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Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sulla dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali. Si sta forse legittimando una contrazione del principio di massima partecipazione alle gare?
Nuovamente il Consiglio di Stato, nel giro di pochissimo tempo, torna ad affermare un principio di IDENTITA’ tra il servizio richiesto in gara e quelli svolti in precedenza dal concorrente, a dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione.
In buona sostanza non sarebbe sufficiente, secondo l’indirizzo giurisprudenziale che si sta consolidando, che il concorrente dimostri di avere svolto servizi meramente ANALOGHI o SIMILARI. Va evidenziato, però, che così facendo, nel bilanciamento degli interessi, viene in sostanza contratto l’altro principio fondamentale alla base delle procedure ad evidenza pubblica, ovvero quello della massima partecipazione degli operatori economici.
Ne avevamo già parlato in un recente articolo, a commento della precedente e recente Sentenza n.ro 1540 del 22/02/2021.
La Pronuncia oggi in commento, dunque, sembra andare nella medesima direzione, affrontando in questo caso la problematica sorta nell’ambito di una gara indetta per l’affidamento del servizio di catalogazione presso la Biblioteca Nazionale dell’Umbria.
Nello specifico, in ordine alla dimostrazione del requisito tecnico-professionale, il bando prevedeva la dimostrazione da parte dei partecipanti di avere svolto “prestazioni aventi ad oggetto servizi di catalogazione nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale per biblioteche e/o raccolte di materiale librario, svolti con buon esito nel triennio 2015/2016/2017 per enti pubblici / aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari ad € 100.000”.
Secondo il Consiglio di Stato l’interpretazione della previsione di gara deve essere di tipo “letterale”, pertanto la richiesta di servizi uguali, piuttosto che analoghi, rientrerebbe nell’ampia discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, purché “attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”.
Nel caso di specie la aggiudicataria avrebbe attestato di avere svolto un servizio ANALOGO (ma non uguale) nel triennio precedente, ed in particolare il Servizio di gestione globale della biblioteca “Biblionet” il quale ricomprendeva anche un servizio di catalogazione, il tutto per un fatturato di oltre 350.000 euro (IVA esclusa) per ciascuna delle annualità.
Il Consiglio di Stato però ha considerato insufficiente il requisito in quanto indimostrato dalla aggiudicataria, a fronte appunto di un precedente e dichiarato fatturato di € 350.000 annuali, che effettivamente la quota di fatturazione per la sola parte di “catalogazione” fosse almeno pari ad € 100.000, così come richiesto dalla lex di gara.
Nemmeno sarebbe stata fornita prova di quanto altresì affermato dalla aggiudicataria, ovvero che nel precedente servizio, con riferimento alla sola catalogazione, essa avrebbe catalogato una mole di circa 24.500 volumi, ovvero un numero in ipotesi ben maggiore rispetto al volume richiesto dall’oggetto di gara.
Sulla scorta di tali indicazioni il Consiglio di Stato ha accolto dunque le doglianze della seconda classificata e provveduto ad accertare l’inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato tra la Amministrazione e la aggiudicataria.
La pronuncia in commento dà adito a numerose perplessità, non foss’altro per il fatto che la rigida richiesta di IDENTITA’ tra il precedente servizio reso e quello richiesto in gara, dovrebbe passare prima di tutto da una conclamata e particolare complessità e/o difficoltà di un servizio (o di un prodotto) richiesto in gara, tale da giustificare l’impossibilità per il concorrente di dimostrare il requisito partecipativo con servizi meramente similari o analoghi. Solo in questo caso (particolarità e complessità del servizio) potrebbe essere giustificata la contrazione del principio di massima partecipazione.Se così non fosse, sarebbe sufficiente per una Pubblica Amministrazione prevedere a proprio piacimento requisiti partecipativi stringenti, limitando fortemente la platea dei partecipanti, così risultando avvantaggiati solo quegli operatori che si trovassero ad avere nel proprio bagaglio esperienziale ESATTAMENTE quanto richiesto dalla Amministrazione.