T.A.R. Bologna, Ord. 22/10/2025, nr. 322
Sono passati poco più di 3 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento UE n. 1197 del 19/6/2025 (detto anche “IPI”) che introduce il divieto di partecipazione alle gare per la fornitura di D.M. agli operatori economici provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e qui si commenta la prima pronuncia (di cui si ha notizia) relativa all’applicazione di detto Regolamento.
Come noto la disposizione in commento trova applicazione in tutte le gare d’importo superiore ai 5.000.000 € aventi ad oggetto dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 (vedi allegato), a cui non possono più partecipare concorrenti cinesi ovvero - e questa è la circostanza più ‘frequente’ – altri operatori economici che offrono D.M. provenienti dalla Cina.
Due le possibili deroghe, ovvero quando l’ammontare della fornitura cinese offerta non supera il 50% del valore complessivo della gara, nonché quando i D.M. di relativa provenienza risultano gli unici in grado di soddisfare le specifiche esigenze della Stazione appaltante.
Si è detto come questo Regolamento sia destinato a stravolgere le future gare, stante la soglia minima d’applicabilità (5 milioni) facilmente raggiungibile a seguito dell'accorpamento degli acquisti nonché dell’attività delle Centrali di Committenza, nè la suddivisione in lotti delle gare e/o la sottoscrizione di accordi-quadri appare ‘sufficiente’ a derogare a detto obbligo.
Proprio in merito alla corretta determinazione del valore di una gara si occupa l’Ordinanza in commento, relativa ad una gara in cui un concorrente contestava la decisione dell’Intercent-ER di ritenere applicabile il Regolamento n. 1197/2025 ad ogni singolo lotto (i cui valori erano di gran lunga inferiori ai 5 milioni €) in ragione del fatto che l’ammontare complessivo della gara superava detta soglia.
Il TAR emiliano, chiamato a decidere al riguardo, si richiama all’art. 2, comma 2 lett. b) dell’applicato Regolamento che rinvia all’art. 5 della Direttiva CE n. 24/2014, secondo cui il corretto valore di una gara è dato dal “valore aggregato” dei suoi lotti, da cui ne consegue che se l’ammontare dell’intera procedura supera la soglia d’applicabilità del Regolamento n. 1197/2025, detto deve trovare obbligatoria applicazione - relativamente ad ogni singolo lotto - anche se detto ha un valore inferiore ai 5.000.000 €.
Questa prima decisione appare già - pur nella sua natura meramente “cautelare” – comunque foriera dell’interpretazione secondo cui non ‘conta’ il valore del singolo lotto per determinare l’applicazione del divieto portato dal Regolamento IPI in quanto, se l’ammontare della gara nel suo complesso è superiore ai 5 milioni, allora non possono esser offerti D.M. cinesi in alcun lotto in cui la gara è suddivisa, oppure si deve stare sotto il valore del 50% del (questa volta !) singolo lotto.