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I chiarimenti dell’ABI sulla garanzia “pubblica” per i nuovi finanziamenti prevista dall’art. 49 del decreto CuraItalia

30/03/2020
Circolare 24 marzo 2020 - misure a sostegno della liquidità
Disposizioni operative Fondo Garanzia PMI

Nell’articolo precedente abbiamo esaminato quali misure sono state introdotte per far fronte al rimborso dei finanziamenti, mentre, in questo contributo cercheremo di indicare i chiarimenti dell’ABI in merito alla garanzia “pubblica” prevista dall’art. 49 del Decreto CuraItalia (Allegato 1).

In altre parole, in questo periodo di chiusura obbligatoria dell’attività e di calo del fatturato, come richiedere nuovi finanziamenti?

Come già segnalato nel precedente contributo  "Decreto Cura Italia: le misure a sostegno dei clienti delle banche",l’art. 49 del Decreto n. 18/2020 ha esteso il “fondo di garanzia PMI” al fine di agevolare l’accesso al credito bancario dei Professionisti titolari di partita IVA e delle micro, piccole o medie imprese che non riescono a fornire alle banche adeguate garanzie per ottenere un prestito durante il periodo del Coronavirus.

In altri termini, il fondo “PMI” offrirà garanzie gratuite a favore dei soggetti che intendano ottenere nuovi finanziamenti nei prossimi nove mesi, assicurando alle banche finanziatrici il rimborso del prestito nel caso in cui il debitore dovesse risultare inadempiente (sostanzialmente, una sorta di fideiussione). Il fondo “PMI” tuttavia offrirà tali garanzie soltanto ai soggetti che dimostrino di non rientrare nella categoria della “probabilità di inadempimento”, calcolata sul “Modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettere A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del fondo riportate nell’Allegato del Ministro dello Sviluppo economico del 12 febbraio 2019” (Allegato 2: per consultare le condizioni di ammissibilità parte IX, lettera A, D.M. 12 febbraio 2019)

Tra le novità che l’ABI ha riportato a seguito dei chiarimenti del Ministero dell’Economia, si segnala, invece, che il fondo, a differenza delle iniziali aspettative, coprirà anche:

  • imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e, quindi, che siano in difficoltà con i pagamenti (inclusi i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni ma, in ogni caso, escluse le imprese che presentano debiti più gravi, classificati come “sofferenze” o “inadempienze probabili”),
  • finanziamenti richiesti per estinguere debiti bancari pregressi, soltanto se erogati dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo;
  • finanziamenti rientranti ai sensi dell’art. 111 TUB nella nozione di “microcredito”, con importo che passa da 25.000 a 40.000 euro e senza la necessità della valutazione del merito creditizio di cui all’art. 124 bis TUB.

In tal modo il legislatore ha quindi cercato di completare gli interventi di cui all’art. 56 per i finanziamenti pregressi, consentendo anche ai soggetti, che probabilmente avranno difficoltà ad accedere al credito durante il periodo del coronavirus, la possibilità di ottenere finanziamenti attraverso una garanzia pubblica sicura per tutte le banche.

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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti