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Breve vademecum sul sistema delle garanzie al tempo del Coronavirus

15/04/2020
L’art. 13 del Decreto-Legge c.d. Liquidità del 18 aprile u.s. ha confermato e riformulato il sistema di garanzie pubbliche per la richiesta di finanziamenti, già delineato dal Decreto Curaitalia.
Nel precedente contributo abbiamo riportato alcune osservazioni svolte dall’Associazione Bancaria Italiana sulle garanzie introdotte dal Decreto CuraItalia, chiarendo come tali misure siano risultate indispensabili al fine di consentire al “mondo produttivo” di accedere al credito nel periodo di emergenza del coronavirus.

Le misure indicate nell’art. 13, in altre parole, sono strumenti volti a fornire alle banche delle garanzie “aggiuntive” di natura pubblicistica che, in un periodo di crisi economica determinata dalle conseguenze dell’epidemia, siano in grado di garantire alle banche il rimborso dei prestiti erogati ai clienti, anche in caso di inadempimento del debitore principale.

Si chiarisce come ogni ulteriore e più specifica valutazione potrà essere acquisita nel sito del “Fondo PMI”

Ma com’è cambiato il sistema delle garanzie dopo l’entrata in vigore del Decreto “Liquidità”?

Per fornire riscontro al quesito anzidetto, occorre verificare come le novità introdotte dall’art. 13 del Decreto Liquidità debbano coordinarsi e integrarsi con le misure precedentemente previste dall’art. 49 del decreto Curaitalia e, in buona parte, ancora vigenti, poiché confermate dal nuovo dettato legislativo.
Per semplificare l’analisi dell’articolo suddivideremo il presente contributo nelle due seguenti sezioni:
1. Disposizioni generali sulla garanzia pubblica
2. Disposizioni particolari per determinate situazioni di vulnerabilità


1. Disposizioni generali sulla garanzia pubblica

Innanzitutto, il diritto di chiedere al Fondo “PMI” le garanzie pubbliche previste dall’art. 13 è stato esteso a tutte le imprese e/o lavoratori autonomi titolari di partita IVA con massimo di 499 dipendenti (se si pensa che prima il limite era quello della media impresa di massimo 250 dipendenti, la novità risulta piuttosto notevole). Il decreto ha provveduto poi ad estendere la durata di tale diritto fino alla data del 31 dicembre 2020 e a confermare la completa gratuità di tale misura.
In secondo luogo, rispetto al contenuto del precedente Decreto Curaitalia, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla tipologia dei finanziamenti per i quali è possibile richiedere la garanzia pubblica.
Tra i suddetti finanziamenti bisogna annoverare quelli:
richiesti a partire dalla data del 18 aprile 2020, anche se finalizzati ad estinguere debiti pregressi (a condizione che l’erogazione del credito avvenga a favore dello stesso debitore del debito e, in ogni caso, per un importo superiore al 10% della somma rimasta insoluta);
erogati non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta (per evitare che le banche “approfittino” di tale misura al fine di erogare prestiti non ancora concessi per ritardi vari o per mancanza dei requisiti di merito creditizio) e, in ogni caso, in data successiva al 31 gennaio 2020.
In terzo luogo, il Decreto ha confermato la possibilità per tutti gli aventi diritto (non solo clienti, ma anche CONFIDI o altri fondi analoghi, ossia Enti che hanno già il compito istituzionale di fornire garanzie per la richiesta di finanziamento degli imprenditori, a determinate condizioni) di chiedere una garanzia pubblica con copertura fino al:
80% in garanzia diretta (nella garanzia diretta il soggetto beneficiario è lo stesso debitore principale, per cui, anche formalmente, la richiesta di accesso dovrà pervenire al fondo da parte di quest’ultimo)
90% in riassicurazione dell’importo garantito da CONFIDI o da altri fondi analoghi in misura non superiore al 80% dell’importo finanziato (nella riassicurazione il soggetto beneficiario della misura non è il debitore principale, bensì il soggetto garante, per cui, formalmente, la richiesta di accesso dovrà pervenire al fondo da CONFIDI o dagli altri fondi analoghi)

Con riguardo alla riassicurazione, nonostante la richiesta di accesso dovrà pervenire da CONFIDI e/o da altri fondi analoghi, è chiaro come una tale misura, di riflesso, avrà l’effetto (sperato) di incrementare la quantità di garanzie ad oggi prestate da tali Enti, potendo contare quest’ultimi su una misura statale che garantisca, in caso di inadempimento del debitore principale, la restituzione fino al 90% della somma dagli stessi garantita. 

Il Decreto liquidità, inoltre, al fine di consentire l’accesso alla copertura dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione, non ha previsto alcuna una deroga in merito al controllo del merito creditizio (eccetto – come si vedrà – per il microcredito ex art. 111 TUB).
Sebbene la misura di tali percentuali sarà probabilmente tale da indurre le banche a svolgere istruttorie molto più blande (nei casi peggiori, infatti, la banca avrebbe la sicurezza di recuperare dallo Stato buona parte della somma erogata e non pagata dal debitore principale a titolo di prestito), dovrà essere effettuata in ogni caso la valutazione del merito creditizio circa le condizioni economico-finanziarie del cliente che richiede il finanziamento. 

Espletata la valutazione del merito creditizio, il soggetto beneficiario potrà accedere al fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l’applicazione, ai fini dell’accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. a), Decreto MISE del 12/2/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27/2/2019 n. 157 (c. 1, lett. g).
Sul punto è stato precisato che l’accesso al fondo, eccetto il caso il cui il richiedente abbia delle esposizioni qualificate come “sofferenza” da parte della Banca d’Italia e che quindi siano di difficile recupero, dovrà essere garantito anche a soggetti:
• che detengano debiti che sono stati classificati come “inadempienze probabili” o “scadute, sconfinanti deteriorate” dopo il 31 gennaio 2020 (paragrafo 2, Parte B della Circolare n. 272 del 30/7/2008 della Banca d’Italia);
• che siano stati ammessi alla “procedura di concordato con continuità aziendale” dopo il 31 dicembre 2019 o che abbiano concluso “accordi di ristrutturazione” o “piani attestati” alle condizioni stabilite dalla lettera m), comma 1, art. 13 (in sostanza, il decreto ha voluto includere le imprese che durante la crisi possono trovarsi in difficoltà con i pagamenti ai creditori e che, nonostante ciò, intendano “resistere” attraverso l’attivazione delle procedure a previste dalla Legge per il risanamento aziendale ).
Pertanto, una volta espletate le istruttorie da parte della banca per verificare il merito creditizio del soggetto finanziato, l’accesso al fondo dovrebbe avvenire automaticamente, attraverso la mera compilazione dei dati richiesti dal suddetto modello di valutazione del metodo economico-finanziario. Non sarà, al contrario, più necessario inserire i dati relativi al modulo andamentale e all’eventuale presenza di eventi pregiudizievoli.
Infine, per il deposito della documentazione antimafia, qualora non si possa dare seguito immediato alla richiesta attraverso la consultazione della banca dati nazionale, la garanzia è concessa senza ulteriore verifica ma verrà revocata in caso di ricorrenza di una delle condizioni interdittive previste in materia.

2. Disposizioni particolari per determinate situazioni di vulnerabilità

Il Decreto liquidità, inoltre, ha previsto una serie di ipotesi specifiche che meritano attenzione, la cui operatività, fermo restando la disciplina suesposta, dipende dall’autorizzazione – ancora non pervenuta – della Commissione Europea circa l’adozione generale delle seguenti misure.

In primo luogo, la copertura del 80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione può essere incrementata, rispettivamente, fino alla misura del 90% e del 100% per i finanziamenti con durata non superiore ai 72 mesi e che rispettino i requisiti di spesa, di costi e di fatturato previsti dall’art. 13, comma 1, lett. c, nn. 1, 2 e 3 (all’esistenza di tali requisiti, in caso di riassicurazione, CONFIDI o altro Fondo analogo dovrà dimostrare altresì di non applicare alcun premio assicurativo al debitore per il rischio del mancato pagamento del credito, e che l’importo dagli stessi garantito non sia superiore al 80% dell’importo finanziato).

