Cons. Stato, Sez. IV, 18/09/2025, nr. 7361Cons. Stato, Sez. III, 19/09/2025, nr. 7386
Il dibattito sull’effettiva portata del principio del risultato (art. 1 del D.Lgs 36/2023) è al centro della giurisprudenza più recente in materia di contratti pubblici; questo principio, elevato a criterio guida per l'affidamento e l'esecuzione, incoraggia infatti l'efficienza e il miglior rapporto qualità/prezzo. 
Tuttavia, ci si domanda sino a che punto può la ricerca di un “risultato migliore” giustificare la deroga a specifiche tecniche obbligatorie?
Due recenti sentenze del Consiglio di Stato, la n. 7361/2025 (sezione quarta) e la n. 7386/2025 (sezione terza), offrono una risposta univoca e perentoria stabilendo un filo conduttore ineludibile, ovvero che il principio del risultato deve sempre operare nel rispetto del principio di legalità, poiché è la lex specialis che definisce i binari entro cui il miglior risultato può essere cercato.
Le due pronunce in commento riguardano ambiti molto diversi (l’igiene urbana - la prima - e le forniture sanitarie ad alta tecnologia - la seconda), ma tuttavia convergono sulla stessa massima.
Il caso affrontato dalla sentenza 7361 riguardava un appalto per il servizio di igiene urbana, il cui capitolato speciale prescriveva in modo categorico che la raccolta della frazione secca non recuperabile per le utenze non domestiche dovesse avvenire due volte a settimana.
La società che inizialmente si era aggiudicata la gara aveva invece proposto un solo passaggio settimanale, sostenendo che tale deminutio di frequenza fosse compensata da un miglioramento generale della raccolta differenziata; invocava dunque il principio di risultato per legittimare una riduzione sulla sua offerta tecnica.
Il Consiglio di Stato ha diversamente stabilito che la frequenza di raccolta rappresentava un requisito tecnico di natura quantitativa espresso in termini numerici,  quindi una caratteristica minima essenziale del progetto, e che dunque non era possibile operare un giudizio di equivalenza, in quanto il carattere essenziale del requisito “non ammette alcuna deroga in peius, neanche laddove... la soluzione proposta potrebbe presentare in un’ottica generale un esito migliorativo”. Le proposte migliorative, infatti, incontrano un limite invalicabile nelle caratteristiche progettuali stabilite come requisiti essenziali.
Parallelamente la seconda sentenza (nr. 7386) ha analizzato un caso di fornitura in ambito sanitario in cui la gara era suddivisa in lotti e richiedeva per il Lotto 1 apparecchiature per trattamenti della sepsi tramite filtrazione delle citochine, mentre per il Lotto 2 era prevista una differente e specifica tecnica di adsorbimento, basata su meccanismi chimico-fisici distinti.
Un operatore economico lamentava la propria esclusione dal Lotto 1 benchè la sua offerta raggiungesse comunque il risultato clinico della rimozione delle citochine, seppure attraverso il solo meccanismo di adsorbimento. A parità, dunque, di risultato finale, le tecniche (filtrazione e adsorbimento) erano da ritenersi equivalenti.
Il Consiglio di Stato ha proposto, anche in questo caso, una differente visione, confermando che il proprium del Lotto 1 si individuava nella fornitura di un sistema basato sulla filtrazione, e poiché la lex specialis aveva operato una scelta tecnica ben definita, distinguendo tra filtrazione (Lotto 1) e adsorbimento (Lotto 2), l'offerta di un sistema che si affidava al meccanismo non richiesto (adsorbimento) era "non conforme" al requisito tecnico essenziale.
In conclusione, il messaggio unificante di entrambe le sentenze riguarda la possibilità per l'Amministrazione di definire il risultato atteso attraverso i requisiti minimi tecnici e quantitativi, che, se chiari e definiti costituiscono una condizione di partecipazione, ragion per cui una difformità che ne alteri l'essenza non è un difetto sanabile o compensabile, ma la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale.
Pertanto la massima che si trae è che il principio di risultato non può essere visto in chiave “antagonista rispetto al principio di legalità” e la ricerca della massima efficienza è, e deve rimanere, strettamente vincolata al rispetto delle regole di gara.