Costi della sicurezza non congrui: il Consiglio di Stato non consente giustificazione attraverso la rimodulazione delle “spese generali”
Il Consiglio di Stato conferma la legittimità della esclusione, da parte della stazione appaltante, della impresa prima classificata per non essere riuscita a giustificare “i costi della sicurezza” ritenuti talmente bassi da far ritenere l’offerta non congrua, non potendosi rimodulare l’offerta indicando che parte di detti costi sono stati inseriti nella voce “spese generali”.
Consiglio di Stato, Sez. VII, 5/06/2025, nr. 4896