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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 25 marzo 2026: completato l’iter di riconoscimento dell’osteopata quale professionista sanitario
Giunge finalmente a conclusione il lungo iter di regolamentazione della professione sanitaria di osteopata. Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2026 (con il quale viene recepito l’Accordo Stato-Regioni rep. n. 226/CSR del 2025) vengono definiti i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata.
Il provvedimento si inserisce in un percorso normativo molto lungo avviato con la Legge n. 3/2018 (il c.d. DDL Lorenzin) che, all’art. 7, aveva istituito la professione sanitaria di osteopata, proseguito con il DPR n. 131/2021 (Vedi il nostro commento qui), con cui erano stati definiti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione di osteopata, ed ancora con il Decreto interministeriale n. 1563/2023 (Vedi il nostro commento qui), che ha individuato il percorso formativo universitario abilitante.
Mancava, tuttavia, l’ultimo tassello: la disciplina del regime transitorio per i soggetti che, prima dell’istituzione della laurea abilitante, avevano già conseguito un titolo di osteopata presso scuole private di formazione e che, di fatto, esercitavano la professione; nonché l’istituzione dell’albo dedicato. Elementi questi che il DPCM 25 marzo 2026 sviluppa a completamento dell’iter.
Un primo aspetto riguarda la determinazione dei criteri di equipollenza. Per tale passaggio viene stabilita l’istituzione, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP), di elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di osteopata. L’iscrizione a tali elenchi è riservata a coloro che, entro il 31 agosto 2026, risultino iscritti a un corso di formazione di almeno tre anni in osteopatia, lo abbiano concluso e siano in possesso di specifici requisiti.
Più in particolare, i requisiti per l’iscrizione si articolano su due percorsi alternativi:
- diploma di scuola secondaria superiore (o titolo equivalente) e titolo di osteopata conseguito al termine di un corso di formazione di almeno tre anni, comprensivo di un monte ore minimo di 2.400 ore di formazione teorica (96 CFU) e di 1.000 ore di tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico (40 CFU);
- laurea abilitante (o titolo equipollente) all’esercizio di una professione sanitaria e titolo di osteopata conseguito al termine di un corso di formazione di almeno tre anni, con un monte ore minimo di 1.500 ore di formazione teorica (60 CFU) e 1.000 ore di tirocinio pratico (40 CFU).
In entrambi i casi la formazione deve avere ad oggetto le discipline di base (biologia, biochimica, fisica, statistica medica, anatomia umana, istologia, fisiologia umana, patologia generale e clinica, microbiologia, igiene) e le discipline caratterizzanti e professionalizzanti (diagnostica per immagini, discipline cliniche medico-chirurgiche dell’età evolutiva, adulta e geriatrica, scienze osteopatiche, scienze umane, psico-pedagogiche ed economiche), erogate da docenti in possesso di titolo di laurea coerente con la disciplina di insegnamento.
È interessante notare che, qualora la durata del tirocinio pratico non soddisfi il limite minimo di 1.000 ore (40 CFU), è possibile sottoporre a valutazione anche l’esperienza lavorativa svolta, purché riconducibile alle attività professionali proprie del profilo dell’osteopata. L’esperienza deve essere stata maturata per almeno 36 mesi, anche non continuativi, a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 3/2018 ed entro i 24 mesi successivi alla data di pubblicazione del DPCM 25 marzo 2026, e deve essere documentata mediante partita IVA, documentazione fiscale e ogni altro atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività.
L’iscrizione agli elenchi speciali costituisce solo il primo passo, in quanto il DPCM prevede che, entro sei anni dalla data di iscrizione agli elenchi e a pena di decadenza, gli iscritti debbano sostenere, presso una delle Università ove sono istituiti i corsi di laurea in Osteopatia, un esame di abilitazione.
Nel corso dell’esame, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche proprie del profilo professionale dell’osteopata, così come definito dal DPR n. 131/2021. Per essere ammessi all’esame, coloro che hanno conseguito il titolo mediante corsi privati dovranno acquisire, mediante misure compensative, una serie di conoscenze integrative (es. in materia di medicina legale ed etica, organizzazione e management sanitario, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e radioprotezione, ecc.).
Solo all’esito del superamento di tale esame, l’Università rilascerà un attestato di titolo di laurea di osteopata, ovvero di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante; il professionista potrà quindi iscriversi all’albo professionale presso l’Ordine TSRM-PSTRP territorialmente competente, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.
Altro punto qualificante del provvedimento è quello della eliminazione delle scuole di formazione meramente private, poiché dal 1° settembre 2026, il corso di studio per il conseguimento del titolo della professione di osteopata potrà essere attivato solo dalle Università, previo accreditamento del Ministero dell’Università e della Ricerca. Viene così sancito definitivamente il superamento del modello delle scuole private di formazione, in coerenza con la natura sanitaria della professione e con la riserva universitaria della formazione abilitante.
Con il DPCM 25 marzo 2026 si compie un ulteriore e decisivo passo per la piena integrazione dell’osteopata nel sistema delle professioni sanitarie italiane, dopo un lungo e incerto percorso normativo.
Restano ora da attendere i passaggi operativi: l’effettiva apertura, da parte degli Ordini TSRM-PSTRP, delle procedure di iscrizione agli elenchi speciali, la concreta organizzazione degli esami di abilitazione presso gli Atenei e l’elaborazione, da parte delle Università, dei criteri di riconoscimento dei CFU e delle misure compensative.
È inoltre auspicabile, come già in passato sottolineato, che si proceda anche all’adozione di un Codice deontologico specifico, a completamento del quadro regolatorio e per una migliore integrazione della professione nel panorama sanitario.