Deepfake nel Modello 231: l’impresa non è più solo vittima
Dal 30 settembre 2026 il D.Lgs. 160/2026 ha inserito tra i reati presupposto della responsabilità degli enti l’illecita diffusione di deepfake (art. 612-quater c.p.). L’impresa non deve più soltanto difendersi dai falsi che subisce: può rispondere anche di quelli diffusi nel proprio interesse. Vediamo cosa cambia e quali presidi introdurre nel Modello 231.