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I chiarimenti dell’ABI sull’art. 56 del decreto CuraItalia: quali rimedi per far fronte ai finanziamenti pre-Coronavirus?

30/03/2020
Circolare 24 marzo 2020 - misure a sostegno della liquidità
Accordo per il credito 2019
Addendum 2020 all'accordo per il credito


Il 24 marzo u.s. l’Associazione Bancaria Italiana ha diramato - ed inviato a tutte le banche associate - una Circolare che chiarisce alcune questioni riguardanti l’art. 56 del Decreto CuraItalia (Allegato 1).

L’art. 56, comma 2, lett. a), b) e c), ha introdotto tre misure molto importanti a favore dei lavoratori autonomi a partita IVA o dalle micro, piccole e medie imprese che abbiano ricevuto finanziamenti dalla banca prima dell’entrata in vigore del decreto Curaitalia (18 marzo u.s.).

In primo luogo, alla lettera a), è stato previsto il divieto a carico delle banche di revocare, anche in parte (sia per la parte utilizzata, che per quella non utilizzata), le aperture di credito e gli anticipi sulle fatture fino al 30 settembre 2020. Tale misura, in altri termini, comporta due conseguenze:

  • i clienti potranno continuare a utilizzare le somme concesse dalla banca con tali tipologie di “prestito” (aperture di credito e conto anticipi fatture) fino a esaurimento dell’importo messo a disposizione, senza il rischio che la banca revochi la disponibilità per via del COVID-19 (Es. qualora si sia ottenuto un fido di 30.000 prima del 18 marzo, e dopo l’entrata in vigore, si abbiano ancora a disposizione sul conto 15.000, si potranno tranquillamente prelevare i predetti 15.000 fino alla data del 30 settembre, a causa dell’impossibilità della banca di revocare il fido)
  • la somma già utilizzata dal cliente dovrà essere pagata alle scadenze predeterminate dal contratto principale, così scongiurando il rischio che la banca possa attraverso la revoca chiedere anticipatamente l’importo utilizzato (nell’esempio di prima, se l’apertura di credito di 30.000 è regolato su un conto corrente con chiusura periodica al 30 Aprile, la Banca, per recuperare i 15.000 già utilizzati, dovrà attendere come minimo il 30 aprile, non potendo con la revoca chiedere immediatamente il rientro).

In secondo luogo, il cliente, ai sensi della lett. b), avrà il diritto di dilazionare fino al 30 settembre 2020 il rimborso dei prestiti non rateali (fidi, carte di credito, anticipi fatture ecc.) erogati dalla banca che scadono prima del 30 settembre. Quindi, per esempio, se si dispone di un conto corrente, gli eventuali pagamenti effettuati tramite “carta di credito” o i prelievi derivanti da un fido (da pagare ordinariamente alla chiusura di ogni trimestre, solitamente, il 31/3, 30/6, 30/9, 31/12), potranno essere restituiti alla banca fino alla data del 30 settembre 2020.

Appare chiaro, quindi, come tale misura dovrà essere inevitabilmente integrata a quella di cui alla lettera a), dal momento che il combinato della misura a) e b) permetterebbe al cliente, da un lato, di utilizzare le somme residuate dal prestito fino al 30 settembre 2020, dall’altro lato, di posticipare il rimborso di tali somme fino alla stessa data del 30 settembre. Nell’esempio di prima, il cliente potrebbe prelevare i 15.000 euro restanti fino alla data del 30 settembre (perché la banca non potrebbe revocare il fido) e rimborsarli, unitamente agli altri 15.000 prelevati prima dell’entrata in vigore del Decreto Curaitalia, fino alla stessa data.

In terzo luogo, alla lettera c), è stato introdotto il diritto di ottenere la sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale (continuando, quindi, a pagare solo gli interessi) con scadenza 30 settembre 2020, incluso.

Esaminate brevemente le possibilità di moratoria previste dall’art. 56, in linea più generale, è stato precisato come tali misure non comporteranno alcun onere aggiuntivo a carico del cliente e che i contratti “connessi” a quelli per cui si richiede il finanziamento saranno prorogati automaticamente alle condizioni del contratto principale e senza formalità o necessità che il cliente ne faccia espressa richiesta.

