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L’istanza di accesso presentata senza usare le forme richieste dalla stazione appaltante può rendere tardivo il ricorso

12/10/2023
TAR Puglia, sede di Bari, 19/9/2023 n. 1136

La sentenza oggi in commento affronta la questione relativa alla decorrenza del termine di impugnazione - nello specifico la c.d. dilazione temporale - nell’ipotesi in cui l’operatore economico / potenziale ricorrente inoltri un’istanza di accesso agli atti dopo aver appreso dell’aggiudicazione della gara.

Nello specifico, l’impresa classificatasi al secondo posto della graduatoria presentava tempestivamente istanza di accesso all’offerta formulata dall’aggiudicataria, nonché agli atti della procedura stessa, senza tuttavia utilizzare a tal fine i moduli predisposti dall’amministrazione appaltante.

In ragione di ciò, quest’ultima richiedeva all’impresa di integrare l’istanza e, dopo tale adempimento, rendeva disponibile la documentazione richiesta, ancorché in misura parziale, una volta decorso il termine per impugnare il provvedimento aggiudicazione.

Prescindendo dal completamento dell’ostensione documentale, l’impresa decideva comunque di proporre ricorso. 

Il Tribunale pugliese dichiara tuttavia il ricorso irricevibile per tardività, non potendo l’impresa beneficiare del meccanismo della c.d. “dilazione temporale” a causa della sua condotta non conforme a diligenza. 

Il ragionamento dei giudici amministrativi muove, dai principi elaborati dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n.12 del 2020 in materia di accesso agli atti e decorrenza del termine decadenziale di impugnazione, in forza dei quali:
a) se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta, come vale ribadire, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una «corrispondente dilazione temporale» (di quindici giorni): di tal che, in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo (certo ed obiettivo) di 45 giorni (dalla comunicazione o pubblicazione); b) se, per contro, l’istanza di accesso è tardiva (quindi, di nuovo, successiva al quindicesimo giorno dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) non opera, a pro del ricorrente, la ridetta «dilazione temporale»: e ciò in ragione di un bene inteso canone di auto-responsabilità dell’operatore economico che concorre a gare pubbliche e della correlata necessità di evitare che il termine di impugnazione possa rimanere aperto o modulato ad libitum; c) nel caso, invece, di comportamenti ostruzionistici e dilatori imputabili alla stazione appaltante (che non dia puntuale riscontro alla tempestiva istanza di accesso, ovvero la evada successivamente al termine di quindici giorni dalla ricezione), il termine per impugnare (trattandosi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso) non inizia a decorrere se non dal momento dell’ostensione della documentazione richiesta (sicché, più che di vera e propria «dilazione temporale», in tal caso finisce per operare una autonoma e nuova decorrenza del termine)” (Cons. St., ad. plen. n. 12/2020). 

Ebbene, ad integrazione delle suddette (ormai note) casistiche, secondo il TAR Pugliese la tardività dell’istanza può essere dovuta anche al comportamento dell’impresa ricorrente che ometta di presentarla nelle forme richieste dalla stazione appaltante oppure per il tramite dell’apposita modulistica, come verificatosi anche nel caso di specie.  

Sul punto, proseguono i giudici amministrativi, appare infatti “principio quieto quello in forza del quale le pubbliche amministrazioni possano legittimamente conformare il potere degli interessati di presentare istanze, ad es. di accesso agli atti, tramite la previsione di apposita modulistica”, e tanto “al fine di garantire la più rapida trattazione istruttoria possibile”. 

Ciò posto, “chi partecipa ad una procedura ad evidenza pubblica, da considerarsi soggetto professionale per definizione, è sicuramente tenuto ad ottemperare a tali modalità di presentazione di istanze di accesso, non potendo non sapere della loro esistenza ed essendo egli stesso interessato a tenere un approccio collaborativo con la stazione appaltante, essendo detto approccio di per sé funzionale al miglior disimpegno possibile di dette istanza, finendo in tal modo per andare a favore del suo stesso interesse conoscitivo per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. 

In altri termini, in ragione del canone di auto-responsabilità dell’operatore economico, quest’ultimo deve farsi parte diligente e ottemperare alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso stabilite dall’amministrazione nell’ottica di agevolare la celere evasione delle istanze medesime. 

Invece, nel caso di specie l’impresa ricorrente non aveva proceduto nel senso sopra indicato, sicché “il ritardo maturatosi nell’ostensione documentale non può ridondare in suo favore, essendo evidente che con un minimo di diligenza partecipativa in più il relativo inconveniente ed il correlato ritardo nell’ostensione della documentazione si sarebbero pacificamente potuti evitare”. 

Per evitare quindi antipatici rischi di tardività dell’impugnazione, non solo occorre prediligere l’inoltro tempestivo delle istanze d’accesso ma altresì verificare che tale inoltro venga fatto rispettando la modulistica predisposta dall’Amministrazione.