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La possibilità di integrare il DGUE e le altre questioni recentemente analizzate dal TAR Lazio

17/02/2026
TAR Lazio, Sez. V-ter, 2/2/26, nr. 1952

La controversia oggi in esame sorge nell'ambito di una gara d'appalto indetta dall'Agenzia del Demanio per il restauro della ex Caserma Italo Stegher di Civitavecchia.

Il ricorrente impugna l’aggiudicazione contestandola su due fronti:

  1. Da un lato censura l’operato della Stazione Appaltante, la quale avrebbe ingiustamente concesso all’aggiudicataria di integrare il proprio DGUE;
  2. Dall’altro confuta le giustificazioni rilasciate dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, le quali apparirebbero una illegittima modifica dell’offerta tecnica e che invece sono state ritenute congrue dalla Commissione di gara.

Con la sentenza oggi in commento, entrambe le censure vengono fermamente rigettate dal TAR capitolino, il quale offre una lettura delle norme codicistiche sempre più “sostanzialistica” e orientata alla tutela degli operatori economici.

Vediamo come.

Riguardo al primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per non aver dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) il ricorso al subappalto necessario per la categoria OG11, per la quale non possedeva una qualificazione SOA sufficiente.

Il Tribunale ha invece ritenuto legittimo l'operato della stazione appaltante, che ha correttamente attivato il soccorso istruttorio; secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici, è infatti possibile sanare omissioni o inesattezze del DGUE se queste costituiscono un errore materiale riconoscibile e non un tentativo di modificare l'offerta.

Nel caso in esame viene accertato che la dichiarazione di subappalto era stata firmata digitalmente e marcata temporalmente prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e questo, agli occhi del Giudice, ha garantito la serietà e la preesistenza della volontà di subappaltare, rendendo l'omissione nel DGUE una "svista" materialmente riconoscibile e, dunque, sanabile.

D’altronde, nel nuovo ecosistema dei contratti pubblici la certezza del dato digitale non è solo un requisito tecnico, ma il ponte che permette alla “sostanza” dell'offerta di prevalere sul rigore dei formalismi codicistici.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene invece che l'aggiudicataria avesse modificato l'offerta tecnica durante la fase di giustificazione dell'anomalia avendo riportato nell'offerta tecnica un organigramma con più direttori tecnici ma poi giustificato i costi per un solo "direttore di cantiere".

Anche su questo punto il ricorso è stato respinto.

Il Tribunale ha chiarito che la direzione tecnica rientra tra le "spese generali" e il suo costo economico non si moltiplica necessariamente per il numero di professionisti indicati, ciò in quanto i direttori possono operare trasversalmente su più commesse e la tabella dei costi non indica un mutamento dell'organizzazione aziendale proposta, rispettando il principio di immodificabilità dell'offerta.

La sentenza, infine, affronta il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, quest'ultimo presentato dall'aggiudicataria per escludere il ricorrente.

Seguendo l'indirizzo consolidato del Consiglio di Stato, il TAR ha esaminato il ricorso principale per primo e, poiché è risultato infondato, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguenza che per l'aggiudicataria, avendo mantenuto l’aggiudicazione, è venuta meno la necessità di contestare l'ammissione dell'avversario.

La sentenza del TAR Roma oggi commentata è rilevante soprattutto nei termini in cui esalta una visione delle norme codicistiche antiformalistica e orientata alla leale cooperazione, dove la salvaguardia della sostanza dell'offerta prevale sui meri errori documentali per garantire l'efficacia e il buon andamento della gara pubblica.