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La nuova tutela penale dell’ambiente nel D.Lgs. 81/2026: profili sostanziali e ricadute sul Modello 231
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 113 del 18 maggio 2026, e l’entrata in vigore il 2 giugno 2026, il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024, che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. L’intervento ridisegna in profondità il sistema penale ambientale e, per quanto qui rileva, novella l’art. 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ampliando il catalogo dei reati presupposto, ridefinendo le fattispecie esistenti e inasprendo il regime sanzionatorio applicabile agli enti.
Il quadro europeo e il recepimento interno
La Direttiva (UE) 2024/1203 supera il precedente quadro armonizzato in materia di tutela penale dell’ambiente, abbandonando la tradizionale tripartizione tra aria, acqua e suolo e adottando un approccio ecosistemico, che riconduce a tutela unitaria habitat, biodiversità ed ecosistemi. La disciplina europea richiede agli Stati membri sanzioni «proporzionate, effettive e dissuasive», anche nei confronti delle persone giuridiche, e prevede meccanismi rafforzati di coordinamento, raccolta dati e cooperazione transfrontaliera. Il recepimento italiano è stato attuato con il D.Lgs. 81/2026.
Le modifiche al codice penale e le nuove fattispecie
L’art. 3 del D.Lgs. 81/2026 incide in modo articolato sul Titolo VI-bis del Libro II del codice penale.
La fattispecie di inquinamento ambientale dell’art. 452-bis c.p. è riformulata per includere nella nozione di compromissione o deterioramento anche le condotte lesive degli habitat, mentre le aggravanti sono rimodulate in funzione della durata e dell’intensità degli effetti pregiudizievoli.
È introdotto il nuovo art. 452-bis.1 c.p., che incrimina il commercio di prodotti inquinanti: si tratta di una fattispecie a forma vincolata, costruita sulla messa in pericolo dell’ambiente o della salute umana derivante dall’immissione in commercio di prodotti idonei a cagionare compromissioni o deterioramenti significativi dell’ambiente. Coerentemente, l’art. 452-ter c.p. (morte o lesioni come conseguenza dei delitti contro l’ambiente) è esteso al richiamo del nuovo art. 452-bis.1 c.p. e ne sono innalzati i limiti edittali.
Particolare rilievo assume il nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p., che fornisce una nozione legale di «abusività»: il termine si riferisce non solo alle condotte poste in essere in assenza dell’autorizzazione richiesta, ma anche a quelle realizzate in violazione di disposizioni dell’Unione europea e di atti legislativi, regolamentari o amministrativi di attuazione, ovvero sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, con violenza o minaccia, o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Il nuovo art. 452-sexiesdecies c.p. introduce un sistema unitario di circostanze aggravanti applicabili ai delitti del Titolo. Sono inoltre introdotti, fra gli altri, l’art. 452-septies c.p. (impedimento del controllo) e l’art. 452-terdecies c.p. (omessa bonifica), mentre l’art. 452-quaterdecies c.p. è modificato con l’inserimento del fine di «ingiusto profitto» nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Accanto al codice penale, gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 81/2026 introducono due fattispecie speciali, di produzione e commercio di sostanze lesive dello strato di ozono e di gas a effetto serra.
La novella all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001
L’art. 8 del D.Lgs. 81/2026 reca la novella all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 e opera su quattro direttrici.
Il comma 1, lett. a), è integrato con il richiamo al nuovo art. 452-bis.1 c.p., con l’effetto di ricomprendere il commercio di prodotti inquinanti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Il comma 1, lett. b), eleva da novecento a milleduecento quote il massimo della sanzione pecuniaria prevista per il disastro ambientale ex art. 452-quater c.p. Sotto questo profilo, l’intervento risponde al canone europeo di proporzionalità, mantenendo il modello sanzionatorio per quote in luogo del sistema, pure prospettato in sede unionale, ancorato a percentuali del fatturato globale dell’ente.
Viene introdotto il comma 1-ter, che prevede una sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote per le violazioni degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 81/2026, in materia di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra. Si tratta di un’estensione di particolare rilievo, perché coinvolge non soltanto i soggetti che impiegano direttamente tali sostanze, ma anche gli operatori economici che intervengono nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti potenzialmente lesivi.
Infine, il comma 1-quater dispone un aggravamento automatico di un terzo delle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 per i delitti aggravati ai sensi degli artt. 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, 452-quater, terzo comma, e 452-sexiesdecies del codice penale. Il meccanismo configura una correlazione strutturale tra il sistema delle aggravanti penali e la quantificazione della sanzione pecuniaria a carico dell’ente, rafforzando il presidio sanzionatorio nelle ipotesi di maggiore disvalore.
Le ricadute sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo
Per gli enti destinatari del D.Lgs. 231/2001 la portata della riforma non si esaurisce nell’aggiornamento formale del catalogo dei reati presupposto, ma impone una revisione sostanziale del Modello. L’estensione del rischio a fattispecie quali il commercio di prodotti inquinanti e la produzione o commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra induce a ricondurre nell’alveo della mappatura 231 anche le aree relative alla progettazione, produzione, immissione in commercio e gestione della filiera distributiva: la responsabilità dell’ente potrà infatti configurarsi anche in capo a soggetti che non sono utilizzatori diretti delle sostanze, ma che ne governano la circolazione commerciale.
L’aggiornamento del Modello dovrà pertanto interessare, in via tipica, le aree di gestione delle autorizzazioni ambientali (AIA, scarichi idrici, emissioni in atmosfera), la tracciabilità dei rifiuti, il monitoraggio degli adempimenti previsti dalla normativa unionale in materia di sostanze chimiche e gas climalteranti, la due diligence di filiera e i flussi informativi destinati all’Organismo di Vigilanza.
Si pone, inoltre, un tema di coordinamento con altri presidi di compliance: la valutazione dei rischi ambientali si interseca con quanto rilevato nel Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mentre i sistemi di controllo interno dovranno dialogare, per gli enti che vi siano tenuti, con la rendicontazione di sostenibilità di cui al D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD). In questa prospettiva, l’Organismo di Vigilanza è chiamato a verificare non soltanto l’adeguatezza formale dei protocolli, ma la loro effettività, anche attraverso un dialogo strutturato con le funzioni HSE e con le funzioni tecniche dedicate alla compliance am