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Stop delle attività produttive non essenziali: impossibile adempiere alle obbligazioni contrattuali. Quali le possibili soluzioni?

27/03/2020
Il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus e la stretta imposta dal Governo alle attività produttive fino alla chiusura di tutte le aziende ritenute non essenziali, stanno di fatto impedendo o quanto meno ostacolando il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Come affrontare da un punto di vista giuridico i problemi derivanti dall’impossibilità dell’esecuzione dei contratti commerciali?

Il diritto italiano conosce due istituti che tipicamente si applicano nell’ipotesi di impossibilità della prestazione

  • Art. 1467 c.c. - eccessiva onerosità della prestazione
  • Art. 1256 c.c. - impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore

Quando una prestazione può ritenersi eccessivamente onerosa?

L’eccessiva onerosità sopravvenuta è una causa di risoluzione del contratto che si può esercitare quando una delle prestazioni del contratto, a causa di eventi straordinari e imprevedibili, è diventata molto difficile da eseguire. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta può essere richiesta esclusivamente in presenza di contratti la cui esecuzione si protragga nel tempo; la concezione stessa di onerosità sopravvenuta, infatti, presuppone un cambiamento che sia sopraggiunto nel tempo.

Quando una prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore?

L'impossibilità della prestazione non può essere causalmente ricollegata al debitore; affinché l'obbligazione si estingua con conseguente esonero della responsabilità, l'impossibilità di esecuzione della prestazione deve avere caratteristiche ben precise indicate negli articoli 1256 e seguenti c.c.

In particolare l’impossibilità deve essere

  • sopravvenuta ovvero intervenuta dopo la nascita dell’obbligazione
  • oggettiva ed assoluta ovvero non può essere impossibile solo per un debitore in particolare
  • non imputabile al debitore ovvero l’impossibilità non può essere stata causata dal comportamento del debitore stesso
  • definitiva ovvero l’adempimento non è possibile neppure in un momento diverso o differito

L’impossibilità della prestazione potrebbe essere anche solo

  • parziale ovvero solo una parte dell’obbligazione non può essere eseguita
  • temporanea ovvero l’esecuzione potrebbe diventare nuovamente possibile in un momento successivo.

La prestazione è oggettivamente impossibile quando interviene il caso fortuito o una causa di forza maggiore

Cosa significa causa di forza maggiore?

Il principio di “forza maggiore” non ha una definizione specifica nel nostro ordinamento se non all’art. 1467 c.c. che fa riferimento a “fatti straordinari e imprevedibili”. La giurisprudenza ha però affrontato il tema in svariate occasioni, definendo la forza maggiore come un evento oggettivo, straordinario ed imprevedibile, di forza tale da rendere impossibile l’adempimento (e non semplicemente più oneroso).

Alla luce di questo quadro normativo come deve comportarsi l’imprenditore relativamente a quei contratti la cui esecuzione è attualmente oggettivamente impossibile?

In primo luogo l’imprenditore dovrà valutare, alla luce dei principi sopra illustrati, per ciascun contratto in essere, se le prestazioni previste sono tutte oggettivamente impossibili oppure se lo sono solo in parte o per un periodo limitato.

Si suggerisce di verificare i termini di consegna o di esecuzione del servizio previsti nel contratto; appurare se gli stessi sono da ritenersi essenziali oppure posticipabili e ove possibile ricontrattare le scadenze posticipandole.

In ogni caso è consigliabile prendere contatto con gli altri contraenti comunicando le ragioni di fatto e di diritto che impediscono o condizionano l’esatta esecuzione del contratto fino alla totale impossibilità; ove possibile proporre soluzioni alternative, come ad esempio termini differiti o la consegna parziale al fine di conservare nel limite del possibile il rapporto contrattuale in essere.

Nella situazione inversa in cui l’impresa sia acquirente o destinatario dei servizi, dovrà valutare il perdurare del proprio interesse a ricevere la prestazione e, qualora l’interesse sia venuto meno sulla base di presupposti oggettivi che l’imprenditore dovrà essere in grado di dimostrare in caso di contestazioni, procedere alla risoluzione del contratto. In caso contrario anche in questa ipotesi si consiglia di ricercare soluzioni alternative al fine di conservare il rapporto contrattuale in essere.

Cosa s'intende per Forza Maggiore nei contratti Internazionali?

S'intende una situazione in cui circostanze impreviste impediscono a una parte di adempiere ai propri obblighi contrattuali; se questa "dottrina" crea diritti per le parti in molte giurisdizioni, compresa l'Europa continentale (Civil Law), secondo il diritto inglese non esiste un principio generale di "forza maggiore". Sarà pertanto determinante verificare la Legge che governa ogni singolo contratto al fine di poter correttamente invocare tale istituto. Di conseguenza, la possibilità di una parte di invocare la forza maggiore ai sensi di un contratto under Common Law è determinata dai termini del contratto stesso e dall'interpretazione dell'effetto della specifica clausola di forza maggiore. Poiché il diritto di rivendicare la forza maggiore si basa sull'accordo contrattuale tra le parti, non può essere fatto valere legalmente secondo la legge inglese se l'accordo non contiene alcuna clausola di forza maggiore.

Quali sono i rimedi generalmente previsti all'interno della clausola Forza Maggiore?

L'invocazione della causa di forza maggiore consente ad una parte di sospendere l'esecuzione per la durata dell'evento di forza maggiore. In alcune situazioni decorso un certo termine, il contratto può essere risolto. 

Cosa succede se contratto internazionale governato da Common Law non contiene la clausola di Forza Maggiore?

In tale situazione, la dottrina di common law della Frustration (regola generale in base alla quale l'impossibilità sopravvenuta alla prestazione del contratto comporta la sua risoluzione e scusa il debitore che non ha adempito) può fornire un rimedio anche se occorre dimostrare che le obbligazioni che sono state interessate dall'evento e la cui esecuzione è divenuta impossibile, erano fondamentali per il contratto.

Ci sono altri rimedi?

Molti contratti contengono disposizioni di" change in law" che indica l'entrata in vigore di nuove leggi, norme, regolamenti, provvedimenti emanati da autorità governative sopravvenute dopo la finalizzazione del contratto e che rendano impossibile o eccessivamente onerosa l'esecuzione della prestazione in esso dedotta. Tali clausole, di norma, consentono il riconoscimento di estensione di tempi contrattuali (e alcune volte anche di extra costi) o permettono addirittura la risoluzione del contratto o la sua rinegoziazione.

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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti