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Decreto Cura Italia: le misure a sostegno dei clienti delle banche

18/03/2020
Finalmente è Legge il Decreto 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia” varato il 16 marzo u.s. dal Consiglio dei Ministri e per la cui attuazione sono stati stanziati 25 miliardi di euro (anziché 7, come precedentemente dichiarato). In particolare, in continuità rispetto al contributo reso relativamente ai provvedimenti adottati con il Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, ci occuperemo di esaminare le misure predisposte dal Governo a sostegno delle imprese e delle famiglie attraverso il sistema bancario.

Tali misure avranno applicazione sull’intero territorio nazionale, a differenza delle misure introdotte con il Decreto n. 9/2020 rivolto principalmente alle zone territoriali maggiormente colpite dal Coronavirus e che, nonostante quest’ulteriore Decreto, continueranno a trovare applicazione.

Si tratta di provvedimenti che incidono sull’intero sistema bancario e che impattano, sia sui rapporti già in essere, che sui rapporti ancora da costituire con le banche nel periodo del Coranavìrus.

Ma andiamo per ordine.

Innanzitutto, è stato confermato all’art. 54 il diritto di chiedere alla banca la sospensione del pagamento del mutuo per l’acquisto della prima casa, come già previsto per l’intero territorio nazionale dal Decreto-Legge n. 9/2000. La misura permetterà al cliente di ottenere la sospensione senza alcuna conseguenza negativa, attraverso il supporto del c.d. Fondo “Gasparrini” che si occuperà di “compensare” la banca per il maggior tempo concesso al cliente  Rispetto al precedente Decreto, tuttavia, occorre segnalare come:

  • Tale diritto sarà esteso anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti (prima esclusi dal fondo, ma a condizione che “autocertifichino” di aver registrato un decremento superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre);
  • Il richiedente non dovrà più presentare l’ISEE al fine accedere all’agevolazione del fondo.

Non risultano invece provvedimenti a favore di persone o famiglie che abbiano stipulato contratti diversi dal mutuo per l’acquisto della prima casa oppure che intendano richiedere nuovi finanziamenti a causa delle eventuali perdite derivanti dal Coranavirus. Tale circostanza, piuttosto che essere valutata come una grave “dimenticanza” del Governo, sembra, al contrario, essere il risultato di una precisa scelta legislativa, determinata dalla consapevolezza che consumatori e famiglie saranno ugualmente tutelati attraverso le altre misure adottate dal Decreto CuraItalia (es. Sospensione scadenze fiscali, aiuti per l’affitto, riduzione delle bollette, cassa integrazione in deroga, congedi parentali, voucher babysitter, revisione auto ecc.)

In aggiunta, ma nell’ottica di tutelare il risparmio, l’art. 50, prevede il diritto dei risparmiatori azionisti e/o obbligazionisti di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa (le banche c.d. in crisi) di ottenere il 40% dell’indennizzo prima che il Fondo indennizzi risparmiatori approvi il relativo piano di riparto , benché solo a seguito del completamento dell’esame istruttorio.

Maggiori e più impattanti sono le misure a favore delle imprese:

  • L’art. 49 estende per la durata di nove mesi il “fondo di garanzia PMI” che conferisce a favore di professionisti o micro, piccole e medie imprese garanzie statali gratuite nei casi di difficoltà di accesso al credito (https://www.fondidigaranzia.it/). Tra le novità più importanti si segnala:
  1. un attenuamento della valutazione della “probabilità di inadempimento” del soggetto richiedente, quale condizione di accesso alla misura, dalla cui applicazione ci si potrà aspettare un aumento delle istanze accolte;
  2. l’incremento dell’importo garantito dal fondo per ciascun soggetto richiedente da 2,5 a 5 milioni;
  3. l’estensione di tale fondo ai finanziamenti erogati dalle banche per estinguere posizioni debitorie pregresse dell’impresa (prima escluse).
  • L’art. 53 prevede una garanzia straordinaria per le operazioni finanziarie nel settore crocieristico attraverso l’intervento di SACE S.p.a.
  • L’art. 55, al fine di agevolare le operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (c.d. NPL), introduce il diritto delle società di trasformare i crediti pecuniari in crediti d’imposta se:
  1. i crediti sono ceduti prima del 31 dicembre 2020;
  2. sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento del credito ceduto;
  3. l’ammontare globale delle cessioni non superi il limite massimo di due miliardi di euro.

Tale misura potrà risultare molto utile per “compensare” dei debiti con l’erario attraverso la cessione dei crediti di difficile riscossione.

  • L’art. 56 introduce per le micro, piccole e medie imprese che autodichiarano di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività a causa del Coronavirus una serie di agevolazioni a condizione che l’esposizione debitoria non sia già considerata deteriorata, tra cui:
  1. l’impossibilità per la banca di revocare fidi o conti anticipi fatture sugli importi accordati fino al 30 settembre 2020;
  2. la proroga delle scadenze dei prestiti non rateali;
  3. la sospensione delle rate e dei canoni dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020.
  • L’art. 58 prevede a favore delle imprese che hanno ottenuto dei finanziamenti per progetti di “internazionalizzazione” di chiedere la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Occorre, in ogni caso, segnalare come alcune banche e intermediari finanziari prevedano già dei meccanismi di sospensione e/o proroga dei finanziamenti, per cui si suggerisce comunque di interloquire con il proprio Istituto al fine di valutare i piani di offerta predisposti unilateralmente dalla banca. C’è inoltre da aspettarsi che tali agevolazioni potranno essere molto convenienti, anche in vista delle risorse stanziate, non solo attraverso il Decreto CuraItalia (art. 51, 52 e 57), ma anche a fronte della iniezione di liquidità proveniente dalla Banca Centrale Europea a favore di tutto il sistema bancario europeo.


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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti