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Responsabilità degli enti ex d.lgs 231/2001 e obbligatorietà dell’azione del Pubblico Ministero nei confronti della società

23/04/2026

Corte Cassazione, Sez. VI penale, 05/01/2026, nr. 143

La Corte di Cassazione si pronuncia su un tema di grande rilevanza per le imprese, in quanto traccia i confini dell’azione del PM e chiarisce i rapporti tra misure applicabili alla persona fisica e quelle previste nei confronti dell’ente.

Nel corso di questi 25 anni dall’entrata in vigore del D Lgs. 231, si è assistito ad una applicazione della normativa “a macchia di leopardo” sul territorio italiano, Procure “più sensibili” ai temi relativi alla responsabilità dell’imprese ed altre ove il tema responsabilità dell’ente non era vissuto come centrale, tanto da vedere spesso trattamenti differenziati in aree contigue.

Del resto, il principio costituzionale dell’”obbligatorietà dell’azione penale” sancito dal 112 Cost. non  trova certo applicazione nel caso di società ed è forse questa la ragione giuridica che ha determinato una interpretazione a tratti difforme.

Con la pronuncia 143/2026, la Cassazione mette un punto fermo  “il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità“. Nessuna discrezionalità quindi, ma obbligatorietà di agire nei confronti dell’ente.

Quali le ricadute in concreto per la società?

Nel caso di commissione di reati presupposto, la Cassazione precisa che il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari da applicarsi nei confronti della persona fisica deve essere svolto secondo una valutazione complessiva che si estende alla società: se il rischio di reiterazione del reato è meglio contenibile con l’irrogazione di una misura cautelare nei confronti dell’ente, quella è la misura da applicare al fine di evitare una “non necessaria compromissione dei diritti della persona fisica”, autore del reato presupposto.

Ma passiamo al caso concreto.

La vicenda trae origine da un caso, tra gli altri, di corruzione e turbativa d'asta nel settore degli appalti pubblici. L'indagato — Amministratore formale di una società di fatto gestita da altri — si era visto applicare una misura cautelare interdittiva: il divieto di esercitare attività imprenditoriale e assumere cariche direttive per la durata di nove mesi. Il ricorrente impugnava l'ordinanza con la quale il Tribunale, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della richiesta cautelare, aveva disposto tale misura.

La Corte ha ritenuto fondate le censure relative all'insussistenza delle esigenze cautelari nei confronti della persona fisica e all'inadeguatezza della misura interdittiva adottata.

Il ragionamento è lineare e di significativa portata pratica.

Se il rischio di reiterazione dei reati dipende dalla perdurante operatività della società, l'unica misura idonea e proporzionata è quella interdittiva nei confronti dell'ente — non del “fittizio” amministratore che, per definizione, può essere agevolmente sostituito, lasciando immutata la capacità criminosa dell'organizzazione.

È in questo quadro che si colloca il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001. Nessuna norma impone formalmente alle imprese di adottarlo. Tuttavia, la sentenza in commento rende evidente che il contesto è cambiato. Se il Pubblico ministero è obbligato a procedere contro l'ente ogni volta che un reato presupposto viene commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, e risulta che le misure cautelari siano maggiormente efficaci se applicate alla società — paralizzandone l'operatività — l'unica difesa concreta per l’ente risiede nella capacità di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il reato presupposto e di garantirne l’effettività e l’efficacia.

La direzione indicata dalla giurisprudenza è chiara. Il D.Lgs. 231/2001 non obbliga formalmente le imprese a dotarsi di un Modello organizzativo, ma chi sceglie di non farlo si espone a procedimenti, misure cautelari e sanzioni che possono compromettere l'intera operatività aziendale. In un contesto in cui il Pubblico Ministero non può più ignorare la posizione dell'ente, fare affidamento sull'inerzia dell'accusa non è una strategia difensiva. È un rischio.

Il MOG serve esattamente a questo: documentare l'adozione di procedure idonee ed efficaci, l'istituzione di un Organismo di vigilanza autonomo ed indipendente, il rispetto dei protocolli operativi interni, al fine di escludere la “colpa in organizzazione”, e mandare l’ente esente da responsabilità, anche ove  la persona fisica venga condannata.