parte del Team Inotre fa parte del team di lavoro del dipartimento ""Risk e compliance 231 in Sanità"

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19/03/2026

Riforma del D.Lgs. 231/2001: la colpa di organizzazione diventa elemento costitutivo dell’illecito

La proposta di riforma del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 interviene in modo incisivo sugli articoli 6 e 7, ridefinendo l’architettura della responsabilità da reato degli enti.
Il fulcro del nuovo impianto è la colpa di organizzazione, che da criterio di esonero diventa elemento costitutivo dell’illecito.

24/02/2026

La presunzione di idoneità dei Modelli conformi alla Uni EN 45001 alla luce del Decreto sicurezza sul lavoro e la più recente giurisprudenza. L’inadeguatezza del Modello va provata?

L'assetto normativo della salute e sicurezza sul lavoro subisce una significativa evoluzione con l’entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del D.L. n.159/2025, avente ad oggetto “Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Tra le novità di maggiore rilievo si segnala quella apportata all’articolo 30 del D.lgs. 81/2008, la norma che, come noto, descrive i requisiti e i contenuti dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza e salute sul lavoro.  Ora il comma 5 recita: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.  Ma cosa comporta per l’ente tale presunzione di conformità?