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La gestione contabile delle riserve: Aspetti fiscali, di bilancio e opportunità di investimento

19/05/2026

A cura di Avv. Gaspare Castelli e Dott. Luigi Recchioni

Il contributo precedente ha illustrato quando l’auto-ritenzione può essere una scelta razionale e quando invece espone a rischi non sostenibili. Questo articolo scende sul piano operativo: cosa deve fare concretamente una struttura sanitaria privata che gestisce il rischio in proprio, come deve farlo emergere nel bilancio, e — aspetto spesso trascurato — come può far fruttare finanziariamente le somme accantonate, trasformando un obbligo normativo in un’opportunità gestionale.

Il bilancio come specchio della compliance

Quando una struttura sanitaria privata sceglie l’auto-ritenzione, il rischio sanitario non scompare: si sposta dal contratto assicurativo al bilancio. Le riserve che la compagnia avrebbe tenuto nei propri libri devono ora comparire nel bilancio della struttura, sotto forma di fondi specifici. Questi fondi non sono una scelta discrezionale: il D.M. 232/2023 li rende obbligatori e prescrive come devono essere calcolati, aggiornati e certificati.

Il collegamento con il CVS è diretto: è il Comitato a fornire la valutazione tecnica di ogni sinistro, ed è quella valutazione che diventa la base per gli accantonamenti in bilancio. Un CVS che non funziona produce bilanci inattendibili. Un bilancio inattendibile espone gli amministratori a responsabilità personale.

I due fondi obbligatori: cosa sono e come si distinguono

Il D.M. 232/2023 impone la costituzione di due fondi distinti, con funzioni diverse ma complementari.

Il primo è il fondo rischi (art. 10). Serve a coprire non solo gli eventi avversi già verificatisi — un intervento andato male, una diagnosi errata — per i quali il paziente non ha ancora presentato una richiesta formale ma anche i rischi di attività, poste in essere durante l’esercizio, per le  quali un domani si  potrebbero scoprire errori e conseguenti  danni da risarcire. In linguaggio assicurativo si parla di sinistri “IBNR” (Incurred But Not Reported): accaduti, ma non ancora denunciati. La struttura deve accantonare risorse anche senza sapere chi chiederà cosa.

Il secondo è il fondo riserva sinistri (art. 11). Questo fondo copre le richieste già formalizzate — il paziente ha scritto, ha dato incarico a un avvocato, ha avviato una procedura di conciliazione — ma non ancora definite. Il risarcimento è probabile o certo, ma l’importo non è ancora stabilito.

Tra i due fondi il decreto prevede un meccanismo di comunicazione, c.d. interoperabilità (art. 12): quando un rischio appostato nel primo fondo si concretizza in una richiesta formale, l’importo corrispondente migra nel secondo fondo.

Questo evita duplicazioni contabili.

Come si contabilizzano: il riferimento all’OIC 31

Per le strutture sanitarie private il riferimento contabile è l’OIC 31, il principio contabile italiano sui fondi per rischi e oneri. La logica è semplice: questi fondi vanno inseriti tra le passività dello Stato Patrimoniale, nella voce “altri fondi per rischi e oneri”. I costi di accantonamento riducono il risultato di esercizio nel Conto Economico.

Il punto critico è la stima.

L’OIC 31 richiede che l’accantonamento rifletta la migliore stima dell’obbligazione futura alla data del bilancio. Il D.M. 232/2023 aggiunge che, quando necessario, questa stima deve avvalersi di tecniche probabilistico-attuariali — modelli statistici che proiettano il valore dei sinistri futuri sulla base dei dati storici.

Una stima generica o forfettaria non è ammessa.

Altrettanto importante è la nota integrativa.

Non è sufficiente riportare i saldi dei fondi: devono essere illustrati i criteri di stima, le metodologie utilizzate e il raccordo con l’attività del CVS. La nota integrativa è il documento che il revisore esaminerà per valutare se il sistema è davvero funzionante o solo sulla carta.

Il nodo fiscale: accantonamento e deduzione non coincidono

Qui emerge la differenza più importante — e spesso sottovalutata — tra polizza assicurativa e auto-ritenzione: il trattamento fiscale.

Quando una struttura paga un premio assicurativo, quel costo è immediatamente deducibile dal reddito imponibile, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. Ogni euro di premio riduce le tasse pagate nell’anno.

Quando invece la struttura accantona nei fondi di auto-ritenzione, quel costo non è deducibile nell’anno in cui viene stanziato. Lo stabilisce l’art. 107 del TUIR: gli accantonamenti ai fondi per rischi sono deducibili solo se espressamente previsti dalla legge, e i fondi per responsabilità sanitaria non rientrano tra le ipotesi ammesse. La struttura può dedurre il costo soltanto quando il risarcimento è accertato, operando una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Questo può avvenire anni dopo.

In termini pratici: la struttura in auto-ritenzione paga le tasse prima e recupera la deduzione molto dopo. È una variabile da considerare nel confronto economico con il costo di una polizza.

Sul piano IRAP, la situazione è analoga: gli accantonamenti non concorrono alla base imponibile al momento della rilevazione; la deduzione matura quando il risarcimento viene effettivamente accertato.

I fondi si possono investire: un vantaggio da non trascurare

Un aspetto che merita attenzione specifica riguarda la possibilità di investire in strumenti finanziari le somme accantonate nei fondi. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, né la Legge Gelli-Bianco, né il D.M. 232/2023, né l’OIC 31, né il Codice civile vietano questa pratica.

L’art. 10, comma 2, lett. b) del decreto è esplicito: il fondo rischi è utilizzato esclusivamente per il risarcimento dei danni da prestazioni sanitarie senza vincolo di indisponibilità in termini di cassa. In altri termini, il fondo è una posta contabile del passivo — un obbligo futuro registrato in bilancio — e non un patrimonio bloccato su un conto corrente dedicato. Le disponibilità liquide corrispondenti possono quindi essere impiegate come qualsiasi altra liquidità aziendale, purché la struttura sia in grado di onorare le obbligazioni risarcitorie quando diventano esigibili.

Non esiste, nemmeno nell’OIC 31, alcun principio di correlazione materiale tra la posta del passivo e specifici attivi: il fondo è un numero nel bilancio, non un conto segregato.

Questa libertà apre uno spazio gestionale concreto.

Una struttura che accantona, ipotizziamo, € 3.000.000 nel fondo rischi e nel fondo riserva sinistri può investire quelle somme in un portafoglio finanziario prudente — titoli di Stato, obbligazioni corporate investment grade, fondi monetari, depositi vincolati, polizze di capitalizzazione — e ottenere un rendimento che riduce il costo netto dell’auto-ritenzione.

Il vincolo da rispettare è quello della liquidità: la struttura deve essere in grado di pagare i risarcimenti quando si rendono esigibili.

Per questo, la best practice — mutuata dall’Asset-Liability Management (ALM) assicurativo — suggerisce di strutturare il portafoglio in modo da far coincidere le scadenze degli attivi con il profilo di esborso atteso dei sinistri: una quota in pronta liquidità per i pagamenti nei dodici-ventiquattro mesi successivi, una quota in obbligazioni a medio termine per gli anni successivi, e una quota eventualmente più remunerativa per la coda più lunga dei sinistri ancora aperti. Il decreto stesso, all’art. 10, comma 3, ammette la stipula di una polizza di stop-loss a copertura dell’eventuale esaurimento del fondo: è un ulteriore strumento per gestire il rischio di liquidità in modo consapevole.

Sul piano fiscale, i rendimenti finanziari derivanti dall’investimento delle somme — interessi, plusvalenze, dividendi — concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo le ordinarie regole IRES. I dividendi da società di capitali beneficiano dell’esenzione del 95 % (art. 89 TUIR); le plusvalenze su partecipazioni qualificate godono della partecipation exemption (art. 87 TUIR). Ai fini IRAP i proventi finanziari non concorrono alla base imponibile, perché le voci finanziarie del conto economico  sono escluse dal calcolo del valore della produzione netta.

La struttura che voglia investire le proprie riserve dovrebbe formalizzare una politica di investimento approvata dal Consiglio di Amministrazione, ispirata al principio della persona prudente (sicurezza, qualità, liquidità, redditività, diversificazione) e coerente con il profilo temporale atteso dei sinistri. Un documento di questo tipo non è obbligatorio per legge, ma è utile sia per la governance interna sia per documentare al revisore la razionalità delle scelte finanziarie effettuate.

Cosa rischia chi sbaglia

Un bilancio con fondi di riserva insufficienti non è soltanto scorretto sul piano contabile: produce conseguenze concrete per chi lo ha predisposto.

La prima conseguenza è la responsabilità degli amministratori.

Il Codice civile — nel testo riformato dal Codice della Crisi — impone di dotarsi di assetti organizzativi adeguati. Un sistema di stima carente, non supportato dall’attività del CVS, è una carenza organizzativa che può fondare un’azione di responsabilità personale se, in  caso di insolvenza della società quella carenza avesse posticipato  l’adozione di idonee misure volte  a tutelare i terzi ed i soci.

La seconda conseguenza riguarda il revisore o il sindaco. L’art. 13 del D.M. 232/2023 richiede che il revisore legale o il collegio sindacale certifichino ogni anno la congruità dei fondi. Se la documentazione tecnica è assente o insufficiente, il revisore non può esprimere un giudizio positivo. Il rilievo che ne consegue è un segnale formale negativo che emerge nella relazione di revisione, con conseguenze sulla reputazione e sull’affidabilità della struttura.

Conclusioni: adempimento e opportunità

La gestione contabile e fiscale delle riserve non è un dettaglio tecnico riservato ai commercialisti: è il cuore operativo dell’auto-ritenzione. Una struttura che vuole essere davvero conforme al D.M. 232/2023 deve presidiare questi aspetti in modo sistematico, ma può farlo trasformando l’obbligo in un’opportunità.

In sintesi operativa:

  • Accantonare in modo fondato: gli importi devono derivare da una valutazione tecnica del CVS e, dove necessario, da analisi attuariali. Non bastano stime forfettarie.
  • Coordinare CVS e revisore: i verbali del CVS e le perizie medico-legali devono essere disponibili e aggiornati, perché il revisore ne ha bisogno per il giudizio di sufficienza.
  • Investire le disponibilità in modo prudente: le somme accantonate possono essere gestite finanziariamente, con una politica ALM che bilanci redditività e liquidità. Formalizzare una politica di investimento approvata dal CdA.
  • Tenere conto del doppio binario fiscale: l’accantonamento non è deducibile subito; la deduzione arriva quando  il danno è accertato. I rendimenti finanziari sono invece tassati per cassa secondo le ordinarie regole IRES.
  • Monitorare periodicamente: le riserve vanno aggiornate almeno annualmente, non calcolate una volta e dimenticate.

Una riserva congrua, ben documentata e gestita finanziariamente in modo intelligente non tutela solo il bilancio: trasforma un costo in una risorsa, e dimostra che il sistema di compliance funziona davvero.

Rubrica "Riforma Gelli-Bianco: Guida operativa per la Compliance delle Strutture Sanitarie"

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