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Art. 58 TUB: la cessione del credito “bancario” e gli effetti sulla posizione del cliente ceduto

26/02/2020

Una questione di notevole interesse è rappresentata dalle sorti dei rapporti bancari nei casi - piuttosto frequenti - in cui la banca (cedente) trasferisce un rapporto giuridico/credito ad un’altra banca o intermediario finanziario (cessionario), che assume conseguentemente la qualifica di nuovo creditore del debitore (ceduto).

La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dalla normativa speciale prevista dall’art. 58 del Testo Unico Bancario che si sostituisce al regime ordinario civilistico previsto dall’art. 1260 c.c. Il fenomeno è rubricato - e conosciuto - come “Cessione di rapporti giuridici” e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti o ex clienti.

Si tratta, allora, di verificare cosa accade al cliente dopo che la banca abbia ceduto il credito ad un altro soggetto ai sensi dell’art. 58 TUB.

In primo luogo, in una logica esclusivamente transattiva, il ceduto potrà proporre al nuovo creditore una soluzione a saldo e stralcio della posizione più proficua rispetto a quella che avrebbe potuto proporre al cedente. Il cessionario, infatti, avendo pagato un prezzo inferiore al valore nominale del credito ceduto, sarà più propenso a valutare delle ipotesi transattive maggiormente convenienti per il ceduto.

In secondo luogo, occorre chiarire come il ceduto possa anche non venire a conoscenza della cessione (anzi spesso capita che riceva tale informazione a seguito del sollecito di pagamento inviato dal nuovo creditore). Tale evenienza è conseguenza dell’obbligo del nuovo creditore di “notiziare” la cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in luogo della notifica al debitore ceduto (o sua accettazione) prevista dall’art. 1264 c.c. Sul punto, la giurisprudenza ha sancito alcuni principi molto importanti che di seguito si riassumono:

  1. Il ceduto, anche se prova di non aver avuto “effettiva” conoscenza della cessione, non può più citare in giudizio il creditore originario, dal momento che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale integra una presunzione di assoluta conoscenza (n. 22548/2018);
  2. Il credito richiesto dal nuovo creditore in sede fallimentare deve essere considerato tempestivo (e, quindi, potrà essere soddisfatto prioritariamente) se la conclusione del contratto di cessione è antecedente al “termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo”, essendo al contrario irrilevante la successiva data pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 22548/2018);
  3. Il cessionario, per agire o resistere in un processo contro il ceduto, deve produrre in giudizio l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 17110/2019) ma potrà anche non aver indicato nell’avviso di pubblicazione il numero di riferimento del rapporto ceduto, purché “gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cfr. Cass. n. 31188/2017)

In terzo luogo, il cedente potrà subire dal nuovo creditore tutti gli atti esecutivi (precetti, pignoramenti ecc.) che avrebbe potuto compiere il creditore originario, dal momento che la cessione produce l’effetto di trasferire i “privilegi, le garanzie e le trascrizioni” nei pubblici registri, senza alcun bisogno di “formalità o annotazione. Questo significa che, per esempio, il cessionario potrà pignorare l’immobile originariamente concesso in ipoteca al cedente, nonostante dai pubblici registri risulti titolare dell’ipoteca il creditore originario.

In quarto luogo, ai rapporti tra il ceduto e il nuovo creditore si applicheranno le discipline sostanziali e processuali previste a favore (o a sfavore) del creditore originario. Per esempio, qualora il proprio credito sia stato ceduto dalla banca ad un soggetto non qualificale a livello normativo come “soggetto bancario” (art. 10 TUB), l’art. 50 TUB, laddove consente soltanto alle banche di ottenere un decreto ingiuntivo attraverso una procedura semplificata, troverà applicazione anche a favore del nuovo creditore, nonostante l’assenza del predetto requisito soggettivo espressamente previsto (Cass. n. 31577/2019)

In quinto luogo, il ceduto, come previsto dalla normativa civilistica ordinaria, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni anteriori alla pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (tra le tante: Cass. n. 575/2001; Cass. 10833/2007; Cass. 5998/2007; Cass. 8373/2009). Il ceduto, in sostanza, potrà “contestare” al nuovo creditore la violazione dei propri diritti anche se riferita a fatti posti in essere prima della cessione esclusivamente dal creditore originario:

  1. sia se attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, come l’azione di nullità (es. l’addebito da parte del creditore originario di somme sulla base di clausole contrattuali nulle e, in quanto tali, illegittime) o di annullamento (es. l’aver concluso un certo contratto bancario a seguito dei raggiri del creditore originario);
  2. sia se relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto che si verificano successivamente alla costituzione del diritto, come l’azione di pagamento (es. il debitore ha già pagato parte o tutto il debito al creditor originario), compensazione (es. il debitore ha maturato nei confronti del creditore originario un controcredito di pari o diverso ammontare che derivi dallo stesso rapporto bancario), prescrizione (es. il creditore originario ha fatto trascorrere inutilmente il termine decennale per ottenere l’adempimento del credito), novazione (es. il creditore originario ha modificato il numero riferimento del rapporto e ha ceduto il credito al nuovo creditor, indicando erroneamente la numerazione del rapporto ormai estinto), di accollo ecc. (un terzo ha pagato in luogo del cliente tutta o parte del debito mediante surroga).
In ultimo, il ceduto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1409 c.c., non potrà contestare qualsivoglia fatto che sia fondato su rapporti diversi da quelli espressamente ceduti (quindi, se il ceduto vanta controcrediti nei confronti del creditore originario sulla base di due rapporti bancari, di cui soltanto uno di essi è stato ceduto, non si potrà chiedere la compensazione del controcredito qualora sia maturato nel rapporto che non ha formato oggetto di cessione).

Questo è il motivo per cui buona parte della giurisprudenza esclude il diritto del ceduto di contestare al nuovo creditore l’inadempimento contrattuale del creditore originario, trattandosi di fatti soggettivi che risultano estranei alla posizione del cessionario (Cfr. Cass., III, 13/02/2013, n. 3579).