01/02/2016

L'esercizio abusivo della professione di massofisioterapista

La Corte di Cassazione ha di fatto rigettato il ricorso di un uomo – nello specifico di un uomo non vedente -  contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato le statuizioni civili in ordine al reato previsto dall’art. 348 del Codice Penale, per aver esercitato abusivamente la professione di massofisioterapista e di massaggiatore. 

Cass. Pen, 21/12/2015, n. 50063