In secondo luogo, a favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore ai 3.200 € che autocertifichino di essere stati danneggiati dal Coronavirus, la garanzia diretta del 90% potrà essere cumulata con un ulteriore garanzia da parte di CONFIDI o da altro fondo analogo che copra il 100% del finanziamento richiesto.

In terzo luogo, è stato previsto a favore delle micro, piccole e medie imprese (inclusi i lavoratori autonomi) che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza coronavirus, un incremento fino al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, limitatamente ai finanziamenti che abbiano le seguenti caratteristiche:
• Durata non superiore ai 72 mesi;
• Data di inizio del rimborso non prima di 24 mesi dall’erogazione;
• Importo inferiore al 20% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o da altra idonea documentazione e, in ogni caso, non superiore ai 25.000 €
Tale misura, peraltro, non renderà necessaria nemmeno la compilazione del modello previsto per la concessione delle altre garanzie, dovendosi considerare l’accesso al fondo automatico in presenza delle predette condizioni (si precisa come già il sito del fondo PMI abbia predisposto la modulistica per la richiesta di tale misura, nonostante ancora manchi l’assenso della Commissione Europea).

In quarto luogo, confermando l’impianto del Decreto Curaitalia, è stata mantenuta la facoltà degli Operatori del Mediocredito ex art. 111 TUB di chiedere al Fondo una garanzia del 80% rispetto al credito richiesto ad altre banche per compiere a sua volta operazioni di microcredito di importo non superiore ai 40.000 a favore degli imprenditori (elevabile fino a 50.000 in caso di erogazione del prestito in scaglioni frazionati).
Come anticipato, inoltre, non verrà effettuata alcuna valutazione del merito creditizio, in caso di:
Nuove imprese;
Imprese che hanno iniziato l’attività non oltre tre anni prima della richiesta e che non sono utilmente valutabili sulla base dei precedenti due bilanci.

Tale misura, per quanto riguardi direttamente le banche che si occupano di erogare microcredito (e non i soggetti finanziati), avrà un impatto importante su tutti gli operatori economici, potendo quest’ultimi ottenere molto più agevolmente tali finanziamenti dagli Operatori di Microcredito, prima di ora concessi in numero ridotto a causa della mancanza di adeguate garanzie.

Infine, per quanto una tale misura riguardi esclusivamente CONFIDI e le banche, occorre annoverare anche la facoltà per tali soggetti di ottenere una garanzia per il mancato pagamento da parte dei clienti dei debiti derivanti dai finanziamenti “classici”, quali aperture di credito, mutui e leasing ecc. Il fondo, in questo caso, garantirà a CONFIDI o alle banche il 50% (70% con altre garanzie) delle perdite inziali sui finanziamenti erogati, così agevolando indirettamente le richieste di denaro di tutta la clientela.

In ogni caso, trattandosi pur sempre di garanzie, l’importo eventualmente pagato dal Fondo PMI in caso di inadempimento, verrà inevitabilmente richiesto dallo Stato al debitore inadempiente (con procedure, peraltro, agevolate rispetto a quelle accordate dal codice di procedura civile agli altri creditori).

Proprio il fatto che il debitore, alla fine dei conti e prima o poi, dovrà comunque pagare il proprio debito per l’intero ammontare, dovrebbe rappresentare – ad avviso dello scrivente – un motivo per riflettere sull’adozione di ulteriori misure che tengano conto del calo di domanda di beni e servizi che l’epidemia produrrà inevitabilmente sul sistema economico.

Di conseguenza, onde evitare il fallimento o quantomeno la perdita di importanti aziende, ci si auspica che il Legislatore intervenga con ulteriori misure che consentano, a determinate condizioni (magari per le aziende operanti nei settori in cui vi è stato, per via del Coronavirus, un importante calo della domanda) di “stralciare”, per l’intero o parzialmente, i debiti maturati nei confronti dello Stato in applicazione delle predette garanzie.

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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti