Un grave illecito professionale? Non è per sempre
TAR Lazio, 18/06/2021 n. 7300
Cons. St., V, 7/09/2021, n. 6233
La società aggiudicataria di una procedura di gara veniva esclusa ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. a) e c) in quanto in capo al socio unico risultava una condanna per omicidio colposo connesso ad infortunio sul lavoro.
La società decideva di impugnare il provvedimento d’esclusione innanzi al TAR rivendicando l’irrilevanza del reato, in quanto commesso oltre 13 anni prima della procedura di gara.
Il giudice di primo grado rigettava tuttavia le censure che, riproposte al Consiglio di Stato, trovano invece accoglimento.
Secondo il giudice di secondo grado, infatti, “è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara”.
Il Consiglio giunge a tale conclusione richiamando il principio generale di proporzionalità di derivazione unionale di cui all’art. 57 co. 7 della Direttiva 2014/24/UE e osservando come la previsione di un onere dichiarativo, esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale, implicherebbe un evidente contrasto con il principio di proporzionalità, riconoscendo all’amministrazione appaltante la possibilità di dare rilevanza a fatti che - per il tempo trascorso - non rappresentano più un indice su cui misurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico.
A livello di normativa italiana, invece, gli unici limiti temporali dell’effetto giuridico impeditivo della partecipazione alle gare si rinvengono ai co. 10 e 10 bis dell’art. 80 Codice Appalti, che tuttavia non prevedono un limite generale di rilevanza del fatto. Pertanto, la questione va risolta esclusivamente alla luce dell’art. 57 co. 7 della Direttiva 2014/24/UE, che prevede come in termini generali il periodo d’esclusione non possa essere superiore a tre anni dalla data del fatto in questione.
Alla suddetta norma europea il Consiglio di Stato attribuisce inoltre efficacia c.d. verticale nell’ordinamento interno, con la conseguenza che per effetto della diretta applicazione della norma unionale, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa d’esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) cessa di avere rilevanza decorsi tre anni dalla data della sua commissione.