Consiglio di Stato, sez. V, 17/12/2025, nr. 10013
La controversia affrontata dalla sentenza oggi in commento riguarda il ricorso proposto da un'impresa contro ANAC e il Comune di Cologno Monzese; l'impresa chiedeva l'annullamento del provvedimento con cui l'ANAC aveva annotato nel proprio casellario informatico la risoluzione del contratto per grave inadempimento, disposta dal Comune alla società ricorrente in relazione a lavori di manutenzione straordinaria in alcuni edifici scolastici.
La risoluzione era stata decisa dal Comune poiché l'impresa aveva subordinato l'avvio dei lavori a condizioni da ritenersi alla stregua di un'inammissibile rinegoziazione dei termini contrattuali. L'impresa sosteneva invece che il progetto fosse ineseguibile per carenze imputabili all'amministrazione (mancanza di piani di sicurezza aggiornati e abachi tecnici).
Le ragioni specifiche che avevano portato a tale decisione erano le seguenti:
- Pretesa di rinegoziazione inammissibile: la causa principale della risoluzione risiedeva nel fatto che l'impresa aveva illegittimamente preteso di subordinare l’avvio dei lavori a condizioni che, di fatto, integravano una rinegoziazione dei termini contrattuali non consentita.
- Mancato avvio dell'esecuzione: nonostante la Stazione Appaltante avesse concesso una proroga (richiesta inizialmente dall'impresa per difficoltà nel reperimento dei materiali), l'operatore non aveva mai dato inizio ai lavori.
- Accettazione dei lavori senza riserve: al momento della consegna del cantiere, l'impresa aveva firmato il verbale dichiarando esplicitamente di non avere dubbi o difficoltà, di conoscere perfettamente lo stato dei luoghi e di ritenere i progetti adeguati e realizzabili.
- Contestazioni tardive ("postume"): le eccezioni tecniche sollevate dall'impresa (come la mancanza di abachi tecnici o la necessità di varianti) sono state considerate dai giudici tardive e strumentali. In particolare, sono state sollevate solo a distanza di molti mesi dalla consegna del cantiere e poco prima della scadenza dei termini, venendo quindi interpretate come una risposta alle contestazioni mosse dal Comune per l'inerzia dell'impresa.
In sintesi, la risoluzione era stata determinata dal comportamento dell'impresa che, dopo aver accettato l'appalto dichiarandolo eseguibile, ha bloccato l'avvio del cantiere tentando di imporre nuove condizioni economiche o tecniche all'amministrazione.
In primo grado il TAR Lazio ha respinto il ricorso dell'impresa, ritenendo l'annotazione dell'ANAC utile ai fini della pubblicità notizia e non manifestamente infondata. Il giudice di primo grado ha nello specifico valorizzato il fatto che l'impresa avesse accettato la consegna dei lavori senza riserve, dichiarando di conoscere pienamente lo stato dei luoghi e i documenti progettuali.
L'impresa ha quindi impugnato la sentenza del TAR deducendo, tra i vari motivi:
- Inutilità dell'annotazione: secondo l'appellante, l'informazione iscritta sarebbe distorta e non rifletterebbe la reale affidabilità dell'operatore.
- Carenza di istruttoria e motivazione: l'Anac non avrebbe valutato adeguatamente le memorie difensive dell'impresa.
- Violazione del principio di proporzionalità: l'annotazione sarebbe sproporzionata rispetto alla condotta diligente tenuta dall'impresa, che aveva persino predisposto a proprie spese alcuni documenti tecnici.
Con la sentenza oggi in commento il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la legittimità dell'operato dell'ANAC e del TAR.
In prima battuta il Giudice di secondo grado ha riconosciuto che, a fronte di una segnalazione di grave illecito professionale, l'Autorità non è chiamata a compiere un'autonoma valutazione discrezionale sulla gravità dei fatti (compito che spetta al giudice del merito), ma deve limitarsi a verificare l'utilità della notizia ai fini della pubblicità nel settore degli appalti.
D’altronde, la risoluzione del contratto è un'ipotesi tipica di annotazione per la quale l'obbligo di motivazione dell'Autorità è attenuato, salvo casi di straordinarietà che qui non ricorrono.
In tale contesto, “l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836)” (Cons. Stato, V, 12agosto 2025, n. 7030 e richiamo ivi menzionato).
In altri termini, l'Autorità agisce come un "filtro" di attendibilità e utilità della notizia, senza potersi sostituire al Giudice nel valutare la responsabilità contrattuale o la reale entità dell'inadempimento.
Ma in ogni caso, il Collegio evidenzia come l'ANAC abbia effettivamente esaminato e valutato le deduzioni difensive trasmesse dal legale dell'impresa prima di procedere all'iscrizione.
Inoltre, l’iscrizione è stata ritenuta corretta poiché riporta sia le contestazioni mosse dall'impresa sia la pendenza del giudizio civile davanti al Tribunale di Monza, garantendo un'informazione completa alle stazioni appaltanti.
Il Consiglio di Stato ha infine condannato l'appellante alla rifusione delle spese di lite ma ha invece respinto la richiesta del Comune per responsabilità processuale aggravata dell'impresa, non ravvisando mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso. Infine, è stato ordinato l'oscuramento delle generalità dell'appellante per la tutela della riservatezza.
Con questa decisione il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'annotazione disposta dall'ANAC, ribadendo che l'iscrizione nel casellario informatico è un atto dovuto a fini di trasparenza e pubblicità notiziale ogniqualvolta la notizia di una risoluzione contrattuale risulti utile e non manifestamente infondata, a prescindere dal definitivo accertamento nel merito delle contestazioni circa l'inadempimento.