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Il CdS conferma: è rimediabile l’errore commesso nella compilazione dell’offerta economica quando si risolve in un’imprecisione squisitamente formale

28/01/2026
Consiglio di Stato, sez. III, 30/10/2025,  n. 8436

Non pare cedere il passo la giurisprudenza in tema di emendabilità degli errori nella compilazione dell’offerta economica, che interviene ancora a definirne le coordinate ricercando, costantemente, un corretto equilibrio tra i principi di immodificabilità dell’offerta e par condicio tra i concorrenti e quelli – più plastici – del risultato e della massima partecipazione.

Nella sentenza oggi in commento, il Consiglio di Stato riafferma il filone interpretativo secondo cui è consentito alla S.A aprire un’interlocuzione con gli operatori economici al fine di sanare eventuali errori commessi in fase di predisposizione delle offerte, quando trattasi di errori puramente formali che non incidono sulla natura sostanziale dell’offerta.

La seconda graduata nella procedura avente ad oggetto la progettazione esecutiva e i lavori di demolizione della Vecchia Sede dell’Ospedale di Asiago, impugnava l’aggiudicazione ritenendo che si era resa possibile solo a seguito di una illegittima concessione della facoltà di sanare un elemento essenziale dell’offerta.

L’intervento in “sanatoria” si doveva, sostanzialmente, al fatto che la prima classificata, dopo aver dichiarato il ribasso proposto, indicava poi nel modulo relativo all’offerta economica l’importo netto per l’esecuzione dei lavori di demolizione mentre nel campo relativo alla progettazione inseriva la dicitura “zero”;

Rilevata l’ “anomalia”, la S.A, considerato che dalle premesse apposte nella legge di gara si poteva evincere chiaramente che il ribasso doveva applicarsi a tutte le voci assoggettabili e che l’ammontare del ribasso  – elemento essenziale dell’offerta  – era stato correttamente dichiarato, ha ritenuto di poter procedere autonomamente al ricalcolo dei valori indicati, chiedendo poi all’O.E una mera conferma degli importi ottenuti.

Tuttavia, ad avviso della seconda graduata tale operato era da ritenersi violativo del principio di immodificabilità dell’offerta, perché di fatto era stata consentita la modifica ad una indeterminatezza insanabile dell’offerta economica.

Il Tar Veneziano, tuttavia, rigettava il ricorso sul presupposto che, potendosi evincere inequivocabilmente dall’offerta economica l’elemento essenziale, ovvero il ribasso unico che l’O.E intendeva offrire, non si fosse realizzata alcuna illegittima modifica postuma di elementi sostanziali ma che la S.A avesse richiesto una mera precisazione di un dato già desumibile dall’offerta. Pertanto, l’operato dell’Amministrazione veniva valutato coerente con i principi del risultato e della fiducia, che impongono alle stazioni appaltanti di privilegiare il perseguimento degli obiettivi sostanziali rinunciando ai formalismi ostativi.

La sentenza di primo grado veniva quindi sottoposta all’esame del Consiglio di Stato, il quale dopo averne ri-analizzato gli argomenti, concludeva per la inattaccabilità della sentenza di primo grado e, pertanto, per l’inammissibilità dell’appello.

Nel solco della scia già tracciata dal Tar Veneto, il Consiglio di Stato confermava che la Stazione Appaltante si era – legittimamente – limitata a rilevare un’imprecisione nel modulo ed invitare la società a specificare meglio un dato già desumibile dall’offerta senza alterarne la sostanza; ciò si risolveva, non già come ritenuto dalla ricorrente nell’anomala sollecitazione di una rettifica inammissibile, quanto piuttosto nella piena applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 101 del D.lgs. 36/2023.

La norma in questione, evidenzia il Consiglio di Stato, ha introdotto il soccorso procedimentale proprio con l’obiettivo di consentire, attraverso la richiesta di chiarimenti utili a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente e a superare eventuali ambiguità, la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo dell’offerta tecnica o economica, a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. Ad avviso del Tar, poi confermato anche dal Consiglio di Stato, il comportamento delle Stazioni Appaltanti che si avvalgano di tale istituto per ricercare la volontà del concorrente ed interpretare correttamente l’offerta, è in linea con i principi del risultato e della fiducia che impongono di privilegiare il perseguimento del risultato sostanziale, superando le ambiguità formali.

Concludendo, la pronuncia in commento dimostra come, anche in relazione a questioni che rendono particolarmente complicato il bilanciamento tra i principi di massima delle procedure pubbliche, la giurisprudenza tenda a rimarcare la necessità di privilegiare un approccio sostanzialistico – sempre teso al risultato – evitando lo scivolamento nel favor per formalismi inutili e disfunzionali al perseguimento dell’interesse pubblico.