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Impugnazione diretta del bando, superamento della prova di resistenza, principio di eterointegrazione e gli altri aspetti affrontati dal consiglio di stato in materia di criteri ambientali minimi

02/04/2026
Consiglio di Stato, sez. V, 20/02/2026, nr. 6343

La sentenza in commento assume notevole interesse per quanto concerne le censure mosse in materia di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Il Collegio ha rigettato infatti l’appello con il quale la società seconda graduata nella gara bandita dall’INPS per la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento, riproponendo il ricorso di primo grado, censurava il mancato inserimento analitico e dettagliato nella lex specialis di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai Decreti Ministeriali applicabili in materia ambientale.

A riguardo il Massimo Consesso analizza vari aspetti, primi fra tutti quelli preliminari sulla potenziale inammissibilità e difetto di interesse delle censure avanzate dal ricorrente.

Anzitutto il Collegio attesta la tardività dell’impugnazione in quanto la ricorrente, contestando la mancanza dei CAM nella lex specialis di gara, avrebbe dovuto impugnare direttamente il bando entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione e non aspettare di contestarne l’aggiudicazione. Secondariamente ne accerta il difetto di interesse (o c.d. prova di resistenza), poiché l'appellante non chiarisce quale vantaggio concreto avrebbe tratto dall'accoglimento della censura, dal momento che non dimostra che l'offerta dell’aggiudicataria sarebbe stata esclusa o avrebbe ricevuto un punteggio inferiore, né che la sua offerta sarebbe stata diversa o più competitiva se i CAM fossero stati inseriti in gara. Invero, l’impugnazione del bando di gara esige l’individuazione del pregiudizio derivato al concorrente dall’illegittimità dedotta, atteso che, in mancanza, la mera riedizione della gara non accompagnata dall’effettivo aumento delle possibilità di aggiudicazione si traduce in un vantaggio meramente ipotetico.

Venendo ora al merito delle contestazioni, il Consiglio di Stato respinge in toto la tesi dell'appellante secondo cui il richiamo “generico” ai CAM renderebbe la gara illegittima. Prima di tutto, sulla base ad una lettura complessiva della lex specialis di gara: benché priva di un richiamo esplicito e analitico a ogni singola specifica tecnica dei Decreti CAM applicabili al caso di specie, la documentazione di gara viene comunque ritenuta legittima poiché, “letta nel suo complesso, è idonea a garantire che l’affidamento rispetti i principi di sostenibilità. Tale approccio sottolinea come in materia di appalti pubblici il rispetto dei CAM non debba essere visto come un requisito meramente formale ma come un principio sostanziale da garantire attraverso una valutazione sistematica della documentazione di gara. Tale lettura si allinea perfettamente con il principio di eterointegrazione - secondo il quale le prescrizioni ministeriali sui CAM entrano a far parte della "legge di gara" automaticamente, anche se non sono state riportate analiticamente o dettagliatamente nei documenti preposti dall'amministrazione -nonché con i più ampi principi di risultato e fiducia, a favore di una interpretazione della legge di gara secondo buona fede, mirando alla tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta, purché non vi siano vizi che incidano in modo sostanziale sulla parità di trattamento.

La sentenza passa infine ad esaminare analiticamente i tre Decreti citati dall'appellante e ritenuti “non correttamente applicati” nella procedura in esame, dichiarando anche tali censure del tutto infondate.

  • Per quanto concerne il M. 11 ottobre 2017 - relativo agli impianti di riscaldamento/condizionamento – secondo il Collegio il Capitolato Tecnico richiamava correttamente le prescrizioni normative del D.M. in esame tanto all’art. 4.3.1, per quanto concerne le modalità di selezione dei luoghi in cui allocare gli impianti, che all’art. 5.1.1, per quanto riguarda invece l’onere di adeguamento normativo degli impianti. Quanto poi alla relazione del progettista, attenendo tale disciplina ai soli appalti di nuova costruzione e/o ristrutturazione edilizia degli uffici pubblici, la stessa non trova applicazione nell’appalto in esame.
  • Venendo poi al M. 23 giugno 2022 (Rifiuti e igiene urbana), tale Decreto viene dichiarato dal Collegio del tutto inapplicabile al caso di specie, poiché la gara riguardava la manutenzione di impianti termoidraulici ed elettrici, non servizi di gestione rifiuti o igiene urbana.
  • Per quanto riguarda infine il M. 7 marzo 2012 (Illuminazione e riscaldamento), benché lo stesso poteva trovare applicazione per una sola delle sottocategorie del servizio oggetto della commessa, in ogni caso le previsioni della lex specialis vengono ritenute in sintonia con le prescrizioni del Decreto. Sulla modalità di selezione dei concorrenti, invece, il Decreto prevede solamente che agli stessi venga richiesta una capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352. Ebbene, posto tuttavia come tra i requisiti partecipativi la lex specialis prevedeva il possesso della SOA per la categoria OS28, il Giudice ha ritenuto che la richiesta di tale requisito possa soddisfare le prescrizioni del Decreto in esame in termini di capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria.

In conclusione, dalla sentenza emerge in maniera evidente che il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi non si deve esaurire in un richiamo meramente formale alle prescrizioni normative, ma deve esplicarsi nell'integrazione automatica delle prescrizioni ministeriali con i requisiti tecnici richiesti nella legge di gara, assicurando così il perseguimento effettivo degli obiettivi di sostenibilità ambientale durante l'esecuzione dell'appalto.