Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

La legge sul Made in Italy ha modificato il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci: quali conseguenze sul versante 231?

24/04/2024

Da gennaio 2024 è entrata in vigore la legge n. 206/2023 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il cd. Made in Italy,  tutelando i processi produttivi e le attività correlate sia in Italia sia all’estero.

In particolare, il legislatore italiano è intervenuto in diversi settori al fine di tutelare il patrimonio culturale italiano, adottando nuove misure di lotta alla contraffazione che hanno un significativo impatto anche in ambito 231.

Quali le novità?

  • L’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
  • La modifica dell’art. 260 c.p.p. in tema di distruzione delle merci in sequestro
  • Il conseguente ampliamento di applicabilità dell’art. 25-bis.1 D Lgs. N. 231/2001

Il nuovo art. 517 c.p.

Di sicura rilevanza appare l’estensione di applicabilità del reato di cui all’art. 517 c.p. “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”: con la nuova formulazione difatti il legislatore ha inteso punire non solo le condotte di vendita e messa in circolazione del prodotto, ma anche la semplice detenzione del bene per la vendita.

La nuova formulazione dell’art. 517 c.p. dispone che “Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”.

In questo modo, è stato inevitabilmente ampliato il numero di soggetti potenzialmente coinvolti nella condotta delittuosa – così recependo l’orientamento della Giurisprudenza che già in campo applicativo puniva a titolo di concorso anche la condotta di detenzione: non solo fabbricanti e commercianti dunque, ma anche magazzinieri, trasportatori, spedizionieri, depositari del bene contraffatto.

Si tratta, però, di una fattispecie sussidiaria rispetto ai reati di “falso” di cui all’art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” (che già puniva anche la mera detenzione di prodotti contraffatti o alterati) e 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”. Questi ultimi puniscono “la contraffazione e alterazione di marchi, segni, brevetti, disegni etc” mentre per l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 517 c.p. non rilevano le modalità del mendacio realizzato ma l’idoneità a trarre in inganno i potenziali acquirenti.

Le modifiche in tema di distruzione di merci soggette a sequestro

Il legislatore è intervenuto anche nell’ambito dei poteri dell’Autorità Giudiziaria in punto di distruzione della merce residua, con i commi 3bis e 3 ter dell’art. 260 c.p.p.

Quali le novità più significative?

  • La distruzione può essere richiesta all’A.G. sia dall’organo accertatore, sia dalla persona offesa;
  • Si può disporre ove il decreto di sequestro o di convalida non sia più impugnabile
  • Viene disposto:
  • nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione,
  • quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica
  • ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci.

L’estensione di applicabilità della 231: cosa considerare in caso di modello 231 adottato o in procinto di adozione?  

L’estensione dell’ambito applicativo del reato di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, di cui all’art 517 c.p., già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25bis.1 D Lgs. 231/2001, impone una attenta valutazione 231.

Per gli enti già dotati di un Modello 231, sarà opportuno, provvedere ad un aggiornamento sulla base del nuovo art. 517 c.p.

Nello specifico, occorrerà esaminare le aree maggiormente a rischio di commissione del reato presupposto e provvedere all’aggiornamento dei protocolli di gestione e controllo.

Alcune delle aree che possono ritenersi maggiormente a rischio riguardano:

  • ricerca e sviluppo del prodotto
  • produzione e commercializzazione
  • distribuzione del prodotto
  • attività svolta ai fini dell’eventuale marcatura CE
  • gestione delle attività di sorveglianza post-commercializzazione in caso di dispositivi medici
  • utilizzo di portali, piattaforme e siti internet di privati o della Pubblica Amministrazione, Enti Regolatori e autorità di vigilanza

Al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di cui all’art. 517 c.p., potrebbe inoltre essere opportuno per gli enti:

  1. formalizzare specifiche procedure per la regolamentazione delle fasi di sviluppo, produzione e controllo dei prodotti al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia del prodotto finale
  2. in caso di marcatura CE del prodotto, risulterà opportuno indicare nel dettaglio i compiti di ciascun soggetto coinvolto nella redazione e verifica dei documenti (cd. Segregazione delle funzioni)
  3. individuare procedure chiare di deposito, registrazione e monitoraggio delle domande di tutela dei diritti di proprietà intellettuale
  4. adottare procedure di selezione, qualifica e controllo dei fornitori
  5. monitorare e tracciare le attività dell’ufficio vendita
  6. disciplinare i rapporti contrattuali con predisposizione di adeguate clausole di tutela

Laddove invece l’ente sia già dotato di un sistema 231, dovrà verificare che gli eventuali presidi già adottati risultino sufficienti e, in caso negativo, procedere alla loro implementazione. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, l’ampliamento applicativo della fattispecie di reato di cui all’art. 517 c.p. rende inderogabile l’implementazione di un sistema di compliance integrata a livello aziendale, soprattutto per gli Enti che registrano un elevato rischio di commissione di reati contro l’industria e il commercio, soprattutto tenuto conto delle elevate sanzioni previste dal d.lgs 231/01.

Attraverso l’adozione o l’aggiornamento del Modello 231, gli enti potrebbero non solo dotarsi di strumenti di controllo in grado di evitare sanzioni a proprio carico, ma anche e soprattutto conseguire un’importante ottimizzazione delle risorse e dell’efficacia complessiva delle attività aziendali.