In data 15 luglio u.s. è stata convertito nella Legge n. 91 il Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”).
Come già anticipato nel precedente articolo "La revisione dei prezzi nei contratti di beni e servizi, focus di approfondimento", scopo di detta decretazione emergenziale era, tra gli altri, quello di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti, dei prodotti energetici ecc. in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021.
In sede di conversione la disciplina è stata confermata e, per effetto del nuovo comma 12-bis dell’art. 26, estesa anche ai contratti pubblici nei settori della difesa e sicurezza.
Nello specifico, poi, è previsto che gli Stati d’Avanzamento Lavori afferenti alle lavorazioni eseguite dal 1/1/2022 al 31/12/2022 verranno adottati - anche in deroga alle clausole contrattuali - applicando i Prezziari che le Regioni devono aggiornare entro il 31/7/2022 e che rimarranno in vigore fino al 31/12/2022, potendo tuttavia essere transitoriamente utilizzati fino al 31/3/2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione è intervenuta entro tale data.
Per le lavorazioni effettuate tra il 1/1 ed il 18/5/2022 (entrata in vigore del Decreto Aiuti) la P.A. deve poi emettere entro 30 gg. un “Certificato di pagamento straordinario”, con l’evidenza dell’acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a tale data.
Nel caso di risorse insufficienti sono utilizzabili:
- 1,2 miliardi di euro per l’anno 2022 (di cui 200 mln stanziati dal D.L.n. 21/2022) e 500 milioni di euro per l’anno 2023 a valere su risorse PNRR e PNC o affidate a Commissari (fondo ex art. 7 del dl 76/2020);
- 770 milioni di euro per l’anno 2022 (di cui 270 mln stanziati dai D.L.n. 17/2022 e n. 21/2022) e 550 milioni di euro per l’anno 2023 in relazione agli interventi diversi dai precedenti (fondo ex art. 1 septies del D.L.n. 73/2021).
In entrambi i casi, le istanze di accesso ai fondi vanno presentate entro il 31/8 per i SAL relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1/1 al 31/7/2022 mentre, per quelle dal 1/8/ al 31/12/2022, entro il 31/1 p.v..
In sede di conversione in legge poi è stato istituito presso il MEF uno specifico “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” (con dotazione di 1,5 mld per il 2022, 1,7 mld per il 2023, 1,5 mld annui per il 2024 e 2025 nonché, infine, 1,3 per il 2026), allo scopo di compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi agli interventi legati al PNRR, al PNC ed ai Commissari Straordinari, avviati successivamente al 18/5/2022 e fino al 31/12/2022.
Considerate le nuove disposizioni procedurali, dunque, la norma abroga la procedura di compensazione per gli Accordi quadro prevista dall’art. 29, comma 11-bis D.L. 4/2022, nonché quella di compensazione per la variazione dei prezzi per il 2022 di cui all’art. 25 D.L. 17/2022, in quest’ultimo caso salvaguardando solo gli incrementi dei fondi già stanziati per il medesimo anno.
Infine è stato inserito il nuovo art. 26-bis relative alle gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa che, nelle more di una riforma complessiva del settore, prevede un (ennesimo) regime transitorio per le procedure avviate dopo il 16/7 e fino al 31/12/2022, mediante l’applicazione dell’articolo 144, comma 6 Codice appalti (a cui sono state apportate modificazioni nei criteri di valutazione dell’offerta).