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(RI)dietrofront della regione Lazio sul fronte delle autorizzazioni sanitarie: ritorno alla semplificazione
Ancora modifiche sul fronte autorizzazioni sanitarie da parte della Regione Lazio che, quasi a cadenza annuale, ridisegna la normativa regionale sulla realizzazione e l’esercizio delle strutture sanitarie ambulatoriali.
Negli ultimi quattro anni, infatti, la Regione Lazio è stata protagonista nelle riforme di semplificazione della materia delle autorizzazioni sanitarie. Un breve passo indietro per riepilogare gli interventi normativi succedutisi in tale lasso temporale pare doveroso.
La datata Legge Regionale n. 4/2003, contenente la disciplina dedicata alla materia sanitaria, ha subito nel tempo svariate modifiche da parte di successive leggi regionali. Per quel che qui interessa, punto focale della semplificazione normativa da tempo auspicata – quindi anche dell’agevolazione in concreto per le strutture sanitarie ambulatoriali di trovare il proprio spazio all’interno del mercato territoriale di appartenenza – girava (e gira) intorno al tema della verifica di compatibilità al fabbisogno regionale. In generale, prevedere tale verifica non è di per se sufficiente a renderla effettivamente eseguibile, in quanto la compatibilità al fabbisogno presuppone necessariamente una programmazione regionale territoriale (spesso causa di rallentamento del sistema autorizzatorio).
La semplificazione tanto desiderata diventava realtà quando, con la L.R. 7/2018, veniva eliminato il vincolo di compatibilità al fabbisogno regionale per l’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura ambulatoriale, nonché per l’ampliamento, la trasformazione o il trasferimento di una struttura sanitaria ambulatoriale già autorizzata. Scelta che sembrava essersi cristallizzata con il Regolamento Regionale n. 20/2019, attuativo della L.R. n. 4/2003 così come modificata con l’intervento normativo del 2018, sul punto si veda "Dietrofront della Regione Lazio sulla semplificazione autorizzativa: si reintroduce il fabbisogno per l’autorizzazione alla realizzazione delle strutture ambulatoriali".
Una svolta progressista e all’avanguardia nel panorama nazionale, ma l’entusiasmo durò poco.
Con l’entrata in vigore della L.R. n. 14/2021 l’indesiderato parere regionale obbligatorio e vincolante sulla verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza territoriale per l’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale tornava ad incombere sugli operatori del settore.
Alla stessa velocità con cui la normativa regionale laziale ha viaggiato indietro nel tempo, oggi la materia delle autorizzazioni sanitarie nella Regione Lazio torna nell’epoca moderna. Difatti, quel dietrofront registrato con l’emanazione della L.R. n. 14/2021 è diventato storia con l’approvazione della L.R. n. 19 del 23 novembre 2022 (“Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie”), che modifica – ancora una volta – ed innova la L.R. n. 4/2003 in materia sanitaria.
Dal 24 novembre 2022 sono entrate in vigore rilevanti novità sulle procedure amministrative per l’esercizio della professione medica, odontoiatrica e sanitaria.
Con un abile “ritorno al progresso”, la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione non sarà più obbligatoria – perché nuovamente abrogata – per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Tale verifica rimane, invece, in vigore per le sole (i) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie (art. 4, comma 1, lett. b, L.R. n. 4/2003) e (ii) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (art. 4, comma 1, lett. c, L.R. n. 4/2003).
Seppur in trepida attesa dell’emanazione del Regolamento regionale attuativo della nuova disciplina, si potrebbe ipotizzare un ritorno anche alla passata semplificazione ottenuta con il Regolamento Regionale n. 20/2019. Ciò vorrebbe dire che le strutture sanitarie ambulatoriali potrebbero ottenere l’autorizzazione alla realizzazione con il riconoscimento del titolo abilitativo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al Comune di ubicazione della struttura.
Tra le ulteriori novità, certamente non di poco conto per gli operatori del settore, la riforma della L.R. n. 4/2003 estende la disciplina autorizzativa, con particolare riguardo all’autorizzazione all’esercizio, alle Società tra professionisti (c.d. STP). Anche per le STP il criterio e le modalità di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dipenderà dalla tipologia di attività per la quale si richiede l’autorizzazione. Più esattamente, sono soggette ad autorizzazione all’esercizio le strutture (comprensive di quelle che svolgono esclusivamente attività diagnostica, di studi medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, seppur organizzati in forma di STP) attrezzate per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
Diversamente, per lo svolgimento dell’attività (“non invasiva” e/o “pericolosa”) presso studi, seppur organizzati in forma di STP, sarà sufficiente una comunicazione di inizio attività da presentare al Comune di ubicazione dello studio.
Un ripristino allo status quo ante L.R. n. 14/2021 (quella di “complicazione”) ha interessato, da ultimo con riguardo alle autorizzazioni, le modalità di verifica periodica circa il possesso dei requisiti minimi da parte delle strutture autorizzate. La nuova riforma della materia sanitaria laziale, infatti, abroga (si spera definitivamente) l’obbligo di comunicazione semestrale alla Regione di un report relativo al personale presente all’interno delle strutture, introdotto proprio dalla L.R. n. 14/2021. Abrogazione che senz’altro contribuisce ad un alleggerimento degli oneri incombenti sull’organizzazione degli studi e degli ambulatori presenti sul territorio.
Tante e tali novità non possono che rassicurare gli operatori del settore, ritornati a un sistema di ingresso nel mondo sanitario burocraticamente più semplificato, ma non per ciò poco attento alla salute del cittadino, esigenza primaria ed essenziale che il sistema sanitario da sempre tutela.