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L'esercizio abusivo della professione di massofisioterapista
Cass. Pen, 21/12/2015, n. 50063
La Corte di Cassazione ha di fatto rigettato il ricorso di un uomo – nello specifico di un uomo non vedente - contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato le statuizioni civili in ordine al reato previsto dall’art. 348 del Codice Penale, per aver esercitato abusivamente la professione di massofisioterapista e di massaggiatore.
La sentenza in commento ha avuto un’ampia risonanza nel mondo delle professioni sanitarie: una occasione persa per alcuni, una pronuncia tanto attesa per altri.
Vediamo perchè.
UNA OCCASIONE PERSA: il ricorrente era stato in primo grado condannato per aver esercitato sine titulo attività riservate alla professione di fisioterapista. L’uomo in tutta risposta aveva contestato che le mansioni a lui imputate fossero state dallo stesso effettivamente svolte, in quanto il suo status di persona non vedente lo rendeva, ipso facto, non in grado di svolgere attività riservate al fisioterapista: “leggere” radiografie, una di queste. La difesa, in buona sostanza, ha tentato di escludere l’esercizio di mansioni da fisioterapista per ricondurre l’attività prestata dal proprio assistito a quella di semplice massaggio e pertanto non a quella di cura, riservata ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione da parte dello Stato.
La Corte Suprema poteva approfittare delle censure per definire una volta per tutte il discrimine tra le professioni di massofisioterapista e fisioterapista dai confini tanto nebulosi (in ragione delle larghe maglie dell’art. 1 del DM 741/1994) attraverso una precisa definizione dell’attività riservata ai primi…: ma ciò non è accaduto! La sentenza ha essenzialmente chiarito come le deposizioni testimoniali e l’esame delle fatture emesse dall’imputato con disabilità visiva, fondamenta della pronuncia di condanna in appello, facessero chiaro riferimento all’effettuazione di massaggi a pagamento su richiesta di persone che prospettavano problemi inerenti a dolori o a patologie varie.
Veniva confermata la “derubricazione” dell’illecito penale a esercizio abusivo della professione di massofisioterapista.
UNA PRONUNCIA TANTO ATTESA: la condanna così come emessa dai giudici di secondo grado è stata confermata dalla Corte di legittimità poiché, a detta di quest’ultima, l’imputato praticava massaggi richiedenti adeguate conoscenze tecniche la cui effettuazione è riservata ai titolari di specifica abilitazione “per la delicatezza della funzione e l’idoneità ad incidere sulla salute delle persone”.
I massaggi, infatti, erano destinati a dare sollievo a patologie vere e proprie ed è esattamente tale finalità terapeutica a distinguere tale tipo di funzioni dall’attività liberamente esercitabile da chiunque, a scopo meramente distensivo.
Per alcuni si è trattato di un esplicito riconoscimento delle attività riservate al massofisioterapista insomma, particolarmente strano per una professione la cui esistenza è stata tanto dibattuta attraverso confronti - più politici che giudiziari - e che ormai da tempo è stata relegata alla categoria degli “operatori di interesse sanitario”.
Qualcosa in più oggi la sappiamo: ernia al disco, dolori cervicali e al braccio, mal di schiena e sinusite (patologie espressamente indicate in sentenza) sono attività riservate al massofisioterapista.