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COVID-19 e privacy dei pazienti. Le regole per il SSN e le strutture private accreditate

12/03/2020

La necessità di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, ha comportato la previsione di disposizioni specifiche all’interno del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”.

In particolare, l’art. 14 del decreto ha introdotto apposite disposizioni sul trattamento dei dati personali in ottica di semplificazione degli adempimenti, da considerarsi valide fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Il decreto si rivolge direttamente alle “strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, oltre che al Servizio nazionale di Protezione civile, agli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità e ai soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure di contenimento stabilite dal 23 febbraio 2020, n. 6.

Il SSN e le strutture private accreditate possono, dunque, ai sensi del decreto, effettuare trattamenti – ivi inclusa la comunicazione tra loro – dei dati personali, anche particolari (tra cui quelli relativi allo stato di salute) o giudiziari, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuite loro nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

I trattamenti effettuali per queste finalità, nello specifico, si fondano su motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in quanto volti a garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero, determinata dalla diffusione del Coronavirus, mediante adeguate misure di profilassi.

Il decreto autorizza, inoltre:

  • sia la comunicazione dei suddetti dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui sopra,
  • sia la diffusione dei dati personali (ad esclusione di quelli particolari o giudiziari) nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

In tale contesto, le autorizzazioni al trattamento di dati personali da fornire al personale che opera in ambito sanitario possono essere rese con modalità semplificate, anche oralmente. 

Inoltre il le strutture del SSN e le private accreditate possono omettere di fornire ai pazienti l’informativa sul trattamento dei dati o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione. 

Rimane fermo quanto previsto dal Codice Privacy in via generale per le situazioni di emergenza. In base all’art. 82 del Codice, infatti, l’informativa può essere resa al paziente senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

  1. impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato (quando è impossibile rendere le informazioni a altro soggetto, familiare o fiduciario)
  2. rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

Si specifica in ogni caso che la ratio dell’art. 14 è quella di “contemperare le esigenze di gestione dell’emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati”. Pertanto, il decreto precisa che al termine dello stato di emergenza, le strutture sanitarie del SSN e le private accreditate dovranno adottare “misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali”.


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Per accedere ai modelli di autorizzazione al trattamento dei dati e all'informativa semplificata, visita la nostra pagina "Solidarietà Digitale - Sanità".


Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". 
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