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Coronavirus: agevolazioni e sospensioni per i finanziamenti bancari

09/03/2020

Alla luce della pubblicazione del c.d. Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, questo articolo è stato integrato con un approfondimento aggiornato.


Lo Stato, con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e l’Ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020, ha introdotto importanti misure che impattano sui rapporti con le banche e sulla possibilità di accedere al credito.

Tra le misure che valgono per l’intero territorio nazionale:

  • Diritto di chiedere la sospensione del pagamento dei mutui finalizzati per l’acquisto della prima casa in ragione del Corona Virus, usufruendo del “Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” istituito presso il Ministero delle Finanze;
  • Diritto di chiedere finanziamenti a tasso agevolato ad imprese per sostenere programmi di esportazione all’estero, attraverso un incremento del fondo SIMEST di € 350 milioni di euro per il 2020.

Tra le misure che valgono esclusivamente nei territori di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò:

  • Diritto di chiedere mutui a tasso zero della durata non superiore a 15 anni per l’estinzione di debiti bancari;
  • Diritto di chiedere la sospensione delle rate dei mutui fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  • Diritto di chiedere una garanzia pubblica per la richiesta di finanziamenti da parte delle imprese e dei professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario in quanto sprovvisti di valide garanzie, attraverso un rifinanziamento del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” per 50 milioni per il 2020, prevedendone l’intervento a titolo gratuito nella misura massima consentita, 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione.
  • Diritto di chiedere la sospensione per 12 mesi dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia).
  • Diritto di ottenere la sospensione dei termini di scadenza (ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020) relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva per lo stesso periodo (22 febbraio-31 marzo).

Si suggerisce di monitorare i lavori della Presidenza del Consiglio per verificare se le misure originariamente limitate ai predetti Comuni vengano estese alle nuove “zone”  individuata con il Decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020.

Da fonti giornalistiche, infatti, si apprende come il Governo si stia adoperando per adottare ulteriori misure economiche con un nuovo decreto da 7,5 miliardi di euro, che potrebbe modificare in aumento i provvedimenti applicabili.


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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti