A cura di Avv. Gaspare Castelli e Dott. Luigi Recchioni
Il contributo dedicato alle polizze ha illustrato cosa deve contenere una copertura assicurativa conforme al D.M. 232/2023. Questo articolo affronta la scelta alternativa: la auto-ritenzione del rischio, comunemente chiamata autoassicurazione. È una facoltà che la legge riconosce esplicitamente alle strutture sanitarie, ma che impone obblighi precisi e comporta rischi specifici. L’obiettivo è aiutare le strutture a capire quando può avere senso, quando no, e soprattutto come affrontarla con consapevolezza.
Di cosa stiamo parlando
L’autoassicurazione sanitaria è la scelta di gestire in proprio il rischio da responsabilità civile, senza trasferirlo a una compagnia assicurativa. Invece di pagare un premio annuo, la struttura accantona risorse nei propri fondi di bilancio e, quando arriva una richiesta di risarcimento, la gestisce e la paga direttamente.
Il D.M. 232/2023 distingue due varianti.
L’auto-ritenzione totale è la scelta più radicale: nessuna polizza, tutto a carico della struttura. L’auto-ritenzione parziale è un modello misto: la struttura mantiene una polizza assicurativa, ma con una soglia — detta franchigia o SIR (Self-Insured Retention) — al di sotto della quale paga di tasca propria.
La compagnia interviene solo per i sinistri che superano quella soglia. Un esempio aiuta a capire: una struttura con SIR di € 500.000 paga tutti i risarcimenti fino a quella soglia. Se un sinistro arriva a € 800.000, la struttura paga i primi € 500.000 e la compagnia copre i restanti € 300.000. Con l’auto-ritenzione totale, la struttura pagherebbe l’intero importo di tasca propria.
La legge lo consente, ma impone obblighi precisi
Il D.M. 232/2023 riconosce esplicitamente la facoltà di auto-ritenzione, ma non la lascia libera da vincoli. Chi sceglie questa strada deve rispettare una serie di requisiti che, nel loro insieme, costruiscono un sistema di gestione del rischio paragonabile a quello di una piccola compagnia assicurativa.
Il primo obbligo è la delibera formale da parte dei vertici della struttura, con evidenza delle motivazioni e delle modalità di funzionamento del sistema adottato. Non è una formalità burocratica: è il documento che attesta la scelta consapevole e che sarà esaminato in caso di contestazioni.
Il secondo obbligo è la costituzione di due fondi di bilancio separati: un fondo rischi (per i rischi potenziali) e un fondo riserva sinistri (per le richieste risarcitorie formalizzate e in attesa di liquidazione).
Il terzo obbligo è la certificazione annuale della congruità dei fondi da parte del revisore legale o del collegio sindacale. Ogni anno qualcuno di indipendente deve verificare che le risorse accantonate siano sufficienti a coprire l’esposizione reale. Senza questa certificazione, il sistema non è conforme.
Il quarto obbligo è il Comitato di Valutazione Sinistri (CVS): anche le strutture in auto-ritenzione devono istituirlo. Il suo ruolo qui è ancora più centrale perché non c’è una compagnia ad affiancare la struttura nella gestione. È il CVS a istruire ogni sinistro, a stimare l’importo da riservare in bilancio, a proporre la transazione o a decidere di contestare la richiesta.
I vantaggi reali
Quando è gestita correttamente, l’auto-ritenzione offre vantaggi concreti e misurabili.
Il primo è il risparmio economico diretto.
Una polizza assicurativa incorpora il margine di utile della compagnia e l’imposta sui premi del 22,25 %, che si applica a ogni euro versato. Su premi importanti, questo risparmio è significativo. Ma questo possibile vantaggio va però considerato insieme ai costi operativi dell’auto-ritenzione — CVS, attuario, gestionale — che non sono trascurabili.
Il secondo vantaggio è il controllo diretto sulla gestione del sinistro.
Una struttura assicurata dipende dalla compagnia per la valutazione del danno, la scelta della strategia processuale e l’eventuale transazione. In auto-ritenzione, la struttura decide. Questo può essere un vantaggio quando si ha la competenza per farlo bene, per esempio, attraverso l’istituzione di un adeguato e competente CVS.
Il terzo vantaggio è l’incentivo alla prevenzione.
Chi paga direttamente le proprie perdite ha un interesse concreto a ridurle. Può sembrare un’osservazione banale ma le strutture in auto-ritenzione tendono a investire di più in risk management e formazione (come, per esempio, accade per le strutture sanitarie pubbliche), perché ogni miglioramento del profilo di rischio si traduce in minori uscite di cassa.
Il quarto vantaggio, spesso trascurato, è la possibilità di far fruttare finanziariamente i fondi accantonati.
La legge non pone alcun vincolo di indisponibilità delle somme accantonate: queste, a certe condizioni, possono essere investite in strumenti finanziari, generando rendimenti che riducono il costo netto dell’auto-ritenzione.
I rischi da non sottovalutare
L’autoassicurazione può essere una scelta eccellente o un errore grave, a seconda delle condizioni in cui viene adottata.
I rischi principali sono tre.
- Il primo è il rischio catastrofico.
I sinistri da responsabilità sanitaria non si distribuiscono uniformemente: la maggioranza è di importo contenuto, ma una piccola percentuale è di entità molto elevata. Una struttura di piccole dimensioni con un solo sinistro grave può trovarsi improvvisamente con un’esposizione che supera le sue riserve. La polizza assicurativa serve proprio a proteggere da questo scenario: a trasferire sul mercato il rischio che da soli non si riesce a sostenere.
- Il secondo è il fattore tempo.
I sinistri sanitari sono tra i più lenti a definirsi: spesso la loro chiusura richiede anni. Questo significa che i fondi devono essere tenuti accantonati per lungo tempo, con una proiezione attuariale che richiede dati storici solidi e competenze specialistiche. Una stima approssimativa espone la struttura a bilanci non attendibili e a responsabilità degli amministratori.
- Il terzo rischio è la gestione dell’azione del paziente.
Come illustrato nei contributi precedenti, il paziente ha oggi il diritto di citare direttamente la compagnia assicurativa. In auto-ritenzione totale questo diritto si svuota: non c’è una compagnia da citare. Il paziente può ottenere il risarcimento dalla struttura solo se questa è solvibile e se il processo si conclude in modo favorevole.
Quando può avere senso: i fattori da valutare
L’auto-ritenzione non è per tutti. Può essere una scelta razionale quando ricorrono alcune condizioni precise.
La dimensione è il fattore più importante.
La gestione diretta del rischio funziona quando il portafoglio di sinistri è abbastanza ampio da garantire una diversificazione statistica: molti sinistri piccoli si compensano, e anche un sinistro grave può essere assorbito senza mettere in crisi il bilancio. Una singola clinica privata di piccole dimensioni non dovrebbe avere questa massa critica, anche se molto può dipendere dalle attività svolte più o meno rischiose.
Lo storico sinistri è il secondo elemento imprescindibile.
Per stimare correttamente i fondi di riserva sono necessari i dati su quanti sinistri si sono aperti, di che tipo, a quanto sono stati liquidati e in quanto tempo. Senza questi dati, qualsiasi accantonamento è una stima al buio.
Le competenze interne determinano la fattibilità operativa.
Un CVS efficace richiede un medico legale, un avvocato, un risk manager e un loss adjuster — esperto di liquidazione. Se queste figure non sono disponibili internamente, devono essere contrattualizzate esternamente.
Se anche alcuni di questi elementi valutativi porti a ritenere poco conveniente l’auto ritenzione totale, la struttura poitrebbe optare per il modello parziale e, quindi, sottoscrivere una polizza con SIR (o franchigia) di importo tale da poter coprire il c.d. rischio catastrofico, così limitandosi a utilizzare risorse proprie solo per sionistri di valore modesto.
Conclusioni: una lista di controllo per decidere consapevolmente
La scelta tra polizza e auto-ritenzione (totale o parziale) è strutturale e difficile da correggere nel breve periodo. Prima di deliberare, una struttura dovrebbe essere in grado di rispondere positivamente a queste domande:
- Abbiamo uno storico sinistri di almeno cinque anni, con dati su frequenza, gravità e tempi di liquidazione?
- Disponiamo — internamente o in convenzione — di un CVS con tutte le competenze previste dal decreto?
- Abbiamo un attuario o un consulente specializzato che possa certificare la congruità dei fondi?
- Il nostro bilancio può assorbire un sinistro catastrofico senza crisi di liquidità, oppure è necessaria almeno una polizza per i sinistri eccedenti una certa soglia?
- I vertici aziendali hanno deliberato la scelta in modo consapevole e documentato, con analisi delle alternative?
Se anche una sola risposta è negativa, il modello di auto-ritenzione totale non è ancora sostenibile. La polizza tradizionale resta l’opzione più sicura.
Rubrica "Riforma Gelli-Bianco: Guida operativa per la Compliance delle Strutture Sanitarie"
Leggi gli altri articoli e accedi agli ulteriori contenuti presenti nella nostra rubrica dedicata.