Tra questi contratti “connessi”, che verranno automaticamente sospesi, vi sono:

  • le garanzie, quali l’ipoteca o il pegno, con l’effetto di impedire prima della data del 30 settembre 2020 qualsiasi azione esecutiva causato dal mancato pagamento del debito derivante dal finanziamento sul quale è stata concessa l’ipoteca e il pegno;
  • le assicurazioni di qualsiasi tipo, come quella sulla casa oggetto di ipoteca, con automatica sospensione dei pagamenti dei premi assicurativi collegati all’immobile dato in ipoteca;
  • contratti derivati, come i prodotti IRS (cfr. Attenti ai derivati over the counter: il contratto è nullo se il cliente non riceve tutte le informazioni necessarie per assumersi il rischio finanziario), con l’effetto di sospendere anche il pagamento del controvalore dovuto (solitamente ogni trimestre) a seguito della variazione del tasso variabile pattuito in un collegato contratto di mutuo.

È stato inoltre precisato che, al fine di accedere alle misure indicate nelle lett. a), b) e c) dell’art. 56, sono necessari i seguenti requisiti:

  1. Il cliente deve essere in regola con i pagamenti (anche se – si precisa - abbia già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nei 24 mesi precedenti), vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come “esposizioni deteriorate” (ripartite nelle categorie “sofferenze”, “inadempienze probabili”, “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” che, in altri termini, corrispondono alle posizioni dei clienti in ritardo con i pagamenti), come sono in ogni caso le rate scadute da più di 90 giorni.
  2. Il cliente deve presentare alla propria banca una specifica comunicazione tramite PEC (ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione), nella quale indica quale misura intende richiedere tra quelle previste dalle lettere a), b) o c) e, soprattutto, il finanziamento per il quale si richiede l’applicazione della misura;
  3. Alla comunicazione di cui al numero 2, deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 (è possibile anche redigere un unico documento) contenente i seguenti elementi:
  4. il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria
  5. di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19
  6. di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa (i liberi professionisti rientrano a tutti gli effetti nella nozione europea di impresa);
  7. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

È stato precisato inoltre che le banche sono tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge. Di conseguenza, se la comunicazione e l’autocertificazione conterranno tutti gli elementi sopraindicati la Banca avrà l’obbligo di accettare la richiesta, non potendo opporre alcuna eccezione al riguardo.

Se è vero che la Banca non dovrà verificare il requisito della “temporanea carenza di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, giova rammentare come la Comunicazione sia un’Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000. È dunque raccomandabile che il beneficiario della misura, per il caso di controlli successivi sulla veridicità di quando dichiarato, e onde evitare l’applicazione a suo carico di una sanzione penale, abbia cura di conservare almeno:

  • estratti conto corrente che certifichino una riduzione della liquidità di cassa;
  • eventuali mail e/o corrispondenza di clienti o fornitori contenenti richieste di proroga dei pagamenti e/o la sospensione delle forniture.

Per ultimo, prima di inviare la comunicazione, si suggerisce di contattare la banca per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, come “Impresa in ripresa 2.0” prorogata il 6 marzo per tutte le richieste di finanziamento fino al 31 gennaio 2020 (cfr. Allegato 2 e 3: per l’Accordo per il credito 2019 e l’Addendum del 6 marzo 2020).

Possiamo concludere in definitiva che le misure di cui alle lettere a), b) e c), comma 2, art. 56 del Decreto Curaitalia abbiano la finalità di regolare i finanziamenti ottenuti dalla banca prima del 18 marzo 2020.

Quindi, si potrebbe obiettare: ma come fare per ottenere nuovo credito dalle banche durante la chiusura delle attività causata dal Coronavirus?

Questo è il motivo per cui il legislatore all’art. 49 ha previsto la garanzia pubblica dello stato per la richiesta di nuovi finanziamenti (aperture credito, anticipi fatture, mutui ecc.). L’art. 49 è esaminato nell'articolo "I chiarimenti dell’ABI sulla garanzia “pubblica” per i nuovi finanziamenti prevista dall’art. 49 del decreto CuraItalia".


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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti