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È legittimo chiedere lo svolgimento di “servizi identici” e non “analoghi” a quelli oggetto di gara? La risposta è affermativa
Const.St, V, 22/2/2021 n. 1540
Per partecipare ad una gara veniva richiesto ai concorrenti di dimostrare di aver eseguito servizi “uguali” a quelli oggetto della concessione in almeno 3 amministrazioni con popolazione di almeno 15.000 abitanti.
Una società contestava, sia in 1° grado che in appello, la legittimità di detta pretesa oltre che il rifiuto della P.A. di poter sanare le carenze della sua dimostrazione al riguardo mediante soccorso istruttorio.
Sia il TAR Liguria che il Consiglio di Stato hanno tuttavia confermato la validità dell’operato del Comune, affermando che la decisione dell’Amministrazione di richiedere lo svolgimento di servizi uguali e non solo “analoghi” a quelli dedotti di gara non risulta affatto illegittima.
Considerando infatti la peculiarità del servizio richiesto – “che presuppone un bagaglio di esperienza e di idoneità tecnico professionale estremamente specifici” - è del tutto ragionevole che il Comune non abbia ritenuto sufficiente lo svolgimento di attività analoghe, essendo invece assolutamente necessario per il concorrente aver svolto attività “identiche” a quelle oggetto della gara.
Dall’altro lato, per sopperire all’errore in cui era incorso il ricorrente nella dimostrazione di tale requisito, non era ammissibile ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto la carenza riscontrata non atteneva all’insufficienza o irregolarità della documentazione presentata quanto piuttosto – e ben diversamente – alla vera e propria sussistenza del requisito richiesto, aspetto certamente insanabile ex post.
D’altra parte, il soccorso istruttorio non può trovare giustificazione nei casi in cui confligge col principio di auto-responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di propri errori sostanziali commessi nella fase di partecipazione alla gara.
La morale della vicenda, dunque, risulta la seguente: a fronte di un’accertata e conclamata particolare complessità e/o difficoltà di un servizio (o di un prodotto) richiesto in gara, la P.A. appaltante è ben legittimata a richiedere, ai fini partecipativi, la dimostrazione di una pregressa esperienza maturata nello svolgimento di un servizio (o la fornitura di un prodotto) non solo analogo ma esattamente IDENTICO a quello dedotto in gara.
Con buona pace del principio di massima partecipazione possibile agli incanti!