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Mancata conformità agli obblighi derivanti dai CAM: termini per l’impugnazione e canone di giudizio
Viene oggi all’attenzione la pronuncia n. 3411/2025 del Consiglio di Stato, il quale con estrema chiarezza definisce il perimetro di ammissibilità delle contestazioni in materia CAM, tanto dal punto di vista processuale, tanto da quello sostanziale.
L’intervento del Massimo Consesso veniva sollecitato dall’impugnazione promossa dall’aggiudicataria di una procedura avverso la sentenza del Tar Capitolino che, in parziale accoglimento del ricorso promosso da un’altra concorrente, riscontrava una presunta violazione nella lex specialis della disciplina sui CAM.
Con il ricorso principale un O.E collocatosi in posizione non utile contestava - a seguito dell’aggiudicazione - la mancata conformità della lex specialis alla normativa sui Criteri Ambientali Minimi nonché la scarsa rilevanza riconosciuta agli stessi nei criteri premiali. Il Tar del Lazio, omettendo di rilevare la tardività delle censure, accoglieva le predette motivazioni facendo così vacillare la tenuta dell’aggiudicazione alla prima classificata.
Quest’ultima, tuttavia, non ha tardato a rilevare i vizi della pronuncia dal punto di vista sia processuale che sostanziale. Ha evidenziato che il Tar Roma avrebbe dovuto preliminarmente rilevare la tardività del ricorso, il quale, contenendo censure alla formulazione della legge di gara doveva essere avanzato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando; dal punto di vista sostanziale, invece, ha dimostrato come, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza, la legge di gara fosse stata redatta nel sostanziale rispetto dei CAM applicabili alla categoria.
Vagliata la questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di aderire completamente alla tesi dell’appellante e ha così confermato l’inammissibilità delle censure avverso la legge di gara e il loro assoggettamento al termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando posto che, con le stesse veniva segnalata una carenza della disciplina di gara che già a monte avrebbe consentito di formulare offerte non conformi agli obblighi derivanti dai CAM e pertanto in violazione di legge.
Quanto al profilo sostanziale ha invece ritenuto che i richiami alla disciplina dei requisiti ambientali all’interno della lex specialis fossero ampiamente sufficienti, essendo riportati in diversi punti tutti gli elementi necessari ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente.
A ben vedere, il Massimo Consesso traccia due coordinate interpretative in materia di CAM destinate, auspicabilmente, a disincentivare la pratica di contestazioni pretestuose:
- Una inadeguata declinazione degli obblighi relativi ai CAM negli atti di gara dev’essere contestata mediante impugnazione immediata della legge di gara, pena l’inammissibilità delle censure;
- al fine di valutare la sufficienza dei richiami alla disciplina devono essere valutati i documenti di gara nella loro interezza, accertando che venga assicurato un sostanziale e non meramente formale rispetto dei CAM di settore.
A ben vedere, si tratta di due velati richiami alla concretezza, di chiavi interpretative che s’inseriscono nell’indirizzo, in costante tendenza, secondo il quale nelle procedure di appalto pubblico, la forma deve cedere il passo alla sostanza.