Il danno da ritardo per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa non è escluso né mitigato da scelte difensive strategiche del danneggiato
Rispetto ad una accertata responsabilità della P.A nella causazione di un danno “da ritardo” non hanno alcun effetto escludente l’omessa attivazione o la rinuncia alla tutela cautelare da parte del danneggiato.
Consiglio di Stato, sez. III, 10/02/2026, nr. 1047