Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Cancellazione della Società dal Registro delle imprese e 231: permane una responsabilità patrimoniale di soci o liquidatori per il pagamento della sanzione irrogata all’ente?
Interrogarsi sugli effetti della cancellazione dell’ente dal Registro delle imprese non è un esercizio di stile, soprattutto in tema di Responsabilità 231.
Se da un lato non vi è dubbio che la morte dell’imputato abbia effetti estintivi ed impedisca la prosecuzione del procedimento penale, dall’altro la cancellazione dell’ente ha visto la Cassazione pronunziarsi a più riprese ed in maniera non uniforme, sia per quanto concerne le sorti del processo a suo carico, sia in ordine ad un eventuale passaggio di responsabilità “patrimoniale” da ente a soci o liquidatori.
L’evoluzione della giurisprudenza
Il primo spiraglio interpretativo va fatto risalire al 2019 allorché la Cassazione (cfr. Cass. 41082/2019), chiamata a pronunciarsi proprio sulla sopravvivenza del procedimento penale a carico dell’Ente a seguito dell’estinzione di quest’ultimo e quindi della sua cancellazione dal Registro delle imprese, affermava l’impossibilità della prosecuzione del procedimento ex D.Lgs 231/2001 ritenendo di poter equiparare il caso dell’evento-estinzione dell’Ente a quello dell’evento-morte dell’imputato nel processo penale.
In tale circostanza la Corte operava tuttavia una fondamentale distinzione: escludeva dall’equiparazione (e, quindi, dalla produzione dei medesimi effetti) l’ipotesi in cui l’estinzione dell’Ente fosse stata determinata da intenti fraudolenti dei soci i quali avessero voluto, con tale atto, sottrarre l’Ente dalle conseguenze del processo a suo carico. In quest’ultima ipotesi, la Corte affermava che si sarebbe dovuto ritenere proseguibile il procedimento penale ed anzi anche valutabile un’eventuale responsabilità in capo agli autori della cancellazione patologica.
Veniva dunque riconosciuto pregio alla sola cancellazione “fisiologica” ovvero quella avvenuta per vicende esterne ed indipendenti dal procedimento penale e che dunque non erano state determinate dalla volontà di sottrarsi allo stesso.
Il filone interpretativo inaugurato nel 2019 ha tuttavia avuto negli anni fortune alterne; successive pronunce (ad esempio: Cass. Pen. 37655/2023) sono invece tornate ad escludere che l’estinzione giuridica dell’Ente comportasse, a cascata, l’estinzione del procedimento penale. Va in ogni caso segnalato che la pronuncia citata, pur senza confrontarsi approfonditamente con la distinzione operata dalla Corte nel 2019, muoveva i propri passi da una situazione fattuale differente, nella quale la cancellazione dell’Ente non risultava determinata da motivazioni fisiologiche ma, al contrario, dalla probabile volontà dei soci di costituirsi “un commodus discessus per sottrarsi alle conseguenze di una pronunzia giudiziaria”.
Tale ultima pronuncia, però, andava oltre al dato fattuale ed evidenziava un dato giuridico dalla portata generale: si sottolineava infatti, in ogni caso, l’assenza di una specifica norma nell’ordinamento sulla quale poter costruire quell’impalcatura giuridica utile ad escludere la responsabilità dell’ente in conseguenza della sopravvenuta cancellazione dello stesso.
In altri termini, l’assenza di una specifica norma sul tema impediva conclusioni interpretative di così rilevanti conseguenze come quella dell’estinzione del procedimento penale.
Tale rilievo pare essere stato superato dalla recente Cass. Pen. n. 16218/2026 pubblicata il 5 maggio scorso.
La pronuncia in commento, nel valorizzare la disciplina dell’art. 2495 Cod. Civ. - il quale attribuisce alla cancellazione efficacia costitutiva dell’estinzione irreversibile della società -, ne fa derivare conseguenze giuridiche notevoli: l’impossibilità, innanzitutto, di applicare sanzioni pecuniarie o interdittive ad un soggetto oramai inesistente ed, inoltre, la non configurabilità di alcuna responsabilità patrimoniale in capo ai soci o liquidatori per il pagamento della sanzione irrogata all’ente.
Ma il Supremo Collegio è andato addirittura oltre: ha ritenuto applicabili le proprie conclusioni a qualsiasi ipotesi di sopravvenuta cancellazione dell’Ente, affermando infatti come non sia più necessario operare alcuna distinzione tra cancellazioni “fisiologiche” e cancellazioni “patologiche”, ritenendo che l’illecito amministrativo si estingua a prescindere dalle finalità sottese alla cancellazione.
La portata di tale ultima pronuncia è, come evidente, di particolare rilievo. Va tuttavia trattata con particolare cautela nella misura in cui costituisce, al momento, il primo pronunciamento di tale natura ed in attesa dunque di registrare se, ed in quale misura, verrà accolto e fatto proprio da pronunce successive.
Allo stato attuale è tuttavia il caso di osservare come la sentenza n. 16218/2026 abbia avuto comunque il merito di colmare – con il richiamo all’art. 2495 c.c. – il vuoto giuridico evidenziato da quegli orientamenti che negli anni hanno manifestato la propria contrarietà alla sottrazione dell’ente dalle proprie responsabilità solo in conseguenza della sua intervenuta estinzione.
Inoltre, nel superare qualsiasi distinzione tra le varie ipotesi di cancellazione, la Cassazione ha ritenuto di aver individuato nella propria ricostruzione giuridica una soluzione valevole erga omnes, a prescindere dalla situazione fattuale di partenza e di qualsiasi sindacato discrezionale da parte del Giudicante.
In sintesi, la sentenza n. 16218/2026, pur apparendo l’esito convincente di un altalenante orientamento giurisprudenziale inaugurato nel 2019, rappresenta comunque un pronunciamento di segno diametralmente difforme rispetto a quegli orientamenti opposti – va detto: esistenti - e come tale andrà valutata nella misura in cui darà vita ad un autonomo e consolidato filone giurisprudenziale.
Inoltre, è opportuno rilevare che la portata della decisione resta circoscritta alla sola cancellazione: sono del tutto fuori dall’ambito applicativo le altre vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda), per le quali continuano a operare le specifiche regole di “successione” nella responsabilità di cui agli artt. 28 e seguenti D.Lgs. 231/2001. Allo stesso modo, la liquidazione giudiziale (già fallimento) non produce gli effetti estintivi affermati dalla sentenza, in quanto la procedura concorsuale non determina di per sé l’estinzione dell’ente e quindi dell’illecito.
Le conseguenze pratiche
Se confermata, la pronuncia è, sul piano operativo, di particolare rilievo.
- la cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese, per qualsiasi ragione, comporta l’estinzione del procedimento ex D.Lgs. 231/2001 a carico dell’ente
- soci e liquidatori non saranno chiamati a rispondere, con il proprio patrimonio personale, della sanzione pecuniaria già irrogata all’ente: né pro quota, né a titolo di responsabilità sussidiaria. Si tratta di un’affermazione di rilievo sistematico, che chiude la porta a tentativi di “trasferimento” della pretesa sanzionatoria su soggetti diversi dall’ente.
Al contrario, si rammenta che la decisione non incide in alcun modo sulla responsabilità penale personale degli autori dei reati presupposti: il procedimento a carico delle persone fisiche prosegue secondo le regole ordinarie e non risente in alcun modo della sorte dell’ente. Lo “scudo” derivante dalla cancellazione opera, dunque, sul solo versante della responsabilità amministrativa da reato, non su quello penale individuale.