Nell'analisi di oggi l'avvocato Stefanelli completa il commento al Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024).
Qui trovate la prima parte di commento
ART. 42: Relativamente alla modifica ai contratti in corso d’esecuzione (art. 120), la possibilità di procedervi senza dover indire una nuova gara viene riconosciuta - in caso di varianti in corso d’opera - non solo in presenza di circostanze imprevedibili ma anche per “eventi naturali straordinari [.] e casi di forza maggiore”, nonché nel caso di “rinvenimenti imprevisti [.] nella fase di progettazione” nonché, infine, “per “difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche”. Per quanto concerne poi le modifiche ‘non sostanziali’, dette possono riguardare non solo i progetti ma anche i “contratti” oltre che riferirsi non solo a soluzioni più economiche o migliorative dal punto di tecnico, ma anche all’“utilizzo di materiali [.] non esistenti al momento della progettazione” che portano migliorie a parità di costi nonché, nel caso d’interventi imposti dal D.L., per soluzioni tecniche “emerse nel corso dell’esecuzione” e comunque sempre coperte dal quadro economico. Infine è stato aggiunto il comma 15-bis secondo cui, in caso di errori e/o omissioni nella progettazione (tali da pregiudicare la realizzazione dell’opera), è necessaria una verifica in contraddittorio fra appaltatore e progettista per individuare soluzioni coerenti con il “principio del risultato”.
ART. 44: in merito alle anticipazioni (art. 125), risulta innanzitutto eliminato l’obbligo di rilascio di polizza fideiussoria per ottenere l’anticipazione mentre, nel caso d’appalti superiori ai 500 milioni di euro, l’anticipazione non è più rilasciata all’inizio ma “nel rispetto delle scadenze definite nel contratto”, a cui s’aggiunge poi come, nel caso d’appalto integrato, l’anticipazione viene invece rilasciata in due fasi, ovvero parte alla progettazione e parte all’esecuzione dei lavori. Infine nei contratti pluriennali l’anticipazione è rilasciata, in caso di beni e servizi in base al valore della singola annualità, mentre per i lavori sul totale complessivo.
ART. 45: in merito invece alle penali (art. 126), sono aumentate le percentuali di riferimento, che passano dallo 0,3/1000 allo 0,5/1000 come quota minima, mentre quella massima passa dall’1/1000 all’1,5/1000. Per quanto concerne invece il premio d’anticipazione, la Stazione appaltante lo deve prevedere in lex specialis e comunque non è più conteggiato come le penali - in quanto aumentate (vedi sopra) - ma calcolato “in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara” nonché “in proporzione all’importo del contratto”. Importante novità è poi rappresentata dall’introduzione della possibilità di prevedere il premio d’accelerazione anche per le gare di beni e servizi.
ART. 47: Relativamente ai cd. “Settori speciali” (gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti, aeroporti, servizi postali ecc.), all’art. 141 viene aggiunto al comma 3 la lett. g-bis in cui si dispone che, anche nelle gare indette in tali settori, debba trovare applicazione l’art. 106 relativo alle garanzie provvisorie, viene modificata la lett. i) con la prevista applicazione anche degli istituti del collaudo e delle verifiche di conformità (art. 116), delle garanzie definitive (art. 117) e delle anticipazioni (art.120) nonché, infine, risulta introdotta la lett i-bis) con l’applicazione, anche in questi settori, del Collegio consultivo tecnico (art. 215- 219). Risulta inoltre soppressa la possibilità, per le Stazioni appaltanti, di gestore sistemi di qualificazione degli operatori economici.
ART: 49: È prevista la facoltà (art. 162), per le stazioni appaltanti, d’utilizzare sistemi di qualificazioni di operatori economici di altre Pubbliche Amministrazioni.
ART. 51: L’art.170 (relative alle “Offerte contenenti prodotti originari da Paesi terzi”) viene modificato prevedendone l’applicabilità anche ai contratti misti opere/beni o beni/servizi, per poi disporre l’obbligo, per la P.A. che NON esclude un concorrente che offre prodotti non provenienti (come minimo) al 50% da Paesi UE, di redigere una “Relazione” relativa a detta ammissione, che dovrà poi essere allegata anche all’aggiudicazione finale.
ART. 54: Relativamente al Partenariato Pubblico Privato risulta innanzitutto modificato l’art. 175 con la riduzione da 250 a 50 milioni il valore minimo per i PPP d’interesse statale, oltre a cambiare l’iter di approvazione.
ART. 55: Per quanto riguarda invece la definizione di rischio operativo (art. 177), alla precedente versione (secondo cui detto deriva “da fattori eccezionali, non prevedibili e non imputabili alle parti”) è sostituito la seguente definizione “Il rischio operativo deriva [.] da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti”.
ART. 57: l’art. 193 sul PPP ad iniziativa privata risulta fortemente modificato; innanzitutto il progetto può essere presentato da privati anche relativamente a proposte non incluse nella programmazione, mentre l’ente lo può presentare solo se è stato programmato. A ciò aggiungasi poi che, mentre nel D.Lgs.n. 36/2023 era prevista la possibilità per il privato di presentare un progetto che, se approvato dalla P.A., veniva poi messo direttamente in gara, il Correttivo introduce oggi una possibile preventiva richiesta di "manifestazione d'interesse" da rivolgere alla P.A., per comprendere se detta Amministrazione sia interessata ad un determinato progetto (prima ancora di redigerlo) ma, soprattutto, introduce l'obbligo, nel caso in cui non vi sia stata alcuna manifestazione d'interesse, di dare pubblicità sul proprio sito del progetto di PPP presentato dal privato, allo scopo di verificare se non vi siano altri operatori economici interessati a presentare altri progetti (relativi allo stesso intervento), prima di mettere in gara quello scelto. Maggiore enfasi è stata infine data all’ipotesi che sia la P.A. che, tra gli interventi dalla medesima inseriti in programmazione, solleciti i privati a farsi promotori di PPP relativamente a detti interventi.
ART. 62: Sul Collegio consultivo tecnico (art. 215) sono state apportate notevoli novità: in primo luogo è eliminata l’obbligatorietà della costituzione del CCT per gli appalti di forniture e servizi, in secondo poi è previsto che la pronuncia del CCT assuma valore di lodo solo su espressa volontà delle Parti.
ART. 63: Viene modificata la casistica dei pareri obbligatori del CCT (art. 216), che devono essere chiesti ma solo nei casi d’iscrizione di riserve e di proposte di varianti e, quindi, solo per appalti di opere (peraltro superiori alla soglia); qualora poi ci sia l’accordo delle parti, il parere può diventare una determinazione avente natura di lodo contrattuale.