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In fase di verifica il Decreto interministeriale n. 1563/2023 sul percorso di laurea per gli osteopati
Sono trascorsi cinque anni dal DDL Lorenzin e l’ingresso effettivo dell’osteopata tra i professionisti sanitari da sogno può diventare realtà.
Con il recente Decreto interministeriale dell’1 dicembre 2023, il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Ministro della Salute individuano il tanto atteso percorso formativo dedicato all’osteopata (ancora in attesa di controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti).
Il Decreto in parola si inserisce all’interno di un processo di regolamentazione iniziato, in Italia, con l’emanazione della Legge n. 3/2018 (il DDL Lorenzin), che sanciva l’ingresso dell’osteopata tra i professionisti sanitari.
Da quel momento, però, si sono dovuti attendere tre anni per l’emanazione del primo decreto attuativo della richiamata legge. Si tratta del DPR 7 luglio 2021, n. 131 che- individuava formalmente l’osteopata come professionista sanitario;
- definiva gli ambiti di attività dello stesso e le relative aree di competenza;
- regolamentava il contesto all’interno del quale avrebbe potuto operare (per maggiore approfondimento
Restava, all’epoca, esclusa la definizione del percorso formativo ed il riconoscimento dei titoli formativi in possesso dei soggetti che già esercitano la professione. Sul punto, infatti, l’art. 4 del DPR n. 131/2021 prevedeva che, con successivo accordo, sarebbero stati “individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’istruzione”.
Ebbene, (solo) la prospettata definizione dell’ordinamento didattico è arrivata!
Difatti, il Decreto interministeriale n. 1563 l’1 dicembre scorso ed oggi in commento, in attuazione del DDL Lorenzin interviene attraverso l’integrazione degli “obiettivi formativi qualificanti della L/SNT/4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione”.
Con l’integrazione suddetta si chiariscono anzitutto le aree e le modalità di intervento del professionista sanitario osteopata, definito come un operatore sanitario cui competono le attribuzioni previste dal DPR n. 131/2021; ovvero è quel professionista sanitario che svolge la propria attività in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie.
Su tale presupposto, il laureato, per sommi capi:
- esegue interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico;
- sulla diagnosi medica, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico;
- pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adatte al singolo paziente, ne valuta gli esiti e ne verifica l’appropriatezza; reindirizzando il paziente al medico in caso di persistenza o peggioramento dei sintomi;
- a scopo di prevenzione, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività, educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo anche in collaborazione con altri professionisti.
Fatte queste precisazioni, il Decreto interministeriale inserisce il percorso formativo dell’osteopata all’interno delle attività formative “caratterizzanti” contenute nella tabella delle attività formative indispensabili della Classe.
In concreto, viene introdotto l’ambito disciplinare delle “Scienze Osteopatiche” ed i relativi SSD (ossia Settore Scientifico Disciplinare) come da tabella che segue
Scienze Osteopatiche | MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate MED/34 – Medicina Fisica e Riabilitativa MED/33 – Malattie dell’apparato locomotore MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative |
Se, da un lato, il Decreto interministeriale è una grande conquista per le associazioni di categoria, dall’altro, il processo regolatorio non è ancora terminato.
Occorre precisare che il menzionato Decreto è ancora in fase di controllo da parte delle Autorità competenti onde verificarne la legittimità, ma ciò non è tutto.
Si resta, infatti, ancora in attesa del Decreto relativo alla definizione delle equipollenze nonché dell’istituzione dell’Albo professionale (e chissà anche di un Codice deontologico).
Certamente è stato raggiunto un traguardo intermedio, ma ancora è presto per cantare vittoria.