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Se la stazione appaltante non ha individuato correttamente il CCNL la gara in autotutela va annullata: lo chiarisce l’ANAC

18/03/2025
Delibera ANAC, 3/03/2025, nr. 75

Con l’interessante Delibera dello scorso 3 marzo (n.75/2025) l’Autorità chiarisce che alla luce del Correttivo (art. 2 Allegato I.01), per individuare il CCNL, la stazione appaltante deve verificare la stretta connessione del CCNL con le prestazioni oggetto dell’appalto facendo riferimento a codici Ateco e codici CPV. Se la stazione appaltante ha commesso un errore nella individuazione del CCNL e ne sia derivata anche una non congrua stima del costo della manodopera (sottostima del costo), allora la gara - in autotutela - va annullata.

La delibera è interessante sotto diversi profili. Si è molto discusso in questi mesi sulla corretta interpretazione e applicazione della norma (art. 41, 14 comma del Codice dei Contratti Pubblici) che impone alle stazioni appaltanti di “scorporare” il costo della manodopera, partendo dal presupposto che quel costo non possa essere “ribassato” dal concorrente salvo che lo stesso non dimostri che il minor costo (dallo stesso eventualmente esposto) sia dovuto ad una più efficiente organizzazione aziendale (secondo una interpretazione “sistematica” della disposizione avallata dalla stessa Autorità e da parte dei giudici amministrativi).  

Non ci si è chiesti, tuttavia, cosa succede quando il “costo della manodopera” scorporato dalla stazione appaltante – anche in relazione al CCNL individuato nel bando di gara – sia “non congruo” in quanto “troppo basso” tanto da scoraggiare i concorrenti da presentare offerta o comunque impedire una offerta seria. Questione centrale portata ora all’attenzione della Autorità, unitamente alla questione  connessa relativa alla errata individuazione (a detta della impresa ricorrente) da parte della stazione appaltante del CCNL applicabile all’appalto.

Nell’ambito di un affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario (e di servizio di materiale biologico e sanitario), l’impresa lamentava che la stazione appaltante avesse errato nell’individuare il CCNL Multiservizi (in luogo del CCNL cooperative sociali) e che da tale errore fosse derivata anche una sottostima del costo della manodopera. Ciò rendeva impossibile presentare offerta.

L’Autorità richiama la metodologia introdotta dal Correttivo (art. 2 dell’allegato I.01) secondo cui la stazione appaltante per individuare il CCNL deve verificare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del Contratto con le prestazioni dedotte nell’appalto. E solo dopo avere individuato il contratto in forza della stretta connessione con le prestazioni oggetto del contratto, in forza dei codici Ateco e dei Codici CPV, si passa verificare la effettiva rappresentatività dei firmatari ( cfr. “nell’ambito dei contratti collettivi coerenti con l’oggetto dell’appalto – ovvero che presentano una stretta connessione con le prestazioni dedotte in appalto identificate attraverso i codici ateco e i CPV – che si individua il contratto stipulato dalle organizzazioni maggiormente più rappresentative prese a base della definizione delle tabelle del costo medio orario da parte del ministero ”).

Partendo, quindi, dalla analisi delle prestazioni dedotte in contratto, che afferiscono all’area socio sanitaria e richiedono una specifica competenza e formazione professionale da parte degli addetti al trasporto in ambulanza,  l’Autorità concludeva ritenendo che il CCNL Multiservizi non fosse  “strettamente connesso con le prestazioni dedotte nell’appalto” anche con riguardo al CPV indicato nella gara e, pertanto,  invitava la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti della procedura di gara ad individuare il CCNL applicabile in considerazione del criterio di stretta connessione delle prestazioni e a determinare correttamente i conseguenti costi della il manodopera.

Il parere della Autorità è interessante non solo perché chiarisce la corretta applicazione dei “criteri” introdotti dal Correttivo per la individuazione del CCNL da parte delle stazioni appaltanti, ma perché conclude con l’invito alla stazione appaltante ad annullare il bando in via di autotutela, a rivedere il CCNL applicabile e la stima del relativo “costo della manodopera”. In questo modo quindi aprendo una breccia rispetto ad un orientamento giurisprudenziale che sembrava farsi strada – e che a parere di chi scrive non poteva ritenersi condivisibile - secondo cui la eventuale mancata indicazione del CCNL - o una inadeguata indicazione - da parte della stazione appaltante non inficiasse comunque la procedura di gara, potendo i concorrenti comunque presentare offerta.

Un altro passaggio significativo della delibera riguarda la quantificazione del costo medio orario dell’operatore “a chiamata” relativamente alla quota parte del servizio consistente nel trasporto di materiale biologico. Secondo la stazione appaltante la quantificazione era stata effettuata calcolando due ore giornaliere partendo dal dato storico e applicando per il resto l’istituto della reperibilità mutuato dal Contratto cooperative sociali in quanto il Contratto multiservizi non lo contemplava. L’impresa lamentava che non fosse possibile applicare i CCNL a “pezzi” e, quindi, mutuando istituti.

Sul punto l’Autorità pur confermando il corretto operato della stazione appaltante, richiama comunque la stazione appaltante ad una congrua stima del costo della manodopera in quanto funzionale anche a garantire “una puntuale e corretta esecuzione dell’appalto”. Per l’Autorità, in altri termini, va scongiurato il rischio che una base d’asta arbitraria perché manifestatamente sproporzionata, oltre ad alterare la concorrenza, pregiudichi la buona esecuzione delle prestazioni, avendo le stazioni appaltanti il dovere di garantire la qualità non solo in fase di scelta ma anche in fase di predisposizione degli atti di gara.