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Algoritmi e decisioni amministrative: indispensabile preservare la riserva di umanità
Con questa recentissima pronuncia, il Tar capitolino offre un nuovo spunto di riflessione su un tema di grande attualità: i limiti dell’automazione nelle procedure pubbliche e la perdurante necessità di un controllo umano sulle decisioni amministrative adottate mediante sistemi algoritmici.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva preso parte ad una procedura selettiva per l’assegnazione di ruoli docenza, all’esito della quale era risultato non vincitore. Ritenendo tuttavia illegittime le ragioni fondanti le determinazioni del Ministero, provvedeva ad impugnarle. Tra le doglianze sollevate, quella principale atteneva alla mancata applicazione, in suo favore, della riserva del 30% dei posti prevista per i candidati in possesso di almeno tre annualità di servizio.
La ragione della mancata valutazione della condizione era dovuta al fatto che il candidato aveva sì dichiarato le annualità di servizio — e per esse aveva ottenuto il relativo punteggio aggiuntivo — ma, per un’omissione nella compilazione del modulo digitale, non aveva selezionato l’apposita casella che avrebbe conseguentemente attivato anche l’applicazione della riserva.
L’Amministrazione aveva opposto che l’onere di compilare correttamente e integralmente la domanda, in virtù del principio di autoresponsabilità, ricadeva sul candidato e che il sistema informatico, non avendo rilevato il contrassegno nella apposita opzione, aveva “eseguito” l’accertamento dei requisiti senza applicare la riserva.
Tuttavia, la posizione dell’Amministrazione non ha convinto i giudici.
I giudici aditi, infatti, prendendo le mosse da un principio già consolidato in tema di procedure non automatizzate hanno ritenuto che la dichiarazione del requisito in una parte “erronea” del modulo non possa precludere, di per sé, la valutazione dello stesso purchè la dichiarazione sia completa, ma, compiendo un ulteriore passo interpretativo, affermano poi che lo stesso principio debba ritenersi applicabile anche alle procedure automatizzate, in cui non può comunque essere aggirata la c.d “riserva di umanità”.
In altri termini, il fatto che la procedura sia gestita da un sistema informatico non può determinare l’obliterazione di garanzie che sarebbero state riconosciute in un procedimento tradizionale.
Il Collegio individua il fondamento della propria decisione tanto nelle disposizioni in materia di derivazione comunitaria tanto in quelle del diritto interno.
Sul piano del diritto interno, il Collegio richiama i diritti costituzionali di uguaglianza, diritto di difesa, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa — nonché quelli che ai sensi della l. n. 241/1990 devono ispirare l’azione amministrativa. Viene richiamato altresì il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che consente l’uso di strumenti automatizzati soltanto in quanto funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità.
Sul piano del diritto europeo, invece, passando per un vaglio preliminare sull’applicabilità ratione temporis dell’IA Act (Reg. UE 2024/1689) il Tribunale precisa che, sebbene le disposizioni sugli obblighi di supervisione umana previsti dall’art. 14 per i sistemi di IA ad alto rischio – tra i quali rientrano i sistemi di valutazione per l’accesso a impieghi pubblici — non sono direttamente applicabili perché efficaci dal 2 agosto 2026, tuttavia, devono essere utilizzate come parametro interpretativo evolutivo. Ciò in base all’insegnamento della Corte di giustizia UE sull’obbligo degli Stati membri di non pregiudicare l’effetto voluto dalla (nuova) normativa europea nel periodo intercorrente tra la sua adozione e la sua piena applicabilità.
Alla luce di tali premesse, il T.A.R. ha accolto il ricorso con riferimento alla mancata applicazione della riserva, respingendo invece gli ulteriori motivi.
Ad avviso del Collegio, atteso che il ricorrente aveva dichiarato le annualità di servizio nella domanda, ottenuto il punteggio corrispondente e che vi era una stretta connessione tra tale dichiarazione e il titolo preferenziale, il mancato riconoscimento della riserva, per una “incapacità del sistema” di rilevarne i presupposti sostanziali indipendentemente dall’insussistenza del flag, non può riverberarsi negativamente sul candidato quando la sostanza delle dichiarazioni rese è eccome riconoscibile.
La sentenza merita di essere segnalata per almeno due ragioni.
La prima è di ordine pratico per gli operatori del settore, ai quali è stato “dimostrato” che – fermo restando l’onere di massima diligenza – un’omissione formale nella compilazione del modulo non è necessariamente fatale, quando il requisito sia stato comunque dichiarato in altra parte della domanda e la sua sussistenza sia inequivocabile.
La seconda ragione è di carattere sistematico: il T.A.R. Lazio consolida e precisa l’orientamento secondo cui l’automazione non equivale a esonero dal controllo umano.
L’algoritmo rimane uno strumento dell’Amministrazione ma non un sostituto del suo potere decisionale: non può prescindersi da una visione sostanzialistica ed a tutto tondo delle dichiarazioni rese da un partecipante ad una procedura solo perché il sistema automatizzato non è stato in grado di coglierla.
Presumibilmente, il futuro prossimo, con la piena entrata in vigore dell’AI Act e dei suoi obblighi di human oversight per i sistemi ad alto rischio, non farà che rafforzare questa impostazione.
Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"
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