TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 11/03 2026, nr. 83
La sentenza del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia in commento affronta il sempre attuale tema del bilanciamento tra il diritto all'accesso agli atti e la tutela dei segreti tecnici e commerciali disciplinato dagli articoli 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023.
La società Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. risultava aggiudicataria di una gara per la gestione del sistema PACS regionale indetta dall'Arcs (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute).
La terza classificata impugnava l'aggiudicazione e, ai fini difensivi, Fuji richiedeva l'accesso integrale all'offerta tecnica della ricorrente. Tuttavia, la Stazione Appaltante negava l'accesso integrale, consentendo alla terza classificata di oscurare ampie parti della propria documentazione tecnica con la motivazione che tali parti contenessero “tecnologie coperte da brevetto sulla componente software”.
Avverso tale diniego parziale l’aggiudicataria ha proposto ricorso sostenendo che, anzitutto, la titolarità di un brevetto non implica automaticamente la segretezza delle informazioni, poiché il brevetto stesso è pubblico e finalizzato alla tutela del diritto di privativa; inoltre, l'oscuramento operato dall’Amministrazione è risultato agli occhi della ricorrente sproporzionato, avendo riguardato interi paragrafi anziché singoli elementi riservati. In terza battuta, il diritto di accesso dell’aggiudicataria sarebbe dovuto prevalere sul diritto alla riservatezza, essendo strumentale all’esercizio del diritto di difesa nel giudizio promosso proprio dall’opponente contro l'aggiudicazione.
Con l’interessante sentenza oggi in commento il T.A.R. ha accolto il ricorso di Fujifilm, ordinando l'ostensione integrale dell'offerta tecnica senza oscuramenti.
I punti cardine del ragionamento del Giudice friulano possono essere così riassunti:
- Brevetto non è sinonimo di segreto: Il Tribunale ha chiarito che l'esistenza di un brevetto non può giustificare l'opposizione all'accesso perché il brevetto ha la finalità di impedire l'uso della tecnologia ad altri, ma per sua natura descrive dettagliatamente l'invenzione a tutti gli esperti del settore (salvo i primi 18 mesi dal deposito), pertanto, ciò che è brevettato non è "segreto".
- Onere della prova: Il Collegio ha ribadito che l'accessibilità è la regola, mentre l'oscuramento è l'eccezione, con la conseguenza che spetta a chi si oppone all’accesso dimostrare concretamente la sussistenza di segreti industriali, e non a chi richiede l'accesso perché ne ha bisogno.
- Impossibilità di provare l'interesse difensivo: I giudici hanno sottolineato un paradosso, ossia che se a un concorrente viene negata la conoscenza delle parti secretate, questi non potrà mai provare in modo specifico l'interesse difensivo alla loro conoscenza.
Il Tribunale ha dunque ritenuto fondato il ricorso, sostenendo che un’opposizione basata genericamente sulla tutela brevettuale sia "generica e stereotipata", e ha condannato l’Arcs a concedere l’ostensione dell'offerta tecnica della terza classificata in formato integrale.
La sentenza apre gli occhi del lettore sulla reale funzione del brevetto, che è quella di proteggere l'invenzione e non di nasconderla; pertanto, la tutela della proprietà industriale non può mai trasformarsi in un artificioso scudo di segretezza che limiti la trasparenza della gara o il diritto fondamentale alla difesa.